Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2855 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e l’avvocato dello Stato Melillo;
Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 28.11.1995 il Prefetto di Bari, nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza socioeconomicoambientale nella Regione Puglia, disponeva l’annullamento in via di autotutela di una serie di procedure di gara e relativi atti di aggiudicazione: tra queste la gara per la esecuzione dei "lavori di costruzione dei collettori intercomunali di fognatura per il Comune di S. Cesaro di Lecce", che era stata aggiudicata alla società F.F. e Figli s.r.l.

A motivazione dell’annullamento veniva addotta la circostanza che con ordinanze cautelari delle Sezioni di Bari e di Lecce del TAR Puglia erano state accolte le istanze di sospensione avanzate da alcune imprese ricorrenti le quali erano state escluse dalle gare, nonché il parere della Avvocatura distrettuale dello Stato che aveva suggerito di annullare le gare e indire nuovi appalti.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, la società F.F. e Figli s.r.l. ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo i seguenti motivi di censura.

1) Violazione di legge ( L. n. 241/1990); violazione dei principi in materia di autotutela; eccesso di potere per erronea presupposizione; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta.

Ciò nell’assunto che a sostegno dell’intervento in autotutela è stato fatto solo un generico riferimento ai ricorsi proposti, aggiungendosi falsamente che le imprese aggiudicatarie non si erano costituite in giudizio quando invece la ricorrente si era regolarmente costituita; ed inoltre non sono state indicate le ragioni di pubblico interesse che giustificavano l’annullamento, né i vizi ravvisati nella procedura di gara annullata.

2) Violazione di legge; eccesso di potere, erronea e pretestuosa indicazione dell’interesse pubblico legittimante l’annullamento: ciò in quanto l’Amministrazione ha ignorato la circostanza che l’udienza di merito del ricorso proposto dalla società F.F. e Figli era fissata in tempi brevi, ed ha quindi impedito alla ricorrente di far valere le proprie ragioni nel giudizio pendente.

Il TAR adito, con sentenza 23 novembre 2006, n.4084, ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati i motivi di censura dedotti dalla società.

Avverso l’anzidetta pronuncia la società ha interposto appello riproponendo sostanzialmente i motivi di gravame prospettati in primo grado.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con formale atto di costituzione.

Alla pubblica udienza dell’8.4.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Giova premettere che con il provvedimento impugnato in primo grado il Prefetto di Bari, nella sua veste di Commissario delegato per l’emergenza socioeconomicoambientale nella Regione Puglia, aveva annullato in via di autotutela dieci procedure di gara già conclusesi con l’aggiudicazione (e tra queste anche la aggiudicazione in favore della odierna società appellante): procedure che erano state indette dallo stesso Commissario per la realizzazione di collettori di fognatura in vari Comuni, e ciò in applicazione della normativa d’urgenza contenuta nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.11.1994 destinata a fronteggiare i rischi di diffusione del colera manifestatosi nella Regione.

Con i motivi di gravame all’esame del Collegio l’appellante ripropone sostanzialmente nei confronti dell’atto di annullamento le censure già prospettate in primo grado, che la sentenza quivi impugnata ha ritenuto infondate.

L’appellante ribadisce anzitutto che nel provvedimento del Commissario non sarebbero state indicate esattamente le ragioni di illegittimità che hanno dato luogo all’esercizio del potere di autotutela.

Ma al di là di qualche imprecisione contenuta nel provvedimento impugnato, e peraltro ininfluente ai fini della sua legittimità (come ha correttamente annotato il giudice di primo grado), dalla lettura delle motivazioni poste alla base di detto provvedimento emergono in modo inequivoco i vizi da cui erano ritenute affette le procedure di gara indette dal Commissario, essendo tali vizi quelli denunciati nei vari ricorsi proposti dinanzi al TAR dalle imprese che erano state escluse dalle gare: vale a dire l’aver applicato alle anzidette procedure la normativa d’urgenza di cui alla Ordinanza sopracitata, nonostante che la Corte Costituzionale con sentenza n. 127 del 5 aprile 1995 avesse dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 di detta Ordinanza nella parte in cui consentiva la deroga alle disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

Poiché i vizi cui fa riferimento il provvedimento di autotutela sono gli stessi denunciati con i ricorsi pendenti all’epoca dinanzi al TAR, e pertanto dovevano essere ben noti all’odierna appellante (che si era costituita in giudizio per il ricorso che la riguardava), è chiaramente infondato il motivo di gravame che si appunta su un presunto difetto di motivazione circa i motivi dell’annullamento.

Ugualmente infondato è l’ulteriore motivo di gravame con cui l’appellante ripropone l’asserita mancata valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento.

Invero, se si tiene conto che le gare per la realizzazione dei collettori fognari erano scaturite dalla esigenza di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi per il rischio di diffusione del colera, e che per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi era stata prevista la deroga alla vigente normativa sui lavori pubblici, appare del tutto logico che si sia ritenuto preminente l’interesse alla "urgente" realizzazione delle opere, e che in vista di tale obiettivo sia stato deliberato l’immediato rinnovo delle gare eliminando i motivi di illegittimità che avevano dato la stura al contenzioso e rischiavano di compromettere la sollecita realizzazione del programma dei lavori; e ciò tanto più che l’aggiudicazione dell’appalto in favore della odierna appellante era avvenuta appena due mesi prima e non era stato ancora stipulato alcun contratto.

Con un ulteriore motivo di gravame l’appellante lamenta che l’annullamento della gara sia stato disposto senza attendere l’esito della udienza di merito che si sarebbe tenuta a distanza di appena un mese e che avrebbe potuto sciogliere i dubbi sulla legittimità degli atti impugnati.

Ma è di tutta evidenza che la avvenuta fissazione dell’udienza di merito non poteva offrire alcuna garanzia riguardo ai tempi di emissione della sentenza di primo grado, e soprattutto ai tempi di formazione del giudicato, essendo anche possibile che la controversia non si esaurisse in primo grado.

Considerata pertanto l’urgenza di realizzare le opere programmate, come sottolineato nel provvedimento di autotutela del Commissario, non appare affatto illogica la decisione di procedere all’annullamento d’ufficio degli atti di gara, senza attendere i risultati della udienza davanti al TAR.

Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto e va conseguentemente confermata la sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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