Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 10-05-2011, n. 18279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di fiducia di R.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 18 gennaio 2010, con la quale veniva confermata, la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, che condannava il R. alla pena come in atti per i reati di cui ai capi A) e C) – estorsione e tentata estorsione.

Egli deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 56 c.p. e art. 629 c.p., nonchè carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento del fatto e della prova (con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel delitto di tentata estorsione di cui al capo e d’imputazione; 2) violazione dell’art. 500 c.p.p., in relazione all’art. 526 c.p.p., comma 1, in relazione alle dichiarazioni rese prima del giudizio dalla persona offesa dal reato esaminata quale testimone; 3) violazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova (con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza delle regole di vantazione della prova, con riferimento al capo a).

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

A ben vedere, infatti, le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata ripercorrono doglianze già esaminate in sede di merito ed i denunciati vizi di legittimità si rivelano non pertinenti alla motivazione della Corte salernitana.

Queste conclusioni si ricavano dalle seguenti considerazioni: 1) la colpevolezza dell’imputato in ordine al capo A (estorsione in danno di N.C.) è stata ritenuta sulla base di prove acquisite in dibattimento (ad es. le dichiarazione rese dalla vittima all’udienza del 31.3.2008), valutate con argomentazioni logiche e coerenti; 2) anche la colpevolezza dell’imputato in ordine al capo C (tentata estorsione in danno di M.G.) è stata ritenuta sulla base di prove regolarmente acquisite, quali il riconoscimento fotografico del R. ad opera del M. nel corso del dibattimento (per altro il R. era noto alla vittima, in quanto era nipote del padre del B.); 3) puntuale e corretta è la motivazione sul contributo agevolatore e quindi sulla partecipazione dell’imputato ai reati ascrittigli, a titolo di concorso.

Va da ultimo osservato che la Corte territoriale ha ritenuto che i reati non fossero prescritti alla data di emissione della sentenza e l’inammissibilità del presente ricorso non consente rilievi in merito alla prescrizione, non operando l’instaurazione di un valido rapporto processuale.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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