Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2843 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con bando pubblicato in GUE il 4 ottobre 2008 ed in G.U. il successivo giorno 15, l’ASL n. 4 de L’Aquila ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale, suddivisa in più lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali delle ASL abruzzesi.

A tal gara, relativamente ai lotti nn. 1) e 4) ha inteso partecipare, tra le altre imprese, anche la Coop. L. s.c.a.r.l., corrente in Cadriano di Granarolo nell’Emilia (BO), proponendone istanza il 25 novembre 2008. In sede di controllo della documentazione, detta Società rende noto che il seggio di gara le ha contestato l’omissione della dichiarazione, da parte d’un fideiussore, al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. Nonostante i chiarimenti forniti, detta Società è stata però esclusa dalla gara de qua, in forza della nota dell’ASL n. 4 prot. n.27328 del 27 ottobre 2009.

Avverso siffatta esclusione, detta Società ha proposto ricorso innanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure a confutazione della, a suo dire, erronea valutazione di un’omissione documentale, in realtà insussistente.

2. – Con sentenza breve n. 680 del 14 ottobre 2010, l’adito TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, depositato oltre la scadenza del termine dimidiato (quindici giorni dall’ultima notifica) previsto dall’ allora vigente art. 23bis, c. 2 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4, c. 1 della l. 21 luglio 2000 n. 205.

Ha proposto appello allora detta Società, deducendo anzitutto l’inapplicabilità nella specie del rito regolato dal citato art. 23bis -controvertendosi qui su un appalto pubblico di servizi e non sull’affidamento di servizi pubblici- e ribadendo, nel merito, le questioni non esaminate in primo grado. Resiste nel presente giudizio l’ASL intimata, che conclude per l’infondatezza della pretesa dell’appellante.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2011, su conforme richiesta del patrono dell’ASL resistente, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appello è infondato.

Essenziale è, al riguardo, la questione dell’applicabilità del rito ex art. 23bis della l. 1034/1971 alle liti sui pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, in particolare per quanto attiene alla riduzione a metà di tutti i termini processuali (tra cui anche il deposito del ricorso giurisdizionale), eccetto solo quello per la proposizione (recte, la notificazione) di quest’ultimo.

Ebbene, risulta pacifico in fatto, e non è revocato in dubbio tra le parti, che il ricorso di primo grado sia stato depositato avanti al TAR adito oltre il termine di quindici giorni dall’ultima sua notificazione.

La sezione osserva come sia corretta ed immune da errori la pronuncia d’inammissibilità statuita dal Giudice di prime cure, in quanto il principio del dimezzamento dei termini di cui all’art. 23bis, c. 2 trova generale applicazione per tutti i termini ed i gradi del giudizio, eccezion fatta solo per quello di proposizione del ricorso; regola, questa, da interpretare secondo canoni di rigorosa tassatività.

Inoltre la ratio acceleratoria che sorregge la previsione di riti in tema di procedure di gara, come consacrata nel ripetuto art. 23bis e data dalla necessità che i tempi dei giudizi relativi ad attività amministrative di particolare rilievo per l’interesse e per la finanza pubblica siano sincronizzati con lo svolgimento delle procedure, si pone in modo identico per tutte le tipologie di gare. È dunque sfuggente, anzi incongruo un eventuale diverso trattamento processuale per i soli appalti di servizi rispetto a quelli di opere e di forniture, così come agli affidamenti di pubblici servizi (arg. ex Cons. St., VI, 2 settembre 2003 n. 4871, in tema di appalti di servizi; id., 24 settembre 2009 n. 5724, in tema di concessione di servizi pubblici).

Non nega il Collegio che il dato testuale dell’art. 23bis, c. 1, lett. c), laddove reca il riferimento alle procedura di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, possa ingenerare qualche dubbio se la pubblicità riguardi il solo carattere del servizio (sì da tracciare uno spartiacque, per vero problematico, tra appalti pubblici di servizi e concessioni di pubblico servizio), piuttosto che la natura del soggetto aggiudicatore (da intendersi come soggetto pubblico o equiparato, ai sensi delle direttive comunitarie e di quelle interne di recepimento). Ma è falso problema che la novella ex l. 205/2000 opti per una separazione tra gli appalti pubblici, regolati invece unitariamente tanto dal Dlg 12 aprile 2006 n. 163 (che disciplina la gara per cui è causa), quanto, soprattutto, dal combinato disposto dell’art. 1 della dir. n. 89/665/CEE (applicabile ratione temporis alla vicenda) e dell’art. 1 della dir. n. 2004/18/CE, che non tollera discipline separate di tutela con riguardo all’oggetto dell’ appalto nei settori ordinari.

È appena da osservare come l’esclusione dal novero dei riti speciali degli appalti di servizi crei una situazione di seria incertezza processuale, giacché la scelta del rito, oggidì definitivamente risolta dall’art. 120 c.p.a., resterebbe legata a confini assai labili e non compiutamente codificati quali quelli che separano gli affidamenti di pubblici servizi dagli appalti pubblici di servizi (cfr. Cons. St., IV, 30 aprile 2002 n. 2294), per non tacer del caso degli appalti misti, in cui la componente dei servizi concorre con quella delle forniture o delle opere e, ancor più a monte, del carattere alquanto indeterminato del concetto di pubblico servizio.

4. – In definitiva, va integralmente confermata la declaratoria d’inammissibilità del ricorso di primo grado, senz’uopo d’ulteriore disamina delle questioni di merito colà prospettate e ribadite nell’appello in epigrafe.

5. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 631/2011 RG).

Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’ASL resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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