Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 10-05-2011, n. 18044 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A R.G. vennero contestati i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere senza permesso di costruire eseguito opere di completamento di un manufatto abusivo costituito da piano seminterrato, rialzato e primo piano, consistenti in pavimentazione e apposizione di infissi; al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64, 65, 71 e 75 (testo unico dell’edilizia); al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 61 e 95 (testo unico dell’edilizia);

nonchè il reato di cui all’art. 349 c.p. per avere con le dette opere violato i sigilli apposti in data (OMISSIS) (reati accertati il (OMISSIS)).

Il giudice del tribunale di Nola, con sentenza 27.3.2008, dichiarò prescritte le contravvenzioni e dichiarò l’imputato colpevole per il delitto di violazione dei sigilli.

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 349 c.p. per avere la corte d’appello affermato la colpevolezza sulla base di un indizio incerto;

violazione degli artt. 157 e 158 c.p. per inosservanza ed erronea applicazione del principio del favor rei in caso di incertezza sul tempus commissi delicti, inversione dell’onere della prova;

motivazione apparente ed illogica; omessa motivazione. Lamenta in sostanza che la corte d’appello, con una motivazione illogica e meramente apparente, ha ritenuto che il reato si fosse consumato alla data dell’accertamento del (OMISSIS) e non invece in una data prossima a quella del (OMISSIS) di apposizione dei sigilli, come si sarebbe dovuto presumere in considerazione del fatto che si trattava di meri lavori di rifinitura e che l’immobile risultava già abitato. Illegittimamente poi la corte d’appello ha violato il principio che l’onere della prova spetta al pubblico ministero e che non può emettersi condanna in presenza di un ragionevole dubbio, nonchè in principio che nel caso di incertezza sulla data di consumazione del reato deve farsi ricorso al principio del favor rei.

2) mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena.

3) mancanza di motivazione in ordine alla denegata concessione dell’invocato beneficio della non menzione.
Motivi della decisione

Il primo, e assorbente, motivo è fondato.

La corte d’appello ha infatti respinto l’eccezione di prescrizione ed ha ritenuto che il reato si fosse consumato alla data dell’accertamento del 10 settembre 2003, e non invece in una data prossima a quella del 30 luglio 1997 di apposizione dei sigilli, con una motivazione sostanzialmente assente e meramente apparente, oltre che manifestamente illogica.

E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte afferma che il momento di perfezionamento del reato di violazione dei sigilli "può essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza: quindi si può ritenere, in virtù di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell’attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento" avendo cura però di precisare che questa regola vale "salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti" (Sez. 3, 2.2.2005, n. 13147, Savarese, m. 231218; Sez. 3, 16.11.2007, n. 47082, Livoti, m. 238470; Sez. 3, 9.7.1999, n. 11430, Abagnale, m. 214994, in un caso in cui i sigilli erano stati apposti il 4 dicembre e la violazione era stata accertata il successivo 19 gennaio).

Nella specie la corte d’appello ha totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali si sarebbe dovuto presumere che il comportamento illecito sarebbe avvenuto in una data prossima a quella dell’accertamento della violazione e soprattutto ha omesso di considerare che non si trattava di un caso in cui l’accertamento era stato effettuato tempestivamente, bensì di una ipotesi ben diversa, e certamente anomala e particolare, in cui l’accertamento era avvenuto oltre sei anni dopo l’apposizione dei sigilli, sicchè non esistevano certamente le condizione per applicare automaticamente la presunzione di cui alle massime ricordate.

La corte d’appello, inoltre, ha apoditticamente ed in modo manifestamente illogico affermato che la logica induceva ad escludere che la violazione fosse avvenuta in epoca prossima alla violazione dei sigilli, senza tenere alcun conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare del fatto che si trattava di meri lavori di rifinitura e che l’immobile era già abitato, circostanze queste che semmai inducevano a ritenere che il reato si fosse consumato in una data prossima al (OMISSIS) piuttosto che al (OMISSIS).

La corte non ha poi nemmeno tenuto conto dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui "in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei, deve essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione" (Sez. 2, 24.5.2006, n. 19472, Rinaldi, m. 233835) e secondo cui "in tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato, si che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente" (Sez. 3, 3.12.2009, n. 8283/10, Ilacqua, m.

246229; Sez. 2, 19.1.2005, n. 3292, Della Libera, m. 230731). Anzi, violando il principio dell’onere della prova, ha ritenuto che fosse l’imputato a dover dimostrare la data di commissione del reato.

Nella specie, in mancanza di qualsiasi elemento di prova che possa far presumere una data di consumazione prossima a quella di accertamento, deve ritenersi che la violazione sia avvenuta certamente in una data anteriore a quella del 29 settembre 2002, e che quindi la sentenza impugnata, emessa il 29 marzo 2010 (dopo oltre dodici anni dalla violazione dei sigilli), erroneamente non abbia rilevato e dichiarato la già intervenuta prescrizione.

Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchè il residuo reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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