Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-05-2011, n. 18042 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Catania del 24 Gennaio 2002 il Sig. S. è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per violazione degli artt. 609-bis e 609-ter c.p., riconosciuta l’ipotesi di minore gravità prevista dall’ultima parte dell’art. 609- bis c.p., commessi in danno della figlia non ancora tredicenne della propria convivente nel periodo dal (OMISSIS).

La Corte di Appello di Catania con la sentenza oggetto del presente giudizio ha respinto tutti i motivi di impugnazione, in sintesi affermando: a) che le dichiarazioni della persona offesa sono attendibili, coerenti e reiterate; b) che esse hanno trovato conferma in riscontri esterni; c) che deve valorizzarsi la circostanza che l’indagine abbia preso avvio da confidenze, casualmente percepite da una persona adulta, che la persona offesa ha fatto ad un’amica coetanea; d) che non si ravvisa in atti alcun elemento che faccia pensare alla volontà della persona offesa di punire l’imputato; e) che il disinteresse personale della persona offesa è dimostrato anche dalla mancata costituzione quale parte civile.

Avverso tale decisione il Sig. S. propone tre motivi di impugnazione, che possono sintetizzarsi come segue:

1. Con primo e molto articolato motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., evidenziando, in particolare, plurimi profili di vizio motivazionale:

a. l’esistenza di motivi di rancore della persona offesa contro l’imputato;

b. la dimostrazione di questo rinvenibile in un violento litigio tra i due;

c. l’esistenza di motivi di rancore del padre della persona offesa contro l’amante della ex moglie;

d. la contraddittorietà esistente tra le iniziali accuse di penetrazione e la diversa versione successiva fornita dopo la visita ginecologica;

e. la non credibilità dei tempi e dei luoghi in cui sarebbero avvenuti gli incontri;

f. la incredibilità del racconto della minore, cui la stessa madre non ha dato fede.

2. Con secondo motivo lamenta l’avvenuta prescrizione dei reati, dovendo i fatti essere collocati nel corso del 1994 e non del 1996, circostanza su cui la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione.

3. Con terzo motivo lamenta violazione di legge per eccessività della pena e omessa sospensione condizionale della stessa.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che la sentenza impugnata debba essere annullata.

Premesso che il giudizio di legittimità non può costituire un terzo grado di valutazione del materiale probatorio, e che il controllo demandato al giudice di legittimità deve concentrasi sulla tenuta logica e sulla corretta applicazione della legge da parte della motivazione della decisione impugnata, la Corte ricorda come la giurisprudenza abbia costantemente affermato il principio che in presenza di fattispecie complesse e di vicende fondate esclusivamente sul racconto di persona offesa minore di età, il giudicante debba fornire una motivazione che affronti in modo particolarmente attento tutti gli aspetti di criticità emergenti dal dato probatorio.

Deve, allora, rilevarsi che la sintetica motivazione della sentenza di appello non appare rispondere ad alcune delle questioni centrali che l’appellante aveva opposto al giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice.

Se è corretto sul piano logico sottolineare la rilevanza delle modalità con cui la narrazione della minore prese corpo, appare errato sul piano normativo e logico considerare come "riscontro" esterno al racconto della minore la circostanza che una persona adulta captò occasionalmente le confidente che venivano fatte ad una coetanea, oppure la condotta del padre successiva all’apprensione dei fatti. La prima circostanza, infatti, costituisce già elemento di fatto già apprezzato all’interno della genesi delle indagini e non rappresenta niente di più che la conferma che la minore ha raccontato alcuni fatti, non certo un "riscontro" alla veridicità di quegli stessi fatti. Quanto, poi, al disinteresse mostrato dal padre, tutto concentrato sulla relazione con una donna con cui voleva passare la notte, si è in presenza di dato logicamente neutro e, caso mai, indicativo di un contesto familiare e culturale che non conforta affatto il successivo passaggio motivazionale (parte conclusiva di pag. 3) secondo cui solo le condotte del ricorrente possono giustificare le conoscenze anatomiche rivelate dalla minore.

Ritiene la Corte che vada, poi, rilevato come la sentenza di appello abbia del tutto omesso di affrontare il tema delicatissimo, prospettato con il quinto motivo di appello in modo puntuale, dello sviluppo della narrazione della persona offesa nel tempo e della non coincidenza tra le iniziali dichiarazioni circa la natura e l’intensità degli atti sessuali e quelle riferite successivamente ai primi atti d’indagine e alla ricerca di riscontri obiettivi. Si tratta, a parere della Corte di una carenza argomentativa che incide in modo essenziale sulla tenuta dell’intera motivazione. Altrettanto rilevante deve considerarsi la carenza di motivazione circa la rilevanza degli appunti manoscritti della giovane, che con quarto motivo di appello la Difesa aveva definito incompatibili con il racconto accusatorio e con l’esistenza di traumi da violenza sessuale protratta negli anni. Analoghe censure merita la mancata risposta al sesto motivo di appello, secondo il quale dagli atti emergerebbe la non esistenza dei luoghi (case abbandonate) ove la giovane colloca un numero rilevante di condotte illecite.

Infine, non può la Corte omettere di evidenziare che la sentenza di primo grado aveva collocato nel (OMISSIS) i "toccamenti notturni" posti in essere dal ricorrente, così anticipando di due anni circa la collocazione temporale di alcune delle condotte contestate, invece, come protrattesi fino al mese di (OMISSIS). Tale circostanza, certamente rilevante ai fini della prescrizione dei reati, non trova alcun riscontro nella sentenza di appello ed è oggetto di specifico motivo di ricorso.

Sulla base delle argomentazioni qui esposte la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, che procederà a nuovo giudizio in considerazione dei principi affermati con al presente decisione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *