Cass. pen., sez. VI 30-12-2008 (19-12-2008), n. 48500 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Mancata traduzione nella lingua della persona alloglotta dell’avviso d’udienza davanti alla corte d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca di M.R.R. (alias D.R. n. il (OMISSIS), alias D.R., alias Sig. P.), cittadino tedesco, nei cui confronti in data 22 settembre 2005 era stato emesso mandato di arresto europeo (MAE) dalla Procura di Stato di Gera in relazione a provvedimento cautelare emesso in data 28 luglio 2005 dalla Pretura di Gera per il reato di truffa continuata (art. 263 c.p. tedesco), commesso tra il (OMISSIS).
Ricorre per Cassazione il M., a mezzo del difensore avv. Carmine Cipriano, che eccepisce la nullità della sentenza per mancata traduzione nella lingua tedesca dell’avviso di udienza davanti alla Corte di appello notificato al consegnando, che non conosceva la lingua italiana.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
E’ vero che il M. – peraltro da tempo dimorante in Italia, e risultante buon conoscitore della lingua italiana sulla base degli accertamenti di polizia in occasione del suo arresto – è stato assistito da interprete in lingua tedesca in sede di udienza di identificazione, assumendo egli di non comprendere l’italiano, e che l’avviso di udienza per la decisione sulla consegna venne spedito al medesimo in italiano, senza formale traduzione.
Tuttavia, pur potendosi ipotizzare che egli non abbia compreso il senso di tale atto, a lui notificato in carcere, e che quindi egli non sia stato messo in grado di esercitare il suo diritto a comparire a detta udienza, vale la considerazione che, trattandosi di nullità a regime intermedio (dovendosi applicare analogicamente il principio di diritto espresso da Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, in tema di mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio), essa non poteva più essere dedotta con il presente ricorso, non essendo stata tempestivamente eccepita dal difensore presente a tale udienza, avv. Giuseppe Russo, il quale era pienamente in grado di rilevarla, trattandosi del medesimo legale che aveva presenziato alla udienza di identificazione nel corso della quale il M. aveva chiesto e ottenuto l’ausilio di un interprete in lingua tedesca.
Il ricorso va dunque rigettato, e da ciò consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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