Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-05-2011, n. 18270 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, del 12.04.2007, di condanna di P.A. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa,per il reato di rapina aggravata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 628 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione perchè la Corte non ha tenuto presente che l’azione del ricorrente si limitò alla sottrazione della somma, ma, essendo egli sempre rimasto all’interno dell’Ufficio postale, non si verificò l’impossessamento della somma elemento quest’ultimo necessario per ritenersi consumato il reato di rapina.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il motivo di ricorso,infatti, è inammissibile per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè la doglianza, che è la stessa rappresentata in Corte di appello, è priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici 0 giuridici. Infatti la Corte territoriale, con motivazione non viziata, ha già chiarito che nella dinamica dei fatti, il P. conseguì il pieno possesso delle banconote, introducendole in una busta di plastica che aveva portato al seguito: la Corte di merito, del tutto appropriatamente ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha osservato che ciò che rileva, per il configurarsi dell’impossessamento, è che la vittima abbia definitivamente perso, come nel caso in esame, la possibilità del recupero del possesso in modo normale, ossia senza un intervento forzoso sull’agente.

2.2 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2.3 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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