Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 10-05-2011, n. 18328 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.L., in atto detenuto presso la Casa Circ. di Carinola, ha proposto ricorso per la correzione degli errori materiali e di fatto nei quali sarebbe incorsa questa Corte nella sentenza n. 10166/2010, pronunciata il 20.11.2009 dalla 5^ Sezione Penale che respingeva, tra gli altri, il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n. 16/2008 della Corte di Assise di appello di Napoli in data 11.1.2008 che lo aveva condannato quale responsabile, in concorso, dell’omicidio di E.E. e anche peri reati di detenzione e porto delle armi utilizzate nella circostanza.

In particolare lamenta che a pag. 16 della sentenza della cassazione, laddove si argomenta sulla adeguata contezza del suo convincimento, data dalla Corte di Assise di Appello, del valore probatorio dei tabulati telefonici relativi alle conversazioni tra i cellulari di tecnologia ETACS in uso agli imputati, non si sia valutato il percorso da lui seguito, ricostruito secondo i dati inviati dalla Telecom Italia Mobile, ed allegati al ricorso presentato nel suo interesse, in base al quale era dimostrato: 1) che egli all’ora dell’omicidio, verificatosi l'(OMISSIS) alle ore 17,00 in (OMISSIS), per essere agganciata la sua utenza mobile alle ore 18,01 e 18,03 alla Cella (OMISSIS), non poteva trovarsi nel luogo ove il delitto era stato consumato; 2) che solo alle ore 18,55, quasi due ore dopo l’omicidio, la sua utenza mobile risultava aver agganciato la cella (OMISSIS). Tenuto, quindi, conto che per raggiungere dall’agro aversano San Felice Circeo, data la distanza di 195 km tra i due luoghi, occorrono circa 2,30 ore e che alle ore 20,24, come da tabulato allegato al ricorso e riportato in questo, egli era ancora nel basso Lazio vi è prova documentale delle falsità del pentito che assume di averlo incontrato circa tre ore dopo l’omicidio in (OMISSIS).

Dunque la Corte di Cassazione incorre in una macroscopica svista quando afferma, anche con riferimento alla sua posizione, che le rilevazioni del traffico telefonico "nel caso di specie erano quelle di (OMISSIS) in corrispondenza dell’ora di partenza del gruppo di fuoco e (OMISSIS), che copre l’agro di (OMISSIS), in corrispondenza dell’ora di arrivo a destinazione, mentre l’inverso era avvenuto per il viaggio di ritorno". La circostanza era stata adeguatamente sottolineata, a suo tempo nei motivi di ricorso (a corredo dei quali erano stati allegati anche i citati rilievi) ma forse a causa dell’enorme mole di documenti era stata non percepita dalla Corte.

Altro punto, frutto di una circostanza erroneamente ritenuta sussistente dalla Corte per neutralizzare i testi oculari è quella che essi fossero tutti distratti perchè impegnati in legittimi svaghi in un pomeriggio estivo in una via centrale percorsa da numerosi veicoli tanto da non accorgersi che i primi colpi erano partiti da una macchina e che i successivi da una seconda, la Ford Fiesta, quando la prima, dalla quale secondo il pentito D. erano stati esplosi i primi due colpi si era allontanata.

Le dichiarazioni dei testimoni presenti, i quali hanno tutti visto una sola macchina e nessuno dei quali ha mai detto che lo sparatore avesse usato una sola pistola, erano state allegate ai motivi di ricorso, pertanto andavano valutate nei loro effettivi contenuti. Tra l’altro le dichiarazioni dei testi appaiono più coerenti con lo sviluppo degli eventi che vedono l’unica auto adoperata dagli assassini, abbandonata subito dopo l’agguato, sulla quale, tra l’altro non sono state impronte digitali appartenenti ai condannati ma solo tracce ematiche della vittima. L’abbandono dell’auto era necessaria perchè era stata vista dai testimoni e quindi costituiva un pericolo per gli assassini,della fiat invece nessuna traccia L’assenza di tale elemento conferma ulteriormente la tesi difensiva.

2.- Il Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è palesemente inammissibile.

Osserva il collegio che l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e si caratterizza per l’influenza che esercita sull’iter di formazione della volontà che, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, perviene ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore stesso. Secondo il modello dell’errore revocatorio l’errore di fatto si verifica quando " la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" esso "postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire ictu oculi), che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non chiamata. Nè può dirsi che la valutazione della rilevanza probatoria attribuita ai tabulati telefonici sia stata determinante nella decisione relativa alla confermato giudizio circa la responsabilità dell’odierno ricorrente, nei confronti del quale la chiamata in correità di D. S., ritenuto intrinsecamente attendibile e le cui dichiarazioni erano considerate munite di sicuro ed ampio riscontro, ha costituito decisivo elemento di giudizio.

Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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