Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2874 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il signor V. S., sottufficiale della Marina Militare, partecipava al concorso per titoli ed esami per la nomina di 35 guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore risultando non idoneo alla prova scritta di cultura generale.

Impugnava il provvedimento di esclusione dalle prove orali con ricorso giurisdizionale che veniva accolto con sentenza n. 458 del 2007 del TAR Liguria perché ritenuto fondato limitatamente al vizio di difetto di motivazione di detto provvedimento.

In esecuzione di detta sentenza il Ministero della Difesa disponeva la rinnovazione del giudizio sulla prova scritta di cultura generale a conclusione del quale il citato militare veniva nuovamente dichiarato inidoneo, nonché escluso, conseguentemente, dal corso di abilitazione per incursori e subacquei cui era stato ammesso con riserva per effetto di ordinanza cautelare del Giudice.

2. – Con il ricorso proposto in prime cure sono stati impugnati (anche) detti provvedimenti, recanti rispettivamente le date del 29 marzo 2007 e del 3 aprile 2007.

In particolare, contro il primo provvedimento sono stati richiamati a sostegno del gravame, ma solo formalmente in quanto non riprodotti nel loro contenuto, i vizi di eccesso di potere per disparità di trattamento e di manifesta ingiustizia, già dedotti con il (primo) ricorso deciso dalla citata sentenza n. 458 del 2007 e dichiarati sostanzialmente assorbiti con la stessa sentenza, nonché è stato proposto, invece, quale autonomo motivo, la censura violazione del principio di imparzialità, essendo stato il nuovo giudizio di inidoneità formulato dalla stessa Commissione che aveva eseguito la precedente valutazione, ritenuta illegittima. Contro il secondo provvedimento è stata dedotta, infine, la sua illegittimità derivata per ché ritenuto conseguenza diretta della rinnovata valutazione negativa della prova scritta di cultura generale.

3. – Con la sentenza appellata il Giudice di prima istanza ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.

In particolare, con riguardo ai motivi di gravame diretti avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per insufficienza della prova scritta di cultura generale, ha statuito quanto segue:

– ha ritenuto infondata la censura di violazione del principio di imparzialità, dedotta per essere stato formulato il nuovo giudizio di inidoneità dalla stessa commissione che aveva emesso la prima valutazione, tenuto conto che l’annullamento giurisdizionale di detta prima valutazione della prova scritta di cultura generale è stato disposto dal TAR soltanto per difetto di motivazione, senza dettare, dunque, alcuna prescrizione ai fini della conformazione della successiva attività dell’Amministrazione e considerato che, in assenza di specifica disposizione normativa al riguardo, ovvero di puntuali indicazioni fornite dal Giudice, legittimamente la rinnovazione della valutazione é affidata ad una commissione in composizione identica a quella che ha eseguito la valutazione giudicata illegittima, essendo avviso pacifico in giurisprudenza che l’obbligo di incaricare la Commissione di concorso in diversa composizione, rispetto alla prima, sussiste soltanto quando il motivo di annullamento concerna proprio il profilo della composizione;

ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame di eccesso di potere per disparità di trattamento e per manifesta ingiustizia, già dedotti con il (primo) ricorso proposto avverso la prima valutazione di inidoneità e dichiarati sostanzialmente assorbiti dal difetto di motivazione rilevato nella sentenza n. 458 del 2007, in quanto riproposti soltanto mediante un mero richiamo della loro rubrica e, dunque, in assenza di ogni specificazione del loro contenuto concreto che impedisce al Giudice di vagliarne autonomamente la fondatezza;

– ha ancora dichiarato inammissibile il motivo concernente l’errore che, in sede di rinnovazione del giudizio, avrebbe commesso la Commissione nell’attribuire il voto finale complessivo, nell’evidente intento di riconfermare il precedente giudizio negativo, non corrispondendo esso alla somma ponderale dei voti effettivamente conseguiti, secondo i pesi previsti dall’allegato 2 al verbale 21.11.2005, perché dedotto con memoria (depositata il 23 aprile 2007) non notificata alla controparte;

– ha dichiarato tardivo lo stesso anzidetto motivo, specificamente riproposto con l’atto di motivi aggiunti notificato il 26 giugno 2007, considerato i che la piena conoscenza dell’atto lesivo deve ritenersi risalire, al più tardi, al 24 aprile 2007 che è la data di deposito in segreteria del doc. n. 31, unitamente ad un commento critico del ricorrente;

Con riguardo, poi, al provvedimento di esclusione dal corso di abilitazione per incursori ha affermato:

– che difetta l’interesse a ricorrere contro tale provvedimento una volta dichiarati in parte inammissibili ed in parte infondati i motivi di gravame proposti avverso la prima esclusione dal concorso, tenuto conto che è pacifico e non contestato che il corso in questione fosse riservato agli ufficiali e che, quindi, l’esclusione dallo stesso costituisca, come peraltro esplicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, conseguenza immediata e diretta della valutazione negativa della prova scritta di cultura generale;

– che è improponibile la censura di disparità di trattamento formulata con i motivi aggiunti notificati il 21 luglio 2007 per denunziare l’illegittima applicazione di diversi criteri di valutazione, asseritamente più benevoli, delle prove scritte dei candidati poi risultati vincitori del concorso, avuto presente che tale vizio presuppone un’assoluta identità delle situazioni che si assume siano state irragionevolmente trattate in modo diseguale, onde esso non può configurarsi laddove, come nella specie, "…si trattava di una trattazione scritta (cfr. art. 6 del bando di concorso)…" e ci si trovi "…di fronte ad elaborati sostanzialmente diversi…".

Ha ritenuto, infine, infondate le censure proposte con i motivi aggiunti notificati il 27 settembre 2007 avverso il rapporto informativo del 5 luglio 2007 del Comando dell’Accademia Navale di Livorno in quanto:

– in materia di redazione del rapporto informativo l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento;

– il giudizio finale, nel sottolineare la riprovazione in due materie nel primo periodo (unico caso) ed una valutazione complessiva inferiore alla media del corso, appare perfettamente coerente con le risultanze obiettive degli esami;

– l’affermata inadeguatezza delle qualità intellettive del ricorrente, essendo evidentemente riferita a quelle necessarie per la nomina al grado di ufficiale, non riveste la valenza diffamatoria ed offensiva che il legale del ricorrente ha inteso attribuirgli, né è in contraddizione con le lusinghiere espressioni di commiato pronunciate dal medesimo compilatore del rapporto informativo all’atto del definitivo congedo del ricorrente dal corso, in quanto "…trattasi di espressioni scaturite in una circostanza cui era estranea qualsiasi finalità di valutazione professionale del ricorrente…".

4. – Con l’appello in epigrafe il sig. S. ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza avrebbe errato:

1- ad affermare che il ricorso sarebbe inammissibile nella parte in cui, avverso il nuovo (e secondo) giudizio di inidoneità della prova scritta, il ricorrente avrebbe richiamato, senza riprodurli specificamente, i vizi dedotti con il precedente ricorso giurisdizionale avverso il primo giudizio di inidoneità, in quanto avrebbe dovuto tener conto che sono state proposte anche altre censure, "…oltre tutti i vizi proposti con il precedente ricorso…", quali quelle di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e di violazione del principio di imparzialità, ed avrebbe dovuto tener conto che il ricorso introduttivo era stato proposto "…al buio per l’inevitabile genericità o approssimazione dei motivi, a causa di una conoscenza imprecisa del provvedimento e degli atti in essa richiamati o da essi presupposti…" e che "…la genericità e/o l’approssimazione dei motivi sarebbero stati di poi corretti, per come in effetti avvenuto, con memoria del 23 aprile 2007 e/o con motivi aggiunti, non appena acquisita l’indispensabile documentazione…";

2- a dichiarare inammissibile il motivo nuovo dedotto con memoria perché sarebbe possibile nel processo amministrativo "…integrare con memorie le proprie doglianze… (omissis)…specie se sulla questione (che non è nuova) sia stato realizzato, come nel nostro caso, il necessario contraddittorio…" come sarebbe dimostrato dalla "…circostanza che la memoria depositata in data 23 aprile 2007 nella fase cautelare è stata ampiamente discussa in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti…";

3- a non considerare tempestiva la riproposizione dello stesso motivo di cui al punto che precede con i motivi aggiunti del 26 giugno 2007;

4- a ritenere applicabile al caso di specie la decisione del Consiglio di Stato n. 5706 del 2000 per rigettare il motivo concernente la violazione del principio di imparzialità, in cui sarebbe incorsa la Commissione in sede di rinnovazione della valutazione della prova di cultura generale, in quanto la sua composizione avrebbe dovuto essere diversa da quella precedente, non potendo, altrimenti, essere garantita la sua "neutralità" e perché il suo compito si sarebbe dovuto limitare "…a motivare il giudizio dichiarato illegittimo per difetto di motivazione…" e non anche a rinnovare l’intera valutazione;

5- a non tenere conto che, anche sotto altro profilo, sarebbe stato evidente il vizio di composizione della Commissione che ha emesso il nuovo giudizio negativo, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che, qualora si debba procedere, su ordine del giudice, ad una nuova correzione di una prova scritta di un pubblico concorso ormai esaurito, è necessario convocare una nuova commissione; inoltre sarebbe stato violato anche l’obbligo di avviso di avvio del procedimento;

6- a non rilevare che le prove di altri candidati giudicate idonee sarebbero, invece, "…nella quasi generalità dei casi trattazioni al di sotto di un livello appena elementare…" e che soltanto attraverso "…il ricorso ad una CTU, ovvero ad una verificazione da affidarsi su ordine del Giudice ad un soggetto terzo, che si chiedono di voler ordinare,…" si sarebbe potuto pervenire alla conclusione che il giudizio negativo espresso nei confronti dell’appellante sarebbe "…inficiato dal vizio di disparità di trattamento per essere stato quest’ultimo valutato con criteri restrittivi al contrario di quelli utilizzati nei confronti dei candidati vincitori…";

7- a non rilevare che in sede di riesame della prova del ricorrente la Commissione avrebbe applicato criteri ancor più restrittivi, "…abbassando addirittura il voto relativo all’elaborazione dei concetti…"; a non riportare nella motivazione, neppure in forma sintetica, "…il testo (brano del tema/ articolo)…" per rendere confrontabile con questo il giudizio espresso; non avrebbe indicato gli elementi necessari per un giudizio comparativo tra l’elaborato del ricorrente e quello degli altri concorrenti vincitori del concorso e cioè "…quanti errori di ortografia siano stati commessi, quali verbi e quali punteggiature siano sati impiegati in modo non corretto, quali e quante incongruenze nell’uso del tempo dei verbi sia siano verificate…";

8- a non rilevare, ancora, che il secondo giudizio negativo emesso dalla Commissione di concorso sulla prova del ricorrente sarebbe inficiato "…dal vizio di sviamento della causa tipica…" e da "…invalidità per incompletezza…" per averlo rinnovato "…senza tener conto delle risultanze del corso applicativo in Accademia che il ricorrente ha frequentato…" per esservi stato ammesso con riserva;

9- a non stigmatizzare il carattere "punitivo" del provvedimento di esclusione del ricorrente dal corso di abilitazione per incursore e, quindi, a non dichiarare tale provvedimento viziato per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per violazione del principio di imparzialità;

10- a non annullare, infine, il rapporto informativo del 5 luglio 2007, redatto dall’Accademia Navale di Livorno, per essere esso affetto da tutti i vizi denunziati con l’atto di motivi aggiunti notificato in data 27 settembre 2007.

5. – Si è costituita l’Amministrazione della Difesa senza però rassegnare alcuna difesa scritta.

6. – La parte appellante ha depositato memorie, corredate di documentazione, con le quali ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

7. – Alla pubblica udienza del 8 marzo 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

8. – L’appello è infondato.

8.1 – Privo di pregio è il primo dei motivi di impugnazione della sentenza in esame perché è condivisibile in proposito la statuizione del TAR di inammissibilità in parte del ricorso introduttivo di primo grado (n. 308 del 2007), atteso che è del tutto evidente come parte ricorrente sia venuto meno all’obbligo di specificazione dei motivi di impugnazione laddove ha proceduto soltanto ad un mero e formale richiamo della rubrica di alcune delle censure proposte nel precedente ricorso giurisdizionale (di primo grado) n. 316 del 2006 (proposto per l’annullamento del primo provvedimento di inidoneità della prova scritta di cultura generale e respinto con la sentenza del medesimo TAR n. 458 del 2007) con riguardo all’eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia da cui sarebbe affetta anche la seconda valutazione negativa espressa dalla Commissione di concorso.

Né a diverso avviso possono indurre le notazioni secondo le quali tale inammissibilità sarebbe insussistente perché sarebbero state proposte anche altre censure, oltre quelle indicate, poiché analogo giudizio di inammissibilità per le medesime ragioni deve essere espresso anche con riferimento alla censura di violazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990, difettando anche per tale aspetto l’indicazione di ogni pur minimo contenuto argomentativo che sorregga la relativa mera affermazione dell’asserito vizio.

Quanto, invece, alla censura di violazione del principio di imparzialità, le deduzioni svolte al riguardo nel motivo di appello in esame sono del tutto inconferenti poiché detta censura non è stata valutata dal primo Giudice sotto il profilo pregiudiziale in questione, bensì nel merito e con esito negativo per le ragioni che di seguito saranno espresse, peraltro pienamente condivisibili.

In sintesi, sotto i profili esaminati, ben può trovare conferma la decisione assunta dal TAR, in disparte il rilievo che analoga contestazione di inammissibilità potrebbe attingere anche lo stesso motivo di impugnazione esaminato, presentando esso evidenti profili di inadeguata indicazione delle ragioni giuridiche che lo dovrebbero sostenere.

8.2 – Ancor più privo di ogni pregio giuridico è, poi, il secondo motivo di appello poiché, diversamente da quanto affermato dal sig. S., è costante e pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo che l’introduzione di motivi di diritto nuovi, diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo del giudizio, possa avvenire soltanto con apposito atto notificato a tutte le parti del rapporto processuale instaurato e non anche, come avvenuto nella specie, mediante mera memoria illustrativa.

Inoltre, va segnalato che nessun rilievo determinate a fini di ammissibilità del mezzo può avere il fatto, pure affermato dalla difesa dell’appellante, che la memoria anzidetta "…è stata ampiamente discussa in camera di consiglio nel contradditorio delle parti…" poiché difetta, in ogni caso, alla stregua delle attuali risultanze di causa, un’accettazione espressa di controparte sul punto specifico.

Infine, giova precisare, circa la asserita "…gravità dei comportamenti della Commissione d’esame…" e la mancata denunzia degli stessi alla Procura delle Repubblica da parte del TAR, "…nonostante ciò fosse stato richiesto in udienza…", che è chiaramente implicito il rigetto della relativa richiesta da parte di detto Giudice essendo ragionevole escludere in proposito ogni obbligo del Giudice di provvedervi autonomamente, avuto presente che compete, innanzitutto, alla parte offesa procedere ad eventuale denunzia di fatti penalmente rilevanti e che a tanto non ha provveduto l’appellante, secondo quanto allo stato risulta dagli atti di causa.

8.3 – Né può ritenersi fondato il terzo motivo di critica della sentenza appellata (il TAR avrebbe erroneamente ritenuta tardiva la riproposizione, con i motivi aggiunti di primo grado del 26 giugno 2007, dello stesso motivo di cui al capo di motivazione che precede) tenuto conto che le deduzioni proposte al riguardo, che richiamano la giurisprudenza attinente la ritualità e la tempestività del deposito di documenti in giudizio, sono, a ben vedere, inconferenti nel caso di specie, venendo in rilievo non tale profilo, bensì il fatto concreto dell’esistenza di un "…commento critico del ricorrente…" sul documento esibito (n. 31), e cioè la prova che quest’ultimo avesse piena conoscenza del contenuto dell’atto quanto meno dalla data certa di deposito in giudizio di detto documento.

In breve, è l’annotazione che costituisce l’elemento direttamente determinante ai fini della verifica di tardività o meno della contestazione concernente il contenuto del documento sul quale detta annotazione è stata apposta per cui correttamente il primo Giudice ha dichiarato tardivo il mezzo esaminato.

Consegue, per la prevalenza del profilo pregiudiziale anzidetto, l’assorbimento di ogni decisione su tutte le questioni di merito pure riproposte dall’appellante con lo stesso motivo di impugnazione in esame, ivi compresa quella attinente l’errore che la Commissione di concorso avrebbe commesso nel calcolo del nuovo punteggio attribuito, "…in quanto sospinta dall’ansia di confermare il voto negativo e la conseguente inidoneità…", che è, comunque, infondata, essendo evidente che trattasi di mero errore materiale di calcolo nel determinare il punteggio anzidetto.

8.4 – A sorte negativa, inoltre, non può non soggiacere anche la quarta delle critiche mosse alla sentenza appellata considerato che la rinnovazione del giudizio tecnicodiscrezionale annullato per mero difetto di motivazione ben può avvenire, come correttamente affermato dal Giudice territoriale, anche ad opera della stessa Commissione che ha espresso il (primo) giudizio da rieditare ed esplicarsi attraverso un riesame integrale e funditus della prima valutazione proprio per meglio garantire, come avvenuto nella specie, il dictum di annullamento del Giudice.

E’, infatti, evidente che è connaturale all’obbligo di più puntuale motivazione di un atto, specialmente se discendente da pronunzia giurisdizionale, che il riesame della prova concorsuale avvenga attraverso un’integrale rivalutazione dell’atto che si sostanzi in un nuovo giudizio del tutto autonomo da quello precedentemente espresso che ben può, come tale, sostanziarsi anche in un esito diverso da quello raggiunto con la valutazione precedente.

In tal modo, invero, si consegue anche quella garanzia sostanziale di neutralità che, invece, parte appellante ingiustificatamente ritiene pretermessa dal fatto che la Commissione di concorso abbia agito in composizione uguale a quella precedente, tenuto conto dell’assenza di ogni indicazione in proposito da parte del Giudice.

8.5 – La motivazione rassegnata nel capo che precede può, inoltre, essere utile, unitamente alle ulteriori considerazioni che saranno espresse in prosieguo, per ritenere infondato anche il quinto motivo di impugnazione.

Ed invero, quanto al (ri)proposto profilo attinente l’asserito vizio di composizione della Commissione, nel ribadire la peculiarità della fattispecie in esame, condizionata esclusivamente dall’obbligo di rimotivare la prima valutazione negativa espressa sulla prova scritta del ricorrente e, quindi, di rivalutare la prova stessa ex novo, senza alcun vincolo per la Commissione che aveva operato detta prima valutazione, osserva il Collegio che la giurisprudenza citata dall’appellante non è conferente poiché attiene ad un caso del tutto peculiare concernente il concorso in magistratura (ordinaria) ed, in particolare, l’ipotesi di omessa valutazione di parte della prova per la quale quel Giudice ha ritenuto di dettare le modalità di correzione, alla stregua dei criteri di concorso.

Inoltre, deve essere rilevato come anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio, l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è atto privo di valenza schiettamente provvedi mentale e come, conseguentemente, non sia necessario che sul foglio che contiene l’elaborato siano visibili tracce grafiche o glosse di correzione e commento.

Né sussisteva alcun obbligo dell’Amministrazione di dare avviso dell’avvio del procedimento di nuova correzione dell’elaborato perché mera reiterazione di atto endoprocedimentale di natura tecnica, in relazione al quale non è ravvisabile alcun obbligo di tal fatta.

8.6 – Inammissibili sono, poi, le critiche mosse con il sesto motivo di appello poiché esse impingono tutte nel merito di valutazioni tecniche discrezionali di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

Per pacifica e costante giurisprudenza sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, quale quella presente, le valutazioni tecniche operate in sede concorsuale soltanto se emerga dall’esame dell’atto la sussistenza di evidenti e macroscopici errori o assurdità di valutazione immediatamente percepibili che, nel caso in esame, sono da escludere essendo il giudizio espresso sulla prova scritta di cultura generale del sottufficiale S., aspirante ad un posto di Ufficiale della Marina Militare Italiana, del tutto congruente con il contenuto concreto dell’elaborato redatto dal predetto candidato.

Né possono ritenersi ammissibili comparazioni tra i giudizi espressi per ciascun candidato per sostenere censure di disparità di trattamento e/o del principio generale di imparzialità, sia perché le posizioni dei singoli candidati ad un pubblico concorso sono ontologicamente differenziate tra di loro, sicché manca in tal modo quell’identità di posizioni presupposto necessario per una corretta deduzione del predetto vizio di disparità, sia perché l’eventuale errore di valutazione commesso nei confronti di un candidato, attraverso la sua illegittima ammissione alla prova successiva per difetto del presupposto necessario, non legittima mai la ripetizione dell’errore stesso onde garantire anche al secondo lo stesso immeritato vantaggio.

Consegue alle suesposte considerazioni l’inammissibilità anche della richiesta di CTU e/o di verificazione, riformulate in questa sede di appello dal sig. S..

8.7 – Quanto al settimo motivo di appello, osserva il Collegio che è priva di pregio la deduzione concernente l’asserito "abbassamento del voto" che la Commissione avrebbe operato, in sede di riedizione della valutazione sulla prova scritta del candidato, facendo applicazione di criteri di giudizio più restrittivi di quelli utilizzati per valutare le prove degli altri candidati, poiché si è già chiarito che l’obbligo di rimotivare imposto dalla pronunzia del Giudice non poteva che estrinsecarsi, necessariamente, attraverso una rinnovata ed approfondita valutazione dell’elaborato che, in quanto tale, ben poteva logicamente condurre ad esito anche diverso dal primo, sia in senso positivo, sia in senso negativo (come avvenuto nella specie) sulla base di un giudizio conclusivo di insufficienza che non può certo ritenersi irrazionale tenuto conto del contenuto concreto dell’elaborato esaminato.

In ordine, poi, alla censura di omessa indicazione nel giudizio espresso del testo della traccia e/o dei passi dell’elaborato giudicati insufficienti, ovvero dei singoli errori riscontrati nel testo, il Collegio rileva come non sia necessaria una puntuale descrizione dell’attività amministrativa espletata dalla Commissione giudicatrice, atteso che oggetto del processo verbale sono, ordinariamente, soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa svolta, fatta salva l’ipotesi di contrasto di giudizi tra i componenti della Commissione e tra Commissioni qui non ricorrenti.

Né tanto meno occorreva che annotazioni in proposito fossero fatte sul testo dell’elaborato essendo essenziale, ai fini che qui rilevano, soltanto la corrispondenza logica del giudizio finale emesso con il contenuto dell’atto valutato, che è ordinariamente espressa per costante giurisprudenza, dal voto numerico o giudizio sintetico attribuito.

8.8 – Infondata è, poi, la doglianza che la Commissione di concorso e, poi, il TAR sarebbero incorsi nel vizio di "…sviamento di potere e di incompletezza di valutazione…", per non avere entrambi tenuto conto, ai fini della razionalità ed adeguatezza del giudizio espresso sulla prova scritta dell’appellante, delle "…risultanze del corso applicativo in Accademia…".

Al riguardo, osserva il Collegio:

– per un verso, che tali risultanze attengono a fase procedimentale successiva a quella delle prove scritte previste proprio per la selezione dei candidati da ammettersi a tale corso applicativo;

– per altro verso, che esse non possono giammai costituire sanatoria ex post dell’insufficienza dimostrata dal candidato nella prova scritta prevista proprio per l’ammissione al successivo corso, attenendo a profilo di valutazione distinto e diverso;

– per altro verso, ancora, che si finirebbe per attribuire ad un atto meramente cautelare, quale l’ammissione con riserva al corso, la diversa funzione di presupposto utile per superatre eventuali deficienze già definitivamente accertate, in violazione del principio di pari trattamento di tutti i candidati.

Né può condurre a diverso avviso la giurisprudenza citata dall’appellante poiché essa è riferita a fattispecie affatto distinta e cioè all’ipotesi di "carenza di requisiti attitudinali" che, diversamente da quella qui ricorrente di omesso superamento di prove culturali di base, logicamente può ritenersi superata, ma solo in quel caso, dall’intervenuto accertamento degli stessi requisiti attitudinali mediante apposito corso che li abbia sperimentati ed accertati.

8.9 – La già verificata legittimità del giudizio di insufficienza della prova scritta e la diversa funzione e contenuto dei due momenti infraprocedimentali della verifica della cultura generale del candidato e della sua attitudine a svolgere attività di Ufficiale incursore della Marina Militare comportano l’infondatezza anche del nono motivo di appello, costituendo il superamento del primo sub procedimento presupposto essenziale ed indefettibile per l’accesso al secondo.

Inammissibile è, invece, ogni altra deduzione concernente l’ammissione di altri soggetti al corso stesso poiché formulata per la prima volta in questa sede di appello nei confronti, peraltro, di soggetti non evocati in giudizio, come per legge.

8.10 – Priva di pregio, infine, è anche l’ultima delle critiche mosse alla sentenza appellata per essere pacifico in giurisprudenza, come correttamente rilevato dal primo Giudice, che in materia di redazione di rapporti informativi la Pubblica Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale sindacabile dal Giudice amministrativo soltanto laddove emergenti profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione che, nella specie, non sono rinvenibili atteso che la valutazione finale espressa, nella specie, con il rapporto informativo del 5 luglio 2007 non appare incoerente con gli elementi emersi e cioè con la riprovazione conseguita dall’interessato in due materie nel primo periodo del corso e con la valutazione complessiva di inferiore alla media conseguita nell’intero corso.

Né può ritenersi che il giudizio di inadeguatezza della cultura generale del ricorrente sia affermazione offensiva che investa l’intera persona del ricorrente stesso, essendo del tutto evidente che detto giudizio è riferito soltanto alle qualità intellettive richieste per il passaggio dalla carriera dei Sottufficiali, cui l’interessato apparteneva certamente all’atto del concorso, a quella degli Ufficiali.

Parimenti è da escludere che sia seriamente deducibile un contrasto tra il rapporto informativo in questione e le dichiarazioni rese dal compilatore del rapporto anzidetto all’atto del commiato del ricorrente dal corso, tenuto conto che è del tutto evidente come, il primo, sia atto di valutazione tecnica dell’aspirante S. alla carriera di Ufficiale e le seconde, invece, siano le considerazioni espresse nei confronti del Sottufficiale S., al di fuori di ogni ambito di valutazione tecnica del candidato al concorso, tenuto conto delle indubbie qualità e capacità dimostrate dallo stesso S. nell’esercizio delle funzioni proprie della qualifica rivestita di Sottufficiale della Marina Militare.

9. – In conclusione, può essere ribadito che l’appello è infondato e può disporsi che l’onere delle spese del presente grado di giudizio non ricada a carico della parte soccombente, tenuto anche conto della limitatissima attività difensiva posta in essere dall’Amministrazione che si è soltanto formalmente costituita in giudizio, senza dunque rassegnare alcuna difesa.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10220 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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