Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 10-05-2011, n. 18325 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 – Con ordinanza 14.4.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ammetteva E.M., detenuto in espiazione di pena presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, con fine pena previsto per il 2.9.2012, alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, in relazione alla esecuzione della pena residua di quella determinata con il provvedimento di cumulo emesso il 15.6.2009 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Osservava il Tribunale che: la posizione giuridica del condannato non era ostativa alla concessione della misura in considerazione del quantum di pena da eseguire, dei precedenti penali e della allegazione di tutta la documentazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1. Rilevava, quindi, che risultava, tramite certificazione del competente Ser.T., lo stato di tossicodipendenza dell’istante, la predisposizione in suo favore di un programma terapeutico residenziale, concordato con una comunità terapeutica, e la dichiarazione di idoneità del programma medesimo stilata dal Ser.T.. Riteneva, infine, che non essendo nè lo stato di tossicodipendenza, nè l’adesione al programma di recupero, preordinati al conseguimento del beneficio, la misura alternativa domandata doveva essere concessa.

1.2.- Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli adducendo a ragione: violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e mancanza di motivazione della impugnata ordinanza.

Sostiene il ricorrente che pur in presenza dei presupposti oggettivi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, il provvedimento di concessione dell’affidamento terapeutico ha, comunque, natura discrezionale e, pertanto, la sua concessione, posto che trattasi di beneficio penitenziario di carattere chiaramente eccezionale, non esime il giudice che lo concede dal dover motivare in relazione alle ragioni sottostanti alla concessione. In particolare, l’ordinanza gravata nulla ha detto sulle informazioni di polizia relative al condannato, sul fatto che egli è gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, plurime evasioni, violazioni della legge sugli stupefacenti, violazione delle misure di prevenzione, ed è sottoposto ad altri procedimenti penali. Di tali circostanze i Tribunale avrebbe dovuto tenere conto ancor più in considerazione del rigetto dell’istanza in sede interinale da parte del magistrato di sorveglianza.

1.3.- Il Procuratore Generale Dott. Enrico Delehaye, con atto depositato il 20 luglio 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.

1.3.- Il ricorso non è fondato.

Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, sottopone la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente rigide e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative; richiede, infatti, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata che attesti lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’idoneità del programma concordato ai fini del recupero del condannato. Peraltro, ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o la predisposizione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio (Cass. Sez. 1, Sentenza 11 aprile 2006, n. 19782, Rv. 233881; Cass. Sez. 1, Sentenza 14 novembre 2006, n. 19782, Rv. 233881).

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha ben evidenziato gli elementi ritenuti essenziali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la concessione del beneficio richiesto il quale si fonda, con il richiedere l’accertato stato di tossicodipendenza e la ritenuta idoneità del programma ai fini del recupero del condannato, su presupposti non coincidenti e persegue finalità diverse dalle altre misure alternative, nella consapevolezza che la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire, nel caso di condannati che ne siano affetti, è la cura dello sfato di tossicodipendenza attraverso programmi che non potrebbero essere eseguiti in costanza di detenzione in carcere.

Sè pure la magistratura di sorveglianza ha, comunque, dei margini di discrezionalità nel determinarsi in ordine alla concessione della misura, si tratta di una discrezionalità che deve essere esercitata nell’ambito dei criteri predeterminati dal legislatore potendo, eventualmente, riguardare le modalità di accertamento della condizione di dipendenza o un proprio motivato dissenso in relazione all’idoneità del programma terapeutico concordato. La qualità e la natura del reato commesso, i precedenti penali, le informative di polizia, le pendenze penali, dati tutti attinenti alla pericolosità sociale del soggetto, non sono dati irrilevanti ma essi debbono essere considerati in relazione alla peculiare condizione del tossicodipendente e con riferimento alla normativa vigente che con il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, ha inteso privilegiare la scelta terapeutica rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza.

Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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