Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2872 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il sig. V. S., sottufficiale della Marina militare, impugnava innanzi al primo Giudice il provvedimento di sua esclusione dalle prove orali del concorso a 35 posti di guardiamarina in s.p.e. per essere stata ritenuta insufficiente la prova scritta di cultura generale.

Con motivi aggiunti impugnava, altresì, gli atti della Commissione giudicatrice depositati nel corso del giudizio e le graduatorie formulate in relazione al concorso in questione.

2. – Con sentenza n. 458 del 6 marzo 2007 il ricorso è stato accolto sul presupposto che da detti atti acquisiti al processo "…si desume l’effettiva consistenza della censura attinente al difetto di motivazione poiché non sono espressamente palesate le ragioni sottese alla valutazione negativa impugnata…". In particolare, a parere del primo Giudice, "… l’omessa previa (specifica) precisazione da parte della Commissione dei criteri di giudizio non corrobora il punteggio numerico che, affrancato da parametri di riferimento, non consente di ricostruire, seppure a posteriori e fatto salvo il merito della valutazione riservata all’organo preposto all’esame, il percorso seguito nell’attribuzione dell’insufficienza…".

3. – Con l’appello in epigrafe il ricorrente contesta la decisione, seppur a lui favorevole, emessa in primo grado, ritenendo limitativo della complessiva tutela dei propri interessi azionati in giudizio il fatto che il Giudice territoriale abbia limitato l’accoglimento del ricorso al solo profilo del difetto di motivazione, pur essendo state formulati altre e più sostanziali censure che avrebbero comportato il diretto superamento delle prova scritta di cultura generale ritenuta invece insufficiente.

A tal proposito ritiene anche che il Giudicante di prime cure avrebbe errato a non accogliere la sua richiesta di acquisizione agli atti di causa degli elaborati propri e degli altri candidati vincitori del concorso ed onde acquisire in questa sede prova concreta di detto errore ha affermato che "…solo il ricorso ad una CTU, ovvero ad una verificazione…" consentirebbe di accertare che il contestato giudizio di inidoneità è inficiato dal vizio di disparità di trattamento per essere stato espresso sulla base di criteri restrittivi soltanto per il ricorrente,"..al contrario di quelli utilizzati nei confronti dei candidati vincitori del concorso…".

Infine, ha dedotto che sarebbe stata omessa ogni pronunzia sui motivi aggiunti prodotti per l’annullamento delle graduatorie di concorso.

4. – Si è costituito in giudizio l’appellato Ministero che con memoria ha precisato, innanzi tutto, in punto di fatto che il provvedimento annullato con la sentenza in esame è stato superato da altro e successivo provvedimento emesso dalla stessa Amministrazione in sede di rivalutazione (della prova contestata) appositamente effettuata in esecuzione del sentenza anzidetta; ha affermato, inoltre, che anche contro tale ultimo provvedimento, pur esso negativo, è stato proposto altro ricorso al TAR che è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte infondato con sentenza n. 2030 del 2007, appellata con ricorso n. 10220 del 2008.

In punto di diritto ha sostenuto che l’appello sarebbe inammissibile, sia per carenza di interesse all’appello, essendo stato travolto dal citato successivo provvedimento di rivalutazione della prova scritta di cultura generale, sia per genericità delle deduzioni svolte, nonché sarebbe, comunque, infondato nel merito, essendo indipendente il giudizio espresso dalla Commissione di concorso sulla specifica prova in questione rispetto agli apprezzamenti, anche sotto il profilo culturale, espressi attraverso il giudizio complessivo contenuto nella scheda valutativa del servizio del ricorrente stesso.

5. – Con memoria depositata in previsione della discussione dell’appello il sig. V. S. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi ribadendo le richieste formulate con l’atto introduttivo del presente grado di giudizio.

6. – All’udienza del 8 marzo 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

7. – Preliminarmente, deve il Collegio esaminare la richiesta di riunione, formulata dall’appellante a fini di un’unica decisione del presente appello con altro successivo di impugnazione di distinta sentenza dello stesso Giudice di primo grado, concernente, ben vero, le prove del medesimo concorso di cui qui si discute, ma con riguardo ad altro e distinto provvedimento della stessa Amministrazione della Difesa proprio in esecuzione della sentenza qui impugnata.

E’ ben noto che, sia secondo il regime processuale applicabile ratione temporis nella fattispecie, in ragione della ritenuta applicabilità del principio contenuto nell’art. 335 c.p.c. (cfr. tra le tante C.d.S., sez. IV^, n. 5751 del 20 novembre 2008) anche nel processo amministrativo, sia ancor più a far data dall’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (cfr. art. 96, comma 1, del D.Lgs. n. 104 del 2010), l’obbligo di riunione degli appelli, ai fini di un’unica decisione sugli stessi, presuppone che essi siano volti alla riforma della stessa sentenza.

Nella specie, essendo oggetto di impugnazione con gli appelli per i quali è stata chiesta la riunione due distinte e diverse sentenze concernenti provvedimenti anch’essi distinti e diversi, pur se concernenti lo stesso soggetto e le prove concorsuali da questi sostenute, è evidente che tale obbligo non sussiste e che, pertanto, ben può il Collegio procedere, come ritiene sia anche più opportuno, alla separata decisione dei due mezzi processuali in questione, con conseguente rigetto dell’istanza di parte.

8. – Fondata ed assorbente ogni altra valutazione del Collegio è l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal resistente Ministero sotto il primo dei profili enucleati.

Non è contestato tra le parti che l’emanazione in data 29 marzo 2007, da parte del Ministero appellato, del provvedimento di rivalutazione delle prove di concorso del sig. S. sia intervenuto in esecuzione, non condizionata, della sentenza qui impugnata ed al chiaro scopo di prestare immediato e definitivo adempimento al dictum di annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di esclusione dal concorso del citato militare.

E’ deducibile dagli atti delle parti che la piena conoscenza del citato provvedimento del 29 marzo 2007 è intervenuta in capo all’appellante certamente il 10 aprile 2007, avendo questi notificato in tale data apposito ricorso giurisdizionale per l’annullamento (anche) di detto nuovo provvedimento, come risulta dalla sentenza n. 2030 del 6 dicembre 2007 che tale ricorso ha, peraltro, negativamente deciso.

Orbene, sulla base di tale presupposto e del contenuto comunque favorevole per il ricorrente della sentenza impugnata, invero criticata soltanto per avere limitato l’accoglimento del ricorso alla sola censura di difetto di motivazione del giudizio contestato, appare condivisibile la tesi della difesa erariale che, già alla data di notifica dell’appello in esame (18 aprile 2007), il sig. S. non avesse più alcun interesse all’annullamento della sentenza impugnata per essere stato il provvedimento con essa annullato, non solo eliminato dal mondo giuridico per effetto del dictum del Giudice, ma anche già sostituito da altro autonomo provvedimento della stessa Amministrazione (in piena e definitiva acquiescenza alla pronunzia giurisdizionale che lo aveva visto comunque vittorioso) al quale aveva, poi, fatto seguito anche il provvedimento di esclusione dalla frequenza del corso di abilitazione riservato ai soli ufficiali vincitori del concorso, pur esso gravato, congiuntamente al primo, con altro ricorso al Giudice Amministrativo.

In tale concreta situazione, l’unica domanda giudiziale ulteriormente proponibile, sussistendone i presupposti, poteva essere soltanto quella risarcitoria che, però, non è stata formulata per cui va confermata la fondatezza dell’eccezione in esame, in disparte il rilievo che l’omessa impugnazione della sentenza qui appellata da parte della soccombente (in primo grado) Amministrazione contribuisce a confermare, sia l’osservazione più innanzi effettuata circa la valenza modificativa del concreto assetto degli interessi in gioco del nuovo provvedimento del 29 marzo 2007 di esclusione dal concorso del sig. S., sia la notazione dell’effetto preclusivo recato da tale nuovo provvedimento sull’interesse concreto di quest’ultimo a contestare la sentenza appellata.

9. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della riconducibilità della materia trattata, ancorché in senso lato, al diritto al lavoro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4073 del 2008, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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