Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 10-05-2011, n. 18305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

DARONI Giuseppina che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1.1- Con Sentenza resa il 7.12.2009, depositata il 14.1.2010, la Corte d’Appello di Lecce, a seguito dell’appello proposto da pubblico ministero, riformava la sentenza 20.5.2008 del Tribunale Monocratico di Lecce che aveva mandato assolti, perchè il fatto non sussiste, M.G. e L.D.G. dai reati di cui: a) art. 110 c.p. e art. 1231 c.n., b) artt. 81 e 110 c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12, L. 2 aprile 1975, n. 110, art. 1, u.c., e condannava, entrambe gli imputati, ad un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.

Il 16.5.2005 gli imputati furono sorpresi da Carabinieri mentre attraversano, a bordo di un gommone con motore fuori bordo, lo specchio d’acqua antistante il Poligono Militare di Torre Venneri, tratto di mare classificato come zona militare ed interdetto alla navigazione per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di tiro da terra verso il largo come da ordinanza 17.7.2003 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Quel giorno si era svolta una delle suddette esercitazioni e il M. e il L.D. si erano colà recati con il loro natante e, dopo aver recuperato immergendosi, circa 120 Kg. di residui metallici dei proiettili di cannone, erano stati fermati da una motovedetta dei Carabinieri della Stazione di Lecce.

La corte d’appello perveniva alla decisione di totale riforma delle assoluzioni di primo grado ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice: 1) che la norma di cui all’art. 1231 c.n., fattispecie penale in bianco, deve essere inquadrata nell’ambito dei reati di pericolo sanzionando la condotta di chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dalla autorità competente in materia di sicurezza della navigazione; 2) che il delitto di porto e detenzione di parti di munizioni da guerra è integrato, in base alla lettura congiunta della L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 e della L. n. 110 del 1975, art. 1, dal fatto del detenere e trasportare parti di proiettili destinati al caricamento di armi da guerra.

1.2.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso per Cassazione entrambe gli imputati adducendo identici motivi:

1) inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui all’art. 1231 c.n. ( art. 606 c.p.p., lett. b).

Il primo giùdice, alla luce della giurisprudenza di legittimità aveva dato l’interpretazione corretta, oltre che letterale anche sistematica, della norma incriminatrice, tipica norma penale in bianco "che ha la funzione di fornire una tutela rafforzata, mediante sanzione penale, a determinati beni giuridici la cui disciplina è oggetto di altri atti, cui essa fa espresso rinvio, in particolare una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione".

La corte di appello invece, facendo propria la lettura della disposizione quale prospettata dal PM appellante, ha equivocato sulla locuzione chiunque indicata nell’art. 1231 c.n..

Infatti un conto è la necessaria indicazione generale della norma, un conto è l’ambito di applicazione ed i relativi presupposti in concreto, che nel caso di specie il primo giudice aveva ritenuto insussistenti.

Correttamente il primo giudice aveva affermato, anche in forza dei principi indicati dalla corte di legittimità (Cass. Sez. 3, sent.

3.3.1992 n. 2325) che "la condotta punita da detta norma è solo quella che, violando provvedimenti volti alla tutela della sicurezza della navigazione, sia per tale motivo astrattamente idonea a porre in pericolo l’incolumità di soggetti terzi". 2) Inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12 e L. 2 aprile 1975, n. 1, art. 101, u.c..

Anche con riferimento alla violazione delle norme di cui al capo b) la corte territoriale offre una interpretazione inesatta: infatti la norma in esame qualifica munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, collegandoli alla loro destinazione: destinazione nel caso esclusa, oltre dall’elemento psicologico voluto dalla norma, dalla assoluta inservibilità in quanto frutto di avvenuta esplosione non di smontaggio.

1.2.- Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Motivi della decisione

2.1.- I ricorsi sono infondati.

Riguardo al primo motivo osserva il Collegio che l’art. 1231 c.n.. Il quale stabilisce che "chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione" costituisce una disposizione in bianco, diretta a recepire sotto l’aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della navigazione (Cass. Sez. 3, Sent. 8 aprile 1992, n. 6543, Rv. 190464).

Presupposto indefettibile per la sussistenza del reato è, dunque, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, di un provvedimento dell’autorità amministrativa impositivo di obblighi attinenti alla sicurezza della navigazione (Cass. Sez. 3, Sent. 5 maggio 2010, n. 26756, Rv. 248060). Nel caso di specie, con il riferimento alla pericolosita della navigazione e con il richiamo alla ordinanza 18/2003 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, la corte territoriale si è fatta carico di indicare con precisione il provvedimento normativo di riferimento e le ragioni per le quali quest’ultimo deve intendersi violato, affermando, correttamente, che la fattispecie di cui all’art. 1231 c.n. deve essere inquadrata nell’ambito dei reati di pericolo essendo volta a tutelare il valore della "sicurezza della navigazione", attività quest’ultima intrinsecamente rischiosa, a prescindere dalla ricaduta diretta che la condotta di violazione penalmente sanzionata possa avere, posto che la norma tutela sia dai rischi che possano verificarsi a bordo sia quelli che possano riguardare i rapporti con altre imbarcazioni. I due imputati con la loro condotta hanno coscientemente posto a rischio se stessi, transitando e sostando nell’area di mare interdetta perchè pericolosa in quanto interessata da esercitazioni militari, ed anche, potenzialmente, hanno messo a rischio la sicurezza di coloro che , in ipotesi, avrebbero comunque dovuto prestare loro soccorso.

Dunque il reato sussiste ed è stato commesso dagli imputati, deve però essere rilevato che esso a cagione del tempo trascorso, il fatto si realizzò il 16 giugno 2005, è estinto per intervenuta prescrizione. Ne consegue che la sentenza deve sul punto essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena inflitta previa sottrazione del quantum irrogato per la contravvenzione di cui trattasi.

2.2.- Riguardo al secondo motivo esso è ugualmente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di armi e munizioni è configurabile, stante il disposto della L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3 non solo in capo a chi detenga munizioni da guerra, ma anche con riferimento a chi detenga e porti parti di esse anche se già esplose, purchè ne sia possibile il reimpiego (Cass. Sez.l, Sent. 6 maggio 1988, n. 3428; Cass. Sez. 1, Sent. 11 ottobre 1993, n. 449, Rv. 195924,; Cas. Sez. 1, Sent. 22 novembre 2007, n. 44626, Rv.

238480).

Nel caso in esame la corte territoriale, con apprezzamento di merito non soggetto a censura in questa sede di legittimità, ha ritenuto che le parti di proiettili Cal. 105 G per cannone, recuperate dagli imputati nel fondale marino, potevano, almeno in parte, ancora essere destinate al caricamento dell’arma da guerra.

Per le ragioni sopraesposte la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio in relazione all’art. 1232 c.n. in quanto prescritto, per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 1231 c.n. perchè estinta per prescrizione e, per l’effetto, elimina la pena di un mese di reclusione e ridetermina la pena residua in mesi undici di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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