Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore
Italo Franco Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 617/2009 proposto da FAVARATO LUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Bressan e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Comune di Quinto di Treviso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Guido Sartorato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorosudro 3593;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 22.12.2008 n. 19325 di decadenza del permesso di costruire n. 05/183 del 19.7.2007.
Visto il ricorso, notificato il 18.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 3.3.2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quinto di Treviso, depositato il 12.3.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. Magaldi, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per il ricorrente e l’avv. Francescutti, in sostituzione dell’avv. Sartorato, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato che
Il ricorso avverso l’impugnato provvedimento di decadenza di una concessione edilizia per la realizzazione di un annesso rustico in quanto il ricorrente non ha iniziato i lavori entro un anno dalla concessione è infondato nei tre motivi dedotti.
Non sussiste infatti l’obbligo dell’avviso di inizio di procedimento di decadenza allorchè sia stato proprio l’interessato a comunicare l’inizio della attività (denuncia del 2.12.2008) e, comunque, allorchè il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso secondo quanto dimostrato dall’Amministrazione ex art. 21 octies L. 241/90.
Nel caso di specie è provato, anche con documentazione fotografica, che prima della scadenza del predetto anno, il ricorrente aveva realizzato solo la recinzione del cantiere e la pulizia dei luoghi, interventi insufficienti a riscontrare l’inizio dei lavori e ad evitare la decadenza.
Quanto sopra vale a confutare anche la seconda censura, attinente appunto all’intervento realizzato (v. T.A.R. Veneto, II, 4.12.2006 n. 3965; 24.1.2008 n. 174).
Parimenti deve ritenersi infondato il motivo di contradditorietà. Il fatto di comminare una sanzione per