Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-05-2011, n. 18319 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza in data 25 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, concedeva a P.P. la misura alternativa della semilibertà per il proseguo dell’espiazione della pena dell’ergastolo, determinata con provvedimento di cumulo 9 settembre 1987 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.

Rilevava il Tribunale che in precedenza: 1) analoga istanza , volta ad ottenere la suddetta misura era stata respinta dal Tribunale di Sorv. di Cagliari con ordinanza 20 settembre 2005 confermata in sede di legittimità; 2) il Tribunale di Sorv. Di Sassari aveva concesso la misura il 31 gennaio 2007 ma il relativo provvedimento era stato annullato con sentenza 8 ottobre 2008 della Corte di Cassazione; 3) in sede di rinvio lo stesso Tribunale di sorveglianza, il 2 luglio 2009, denegava la misura alternativa.

Valutate, quindi, le ragioni dei precedenti rigetti ed annullamenti, perveniva alla decisione circa la sussistenza, nell’attualità, dei presupposti per l’accoglimento della nuova istanza sulla base della accertata idoneità della attività lavorativa prospettata, dei progressi nel trattamento, quali esposti nella relazione di sintesi degli operatori della Casa Circ. di Alghero del 9 marzo 2010 e ricavabili dall’iter penitenziario in corso da oltre trenta anni.

2. – Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari deducendo a ragione vizio di applicazione della legge penale con riferimento all’art. 50, comma 4, O.P.. Richiama il Procuratore ricorrente i precedenti provvedimenti emessi nei confronti del P. in relazione alle sue richieste di ammissione al beneficio della semilibertà, in particolare l’ordinanza 2 luglio 2009 di reiezione. Evidenzia che dal contenuto del provvedimento impugnato non emergono elementi di novità rispetto alle precedenti dinieghi di concessione. I corretti comportamenti infra ed extramurari del detenuto e l’assenza di pericolosità sociale, rimasta peraltro indimostrata, rappresentano solo un punto di partenza su cui innescare un eventuale sviluppo personologico in positivo, ma non sono idonei a giustificare la concessione della misura alternativa. Inoltre i luoghi ove si svolge la semilibertà si trovano nelle medesime zone geografiche ove il P. pose in essere le sue attività criminali, circostanza che rende altamente probabile che egli possa ricomporre illecite solidarietà. 3.- Il Procuratore generale presso questa Corte, Dott. Tindari Baglione, con requisitoria depositata il 6 luglio 2010 chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Osserva il Collegio che presupposto dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in materia di benefici penitenziari è il giudizio prognostico favorevole al reinserimento del detenuto nella società, fondato sui risultati del trattamento individualizzato. In quest’ottica, non può certamente indurre a una prognosi sfavorevole la mancata ammissione della propria colpevolezza da parte del condannato, sia perchè nel processo penale l’imputato non ha obbligo alcuno di verità, sia perchè l’assenza di ammissione delle proprie responsabilità può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, sia sintomatica di un mancato ravvedimento, di pericolosità sociale ancora attuale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Cass., Sez. 1^, Sent. 13 ottobre 1992, n. 4011; Cass. Sez 1, Sent. 18 maggio 1995 n. 3026, Rv.

2021.31, Cass. Sez. 1, Sent. 20.11.2000, n. 9591, Rv. 218235 ). Il giudizio relativo all’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, quali richieste, ai fini della concessione della semilibertà dall’art. 50, comma 4, dell’ordinamento penitenziario prescinde, quindi, dalle ammissioni di colpevolezza del condannato ma deve essere ancorato alla prospettiva che lo stesso acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’ordinamento (Cass. Sez. 1^, Sent. 3 aprile 2000, n. 2481, Rv. 216037).

In questo senso l’ordinanza impugnata ha ampiamente motivato, con argomentazione logica ed immune dal lamentato vizio di violazione di legge, circa i progressi tratta mentali conseguiti dal soggetto nel corso della lunga carcerazione patita, risultanti ,oltre che dalle relazioni degli operatori penitenziari, anche e soprattutto, dalla corretta fruizione di numerosi permessi premio, dalla osservanza delle limitazioni imposte e dai leali rapporti intrattenuti con l’UEPE in corso della semilibertà, poi interrotta a seguito dell’annullamento della ordinanza di concessione.

Quando, infine, alla circostanza dedotta dal P.M. ricorrente, relativa ai luoghi ove si svolge la misura, deve essere rilevato che, come evidenziato dal Tribunale di Sorveglianza, sono gli stessi luoghi ove la positiva condotta del soggetto, aldilà di ipotizzabili e mai accertati rapporti con complici di reati commessi oltre quarant’anni addietro, è stata ampiamente sperimentata con numerosissimi permessi premio fruiti nell’arco di molti anni. In proposito giova, altresì rammentare che questa Corte in più occasioni ha affermato che la semilibertà non può essere concessa se non all’esito di previe e positive esperienze di concessione di misure meno impegnative, quali i permessi premio, nel medesimo contesto territoriale di fruizione della semilibertà medesima (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 39 settembre 2009 n. 41912, rv. 2450519).

Per le ragioni sopraesposte il ricorso è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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