Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2861 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nde in sostituzione di Rocco Licastro;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Il sig. D. L. partecipava al concorso per il reclutamento di n.1522 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno e veniva escluso da detta procedura selettiva a seguito di giudizio di inidoneità per "note di immaturità" adottato dalla Commissione medica per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’arma dei Carabinieri.

L’interessato ha impugnato tale provvedimento negativo innanzi al Tar per il Lazio che con sentenza n.827/2001 resa nelle forme semplificate ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

E’ stato proposto avverso la suindicata sentenza l’appello all’esame, a fondamento del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/90; assoluto difetto e contraddittorietà nella motivazione della decisione oggetto del presente gravame. Violazione del principio di congruenza. Violazione e falsa applicazione dell’art.63del c.p.a.;

Eccesso di potere sotto il profilo del precetto di logica e di quello di imparzialità (sotto il profilo della illogicità manifesta per violazione del principio di ragionevolezza attese le modalità di esclusione dal concorso).Assoluto difetto di motivazione; assoluta illegittimità del giudizio formulato. Violazione e falsa applicazione dei criteri che stanno alla base di ogni valutazione amministrativa connotata da discrezionalità tecnica. Violazione e falsa applicazione dell’art.12 comma 2 delle preleggi in relazione al principio del dovere di buona amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge n.241/90.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione della difesa.

Tanto premesso, i profili di illegittimità dedotti con i due mezzi di gravame che per ragioni di logica connessione vengono unitariamente esaminati, sono infondati,

In sostanza parte appellante articola le sue critiche su due punti: a) l’insufficienza e/o carenza di motivazione in ordine sia al decisum di primo grado che al provvedimento di esclusione; b) la illogicità e contraddittorietà della determinazione assunta dall’Amministrazione intimata con altri giudizi di segno diverso pure riportati dal L. in altre procedure selettive.

Le doglianze non appaiono condivisibili.

Quanto alla questione sub a) è sufficiente scorrere il testo motivazionale della sentenza per rilevare come il giudice di primo grado si sia fatto carico di fornire una adeguata, esaustiva esposizione delle argomentazioni sia in fatto che in diritto idonee a supportare la resa statuizione di rigetto, sicchè al riguardo di alcunché può dolersi l’appellante.

Relativamente, poi, al provvedimento di esclusione neppure è configurabile la censura di difetto di motivazione atteso che, avuto riguardo alla natura di atto a contenuto vincolato, non appare configurabile a carico dell’Amministrazione procedente un onere di motivazione ulteriore rispetto a quello di esporre il giudizio diagnostico di tipo negativo posto a fondamento della disposta esclusione dal concorso (come puntualmente avvenuto).

Passando poi all’esame della questione sub b), occorre prendere atto che il provvedimento assunto è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità psichica espresso a sua volta a seguito degli accertamenti all’uopo eseguiti, lì dove in quella sede la Commissione a ciò preposta ha rilevato la sussistenza nel candidato di una patologia e/o disfunzione ("note di immaturità") prevista come non compatibile dalla vigente normativa con lo status di carabiniere.

In tale giudizio, non è dato peraltro rinvenire, in ragione della natura di accertamento tecnico dello stesso, profili di illogicità e/o di travisamento che possano inficiarne la validità, con la conseguenza che le risultanze di tale accertamento sanitario costituiscono presupposto giustificativo della conseguente (dovuta) determinazione di esclusione.

Infine, non è dato cogliere alcun profilo di contraddittorietà con altri precedenti divisamenti, non essendo invero rinvenibile nella specie, il paradigma che contraddistingue il profilo di eccesso di potere in discussione, costituito, com’è noto, da un diversificato comportamento della P.A. a fronte di situazioni del tutto omologhe.

Invero, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che l’idoneità psicofisica riportata dal L. risale a due anni prima, in ogni caso, come correttamente già osservato dal giudice di prime cure, per l’accertamento dell’idoneità necessaria al reclutamento di aspiranti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, soccorrono, avuto riguardo alla delicatezza e alla specificità delle funzioni connesse allo status di carabiniere, criteri di valutazione più rigorosi di quelli volti ad appurare l’idoneità all’arruolamento nell’Esercito come volontario di ferma prefissata per un anno (VFP1).

In forza delle suesposte considerazioni, l’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza di essere confermata.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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