Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2858 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per le Amministrazioni appellanti;
Svolgimento del processo

Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor M. L., ha annullato la deliberazione consiliare di conferimento alla dottoressa M. Z. dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Ravenna.

A sostegno dell’appello, le predette Amministrazioni hanno dedotto l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto immediatamente applicabile alla procedura per cui è causa lo jus superveniens riveniente dall’art. 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, e dalla circolare consiliare nr. P11036 del 30 aprile 2008, malgrado la procedura fosse stata indetta anteriormente all’entrata in vigore di detta normativa.

All’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2009, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 12 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1 giugno 2007 per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Ravenna, inizialmente conclusasi con la designazione della dottoressa M. Z..

L’odierno appellato, dottor M. L., ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio gli atti della procedura, lamentando che erroneamente il C.S.M. non aveva applicato la nuova normativa, entrata in vigore nelle more della procedura medesima, di cui all’art. 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, nonché alla circolare consiliare nr. P11036 del 30 aprile 2008, con cui è stata conseguentemente modificata la precedente circolare nr. 15098 del 1993 recante i criteri per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Il giudice adito ha accolto l’impugnazione, ritenendo che dalla doverosa applicazione dello jus superveniens discendeva, nella fattispecie, la non spettanza alla controinteressata dott.ssa Zavatti dei due punti riconosciutile per "funzioni omologhe", non avendo la stessa in carriera mai svolto funzioni semidirettive giudicanti.

Avverso la sentenza suindicata, con la quale il T.A.R. ha annullato gli atti della procedura con salvezza delle ulteriori determinazioni da assumere, insorgono con l’odierno appello il C.S.M. e il Ministero della Giustizia.

2. Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. Ed invero, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi sul tema dell’incidenza, sulle procedure indette dal C.S.M. per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, delle sopravvenute modifiche normative in materia di requisiti soggettivi e relativi parametri di valutazione dei candidati, enunciando il principio per cui le suddette procedure restano soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione, e pertanto sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, nr. 2064; id., 11 settembre 2009, nr. 5479).

Ciò in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.

Nel caso di specie, è incontestato che la procedura selettiva per cui è causa fu indetta in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato art. 12 del d.lgs. nr. 160 del 2006 e della conseguente normativa subprimaria, con cui è stata introdotta l’odierna accezione restrittiva delle "funzioni omologhe" ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio: ne discende che del tutto correttamente il C.S.M. ritenne di non dover applicare alla procedura de qua l’innovativa disciplina sopravvenuta.

Né a diverse conclusioni può indurre la deliberazione consiliare del 4 ottobre 2007, richiamata dal primo giudice nella sentenza impugnata quale elemento indicativo della volontà del C.S.M. di rendere immediatamente applicabile anche alle procedure in corso la nuova disciplina: infatti la ricordata deliberazione, come correttamente evidenziato dalle Amministrazioni odierne appellanti, è limitata al problema dell’applicabilità immediata degli "ostacoli" introdotti dalla nuova normativa al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, e non comporta affatto l’immediata applicabilità in toto delle nuove norme (e, anzi, al contrario sembra confermare in generale i principi più sopra enunciati).

4. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.

5. In considerazione dell’assenza di una chiara giurisprudenza sul punto all’epoca dei fatti per cui è causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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