Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 11-05-2011, n. 18630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 10/9/10 il Ministero della Giustizia trasmetteva all’Autorità giudiziaria di Bari (che l’inoltrava a quella di Ancona, che a sua volta trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 724 c.p.p.) richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 30/7/10 dall’Autorità giudiziaria albanese (la Procura del Distretto di Durazzo) in procedimento penale per contrabbando di merci (due escavatori usati) da parte del cittadino (OMISSIS) B.S.. I veicoli, apparentemente acquistati dalla Tekno S.G. srl con sede in via (OMISSIS), risultavano imbarcati alla volta di (OMISSIS).

L’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana era di acquisire i documenti utili all’inchiesta presso la dogana di Ancona e, successivamente, presso la Tekno S.G. di (OMISSIS).

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Ancona.

In materia di rogatorie dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1-bis). Nella specie la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Ancona, nel cui distretto (dove è richiesto il primo atto istruttorio) si trova la dogana attraverso la quale sono transitate le merci.
P.Q.M.

determina la competenza della Corte di Appello di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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