Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 11-05-2011, n. 18589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 10 maggio 2010 e depositata il 17 maggio 2010, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata in composizione monocratica, giudicando col rito abbreviato, ha condannato alla pena dell’arresto in mesi tre e giorni dieci A. R., imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, commessa il (OMISSIS) (pena base: mesi tre; aumentata, in ragione di 2/3 per la recidiva qualificata, a mesi cinque; e, infine, ridotta per la diminuente del rito nella misura indicata).

2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 24 maggio 2010, depositato il 27 maggio 2010, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 c.p., comma 1, censurando l’erronea applicazione della recidiva alla contravvenzione.

3. – Il ricorso è fondato.

L’art. 99 c.p., comma 1, (novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4) recita: "Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo".

Epperò, per effetto della modifica, la recidiva, circoscritta nell’esclusivo ambito dei delitti non colposi, non è normativamente con figurabile (per quanto qui rileva) in relazione alle contravvenzioni (oltre che, ovviamente, in relazione ai delitti colposi).

In tal senso, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di statuire, esattamente in termini: "la disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4, (..) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi" (Sez. Feriale, 25 luglio 2006, n. 26556, Leonardini, massima n. 234377; cui ad de: Sez. 1, 13 gennaio 2009, n. 3842, Tessitore, massima n. 242439, secondo la quale "è illegittimo l’aumento (..) della pena inflitto (a titolo di recidiva), dopo l’entrata in vigore della citata legge, per reato contravvenzionale").

Conseguono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva applicata; la eliminazione del relativo aumento di pena (pari a mesi due) e la rideterminazione della pena finale (esclusa la recidiva e operata la diminuente del rito abbreviato) in mesi due di arresto.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva che esclude, e ridetermina la pena in mesi due di arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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