Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-09-2011, n. 18263 Termini

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Svolgimento del processo

S.V., con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio,innanzi al Tribunale di Foggia, S. I. esponendo che lo stesso aveva abusivamente realizzato un varco nel muro di un terreno edificabile di sua proprietà sito in (OMISSIS), nonchè un balcone, una porta ed alcune finestre, in violazione delle norme sulle distanze legali. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla chiusura del varco, nonchè delle vedute e della porta in questione.

Il convenuto si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’attore e, in via riconvenzionale,chiedeva l’accertamento dell’avvenuta usucapione in relazione ai beni oggetto di causa.

Con sentenza 19.12.2002 il GOA accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione, notificata il 7.2.2003, proponeva appello S.I., con atto notificato il 17.3.2003. La Corte di Appello di Bari, con sentenza 10.6.2005, dichiarava inammissibile l’appello per inosservanza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., essendo stato esso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

La Corte di merito riteneva non applicabile la normativa sulla sospensione dei termini processuali e sostanziali, prevista sino al 31.3.2003, dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4 rilevando che detta sospensione non operava incondizionatamente per tutta la provincia di Foggia, ma solo per i comuni che erano risultati danneggiati dal sisma del 2002.

S.I. impugnava tale decisione con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Resisteva con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. S.V..
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

violazione o falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 4 conv. nella L. n. 286 del 2002; rilevar che il D.P.C.M. 8 novembre 2002, ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.10.2002 nel territorio della provincia di Campobasso ed, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 aveva esteso, fino al 30.6.2003, lo stato di emergenza al territorio della provincia di Foggia di cui faceva parte (OMISSIS) (luogo di residenza del ricorrente), in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002; la sospensione dei termini aveva interessato tutti i paesi compresi nel Circondario del Tribunale di Foggia e, quindi, anche (OMISSIS).

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Collegio che la disciplina invocata dal ricorrente, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, fosse applicabile solo ai soggetti danneggiati, residenti nelle zone interessate dall’evento sismico in questione, disciplina che, per il suo carattere di specialità, non può essere oggetto di interpretazione estensiva. La ratio della normativa di cui al D.L. n. 245 del 2002, conv. nella L. n. 286 del 2002, va, infatti, ravvisata nell’esigenza di sovvenire i soggetti che, risiedendo nel territorio terremotato, abbiano dovuto affrontare disagi tali da rendere loro difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa e l’osservanza dei termini per l’impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (Cfr. Cass. n. 11626/2003).

I giudici di appello hanno, quindi, correttamente applicato l’art. 4 del D.L. cit., richiamando la giurisprudenza della S.C. in tema di sospensione dei termini processuali riguardanti pregressi eventi sismici ed evidenziando che il beneficio di detta sospensione andava limitato ai soggetti "danneggiati" residenti o aventi sede nelle zone colpite da detti eventi, in base a dichiarazione di danneggiamento rilasciata dal sindaco sulla base di adeguata documentazione (Cfr.

Cass. n. 3453/1983). La Corte territoriale ha, inoltre, richiamato la nota del 2003, prot. N. DPG/CG/8000498) con cui il Dipartimento della Protezione Civile aveva precisato che la sospensione dei termini "doveva intendersi limitata soltanto a quei comuni del foggiano che risultavano danneggiati in forza del terremoto del 2002", fra i quali non rientrava (OMISSIS) in quanto comune non danneggiato dal sisma del 2002, secondo il provvedimento del novembre 2002 dell’Ufficio del Governo di Foggia, richiamato in una precedente decisione della stessa Corte di appello di Bari del 17.2.2004 e che aveva esteso solo ad "alcuni comuni della Provincia di Foggia" l’accertamento dei danni in conseguenza del sisma.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, dovendosi ribadire la tardività dell’appello proposto dal ricorrente con citazione notificata il 17.3.2003, dopo la scadenza del termine breve ex art. 325, essendo stata la sentenza di primo grado notificata all’appellante il 7.2.2003. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.400,00 per onorari oltre Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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