Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2834 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza n. 676/2010 il Tar per la Calabria ha respinto il ricorso proposto da E. E. s.r.l. per ottenere l’accesso ai documenti relativi alla autorizzazione rilasciata al Centro commerciale D. M. per l’apertura di una grande struttura di vendita;

Rilevato che il giudice di primo grado ha negato l’accesso, evidenziando che si tratterebbe di una istanza meramente esplorativa, non giustificata se non da una generica situazione di concorrenzialità e costituente in concreto un inammissibile tentativo di effettuare un controllo generalizzato dell’azione amministrativa;

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) le deduzioni contenute nel ricorso in appello erano già presentì nel ricorso di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata;

b) il ricorso in appello è stato notificato anche al comune di Maida, pure in questo caso contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata;

c) l’interesse dell’appellante a conoscere i menzionati documenti non si fonda su una generica situazione di concorrenzialità, ma su una specifica situazione di conflitto tra le due imprese operanti nel medesimo ambito territoriale per una attività in passato soggetta a numero limitato di operatori;

d) tale conflitto è sfociato in diversi contenziosi in cui la controinteressata D. M. ha impugnato i titoli abilitativi rilasciati in favore dell’appellante e, di conseguenza, E. E. è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti in base a cui è stato rilasciato il titolo abilitativo in favore della controinteressata, potendo utilizzare tali documenti ai fini della propria difesa in giudizio o per proporre nuove domande nei confronti della D. M. (non assumendo alcun rilievo l’effettivo utilizzo dei documenti o lo stato dei giudizi pendenti);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto e che, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e va ordinato al comune di Maida di consentire l’accesso alla documentazione in precedenza indicata;

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, ordinando al comune di Maida di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione indicata in parte motiva.

Condanna in solido il comune di Maida e il Centro Commerciale D. M. s.r.l. alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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