Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2827 Promozioni per merito comparativo Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 926/05 il Tar del Friuli – Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto da A. T. V. avverso gli atti con i quali sono state approvate le graduatorie e nominati i vincitori dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia appartenenti alla qualifica funzionale di coadiutore (IV livello) per il passaggio a segretario (V livello) – profilo professionale amministrativo, con riferimento agli anni 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988.

A. T. V. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Regione autonoma FriuliVenezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di una dipendente regionale con la qualifica funzionale di coadiutore (IV livello) – profilo professionale amministrativo del procedimento per la nomina a segretario (V livello) con riferimento agli anni 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988 e degli atti di nomina dei vincitori dello scrutinio per merito comparativo.

Con il primo motivo l’appellante sostiene che il procedimento in contestazione è disciplinato dalla L.R. n. 11/1990, che sarebbe incostituzionale.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da un proprio specifico precedente, in cui è stata esaminata e ritenuta manifestamente infondata la medesima questione (Cons. Stato, V, n. 7456/2005).

In quella occasione, la Sezione ha condiviso l’indirizzo della Corte Costituzionale (Corte Cost., 23 luglio 1993, n.333; 15 ottobre 1990, n.453), secondo il quale il rispetto dell’art. 97 della Costituzione esige che le operazioni relative alle procedure selettive per l’accesso alle diverse qualifiche del pubblico impiego siano affidate ad organi collegiali composti da membri che assicurino la necessaria imparzialità nella valutazione e nella scelta dei candidati ed una sufficiente competenza tecnica, rispetto alle materie oggetto dello scrutinio, ma ha poi ritenuto che, nella fattispecie considerata, la disposizione contestata risulta conforme a tali parametri (al contrario di quanto infondatamente sostenuto in appello).

Al riguardo, va confermato che il mero rilievo della natura interna dell’organo incaricato di operare lo scrutinio in questione non può ritenersi sufficiente a rivelare, di per sé, l’inosservanza dei canoni costituzionali.

Premesso che ciò che rileva, ai fini della dedotta incostituzionalità, è l’inidoneità dei componenti della Commissione ad assicurare quella necessaria autonomia valutativa e quell’indispensabile preparazione ed esperienza segnalate dalla Consulta quali indefettibili garanzie di imparzialità e di buon andamento, è stato, invece, rilevato che la Commissione costituita presso il Consiglio di amministrazione del personale, non solo non rivela, di per sé, le deficienze e le carenze postulate dal giudice delle leggi, ma, anzi, appare provvisto di quella indipendenza e di quella competenza, per la posizione di vertice che il Consiglio di amministrazione riveste nell’ordinamento del personale regionale, che assicurano la corretta, trasparente e consapevole gestione della selezione del personale dirigente.

Anche in relazione alle contestazioni indirizzate a censurare il metodo dello scrutinio per merito comparativo, ai fini dell’accesso alla qualifica superiore, asseritamente contrastante con i pronunciamenti della Corte Costituzionale in merito ai c.d. concorsi interni (cfr. ex multis Corte Cost. 4 gennaio 1999, n.1), era stato rilevato che alla procedura in questione non appaiono applicabili i principi enunciati dalla Consulta, in quanto riferiti a procedure di reclutamento diverse dal peculiare metodo di progressione in carriera in questione.

Ogni approfondimento circa tale profilo non è necessario, in quanto l’appellante, dipendente regionale, non ha interesse a contestare il mancato svolgimento di un concorso per esterni, avendo comunque beneficiato della procedura riservata, anche se per lei dall’esito non favorevole; la questione di costituzionalità difetta in questo caso di rilevanza.

La condivisione dei principi affermati nel citato precedente conduce a ritenere manifestamente infondate o comunque non rilevanti le questioni di costituzionalità, dedotte con il primo motivo.

3. Privo di fondamento è anche il secondo motivo, con cui l’appellante ha dedotto il difetto di motivazione e la disparità di trattamento rispetto a posizioni identiche.

In primo luogo si rileva che il vizio dell’eccesso di potere per disparità di trattamento è stato proposto in modo del tutto generico, con conseguente inammissibilità della censura anche con riferimento alle considerazioni svolte sulla L.R. n. 47/90.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, una volta accertata la compatibilità costituzionale della L.R. n.11/90, il suo rispetto da parte del Consiglio di amministrazione conduce a respingere le contestazioni mosse dall’appellante avverso le modalità di valutazione dei candidati.

Tali modalità hanno consentito un contraddittorio interno alla procedura di valutazione, consistente, in particolare, nella redazione di una relazione da parte del Direttore regionale, formulata sulla base di una scheda di valutazione contenente un giudizio sull’attività lavorativa svolta.

Il dipendente poteva formulare osservazioni scritte rispetto a tale giudizio e di tale facoltà non si è avvalsa l’appellante, che solo ora in sede giurisdizionale invoca il proprio diritto ad un maggior punteggio, senza fondare la sua pretesa su obiettivi elementi di illegittimità dell’esito della procedura.

Va aggiunto che la presentazione di osservazioni scritte avrebbe comportato la necessità di una più ampia e specifica motivazione delle valutazioni espresse in maniera sintetica, ma – si ripete – tali osservazioni non sono state presentate

In definitiva, alcun elemento concreto è stato fornito dall’appellante al fine di dimostrare la sussistenza di vizi di legittimità della procedura in contestazione e del suo esito e ciò preclude il riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della Regione appellata, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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