Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 11-05-2011, n. 18623 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(1).

1. – Con sentenza, deliberata il 25 febbraio 2010 e depositata il 21 maggio 2010, questa Corte – Sezione 5^ Penale ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di B.D., imputato di bancarotta fraudolenta, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 28 aprile 2008. 2. – Ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. il condannato, personalmente, mediante telegramma del 13 giugno 2010, col quale deduce la "eccezionale gravità di quanto accaduto nella suindicata udienza" del 25 febbraio 2010; insta per la sospensione del provvedimento e riserva la presentazione dei motivi.

3. – Con atto, depositato il 18 novembre 2010, il difensore di fiducia del ricorrente, avvocato Dario Del Rosso, ad esplicazione del ricorso censura la reiezione della istanza di differimento formulata da esso difensore alla udienza del 25 febbraio 2010; deduce che il giudice di legittimità è incorso in errore percettivo nell’ apprezzamento dell’impedimento addotto a fondamento della richiesta di rinvio e nella rappresentazione, contenuta nella epigrafe della sentenza, di aver sentito il difensore, mentre questi "si era limitato a depositare le note di udienza .. contenenti esclusivamente dottrina e giurisprudenza sui thema decidendum", con riserva di illustrazione nella discussione delle difese.

4. – Sentite le parti in camera di consiglio, alla udienza del 25 novembre 2010, questa Corte, in diversa composizione, ha preliminarmente disposto l’acquisizione degli atti del giudizio, definito colla sentenza impugnata.

5. – Nelle more, il ricorrente, mediante memoria, depositata il 22 aprile 2011, ha chiesto la acquisizione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo, 5 giugno 2001, n. 16/2001, dichiarativa del fallimento della società Tuxedo Mode, s.r.l..

(2).

6. – Con ricorso depositato il 26 gennaio 2001 il ricorrente ha proposto ulteriore istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Alla udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2011, questa Corte, in diversa composizione, ha aggiornato la trattazione dell’incidente alla odierna udienza su istanza del difensore.

(3).

7. – Riuniti i procedimenti sub (1) e sub (2) alla odierna udienza e riservata la decisione sulle sole conclusioni del Procuratore generale della Repubblica, in seguito alla successiva comparsa del difensore, del ricorrente è stata rinnovata la trattazione del procedimento che il Collegio ha ritenuto definitivamente in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

8. – Il ricorso è infondato.

8.1 – In limine – e altresì premessa la considerazione della palese irrilevanza, ai fini della decisione, della sentenza di fallimento di cui il difensore ha sollecitato l’acquisizione – è appena il caso di rilevare che la valutazione, sul piano dell’apprezzamento di merito, dell’ impedimento addotto dal professionista esula dall’ambito dell’errore di fatto, siccome contemplato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., costituendo piuttosto oggetto di giudizio, affatto incensurabile nella sede del presente scrutinio di legittimità del mezzo di impugnazione straordinario.

8.2 – Il processo verbale della pubblica udienza del 25 febbraio 2010, davanti alla Sezione 5^ Penale di questa Corte suprema, documenta che – in esito alla reiezione della mozione difensiva di differimento della trattazione del giudizio – il difensore del ricorrente B., avvocato Dario Del Rosso ebbe a rassegnare le proprie conclusioni, instando per l’accoglimento della impugnazione e "depositando altresì note conclusive di udienza".

Per l’appunto le succitate note, pacificamente prodotte al Collegio giudicante dal difensore, contengono – come espone il ricorrente – nutrita rassegna di dottrina e giurisprudenza, ma nell’epilogo recitano "… Tutto ciò premesso indicato e ricordato il sottoscritto avv. Dario del Rosso, anche a nome dei Colleghi già difensori, e nell’interesse del signor B.D., chiede che codesta on.le Suprema Corte in accoglimento di tutti gli otto motivi di ricorso, esclusa la rilevanza del danno patrimoniale e comunque contenendo come già invocato la pena nei limiti della condizionale, voglia annullare la ricorsa sentenza nella ulteriori conseguenze di Legge che riterrà del caso. Con alta osservanza e considerazione".

Orbene, tanto dimostra che il Collegio non incorse in alcuna fallacia percettiva ed errore di fatto, là dove ha correttamente reputato che il difensore aveva adempiuto il proprio ministero colle rassegnate conclusioni.

9. – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

10. – Il rigetto del ricorso straordinario assorbe e rende superato l’esame della mozione di sospensione della esecuzione della condanna.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *