Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2825 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. FriuliVeneziaGiulia la dott. P. T. ha chiesto annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Manzano n. 321 del 13.11.1998 (avente ad oggetto: approvazione dei verbali e graduatoria finale del concorso area vigilanza copertura n. 1 posto di comandante dei vigili -VIII q.f.), nonché degli atti connessi.

Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato irrilevanti le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata ed ha riconosciuto fondato il secondo motivo di gravame, con il quale era stato dedotto che la Commissione era stata presieduta dal dott. Cudicio (che al momento della nomina ricopriva la carica di segretario comunale del Comune di Manzano, ma non lo era più al momento del concorso), nonché l’ottavo motivo (con il quale era stato dedotto che il verbale nulla riportava in ordine all’esito della prova di inglese e non chiariva in base a quale competenza i commissari avevano effettuato l’accertamento); il Tribunale ha quindi ritenuto che la illegittimità dell’operato della commissione di esame si fosse riverberata sulla deliberazione di approvazione dei verbali della commissione stessa, annullandola.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la dott. A. C., che era risultata prima in graduatoria, ha chiesto l’annullamento di detta sentenza e la reiezione del ricorso proposto dalla dott. P. T., deducendo i seguenti motivi:

1.- Richiamate le censure di inammissibilità e di merito formulate nel corso del giudizio di primo grado, è stato asserito che la decisione impugnata sarebbe viziata da travisamento dei fatti, non essendo mai stato il dott. Cudicio dipendente del Comune di Manzano, ed essendo inapplicabile alla fattispecie l’art. 10 del D.P.R. n. 487/1994 perché il rapporto di lavoro "a scavalco" del suddetto presso esso Comune si era risolto prima della nomina della commissione di esame. Inoltre erroneamente sarebbe stato affermato in detta sentenza che la commissione di concorso avrebbe dovuto esprimere una votazione sulla lingua straniera ed indicare in base a quale competenza era stata effettuata la valutazione, atteso che la commissione aveva a disposizione la traduzione del brano e due commissari che ne facevano parte ben conoscevano la lingua inglese.

Con memoria depositata il 9.12.2010 la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 21.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati della parte appellante, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la dott. A. C. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. di FriuliVeneziaGiulia, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla dott. P. T. e conseguentemente annullata la deliberazione della Giunta del Comune di Manzano n. 321 del 13.11.1998, avente ad oggetto: approvazione dei verbali e graduatoria finale del concorso area vigilanza, copertura n. 1 posto di comandante dei vigili -VIII q.f.; l’appellante ha inoltre chiesto che sia dichiarata la inammissibilità o la infondatezza del ricorso proposto dalla dott. P. T. avverso detta deliberazione.

2.- Con l’unico motivo di gravame, richiamate le censure di inammissibilità e di merito formulate nel corso del giudizio di primo grado, è stato dedotto che la decisione impugnata sarebbe viziata da travisamento dei fatti, innanzi tutto laddove contiene l’asserzione che il dott. Cudicio, presidente della commissione esaminatrice, al momento dell’espletamento del concorso non ricopriva più la carica di Segretario comunale del Comune di Manzano, non essendo mai stato dipendente del Comune stesso e, all’epoca della nomina (effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 3.9.1998) esso Comune era a conoscenza che il suddetto funzionario dall’1.9.1998 non avrebbe avuto dal Comune di Passian di Prato l’autorizzazione ad ottenere un ulteriore incarico "a scavalco" presso il Comune di Manzano.

Erroneamente quindi il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 10 del D.P.R. n. 487/1994 (in base al quale i componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolva durante l’espletamento dei lavori della commissione cessano dall’incarico, salvo conferma dell’Amministrazione) perché il rapporto di lavoro "a scavalco" presso detto Comune si era risolto prima dell’espletamento del concorso e della nomina della commissione di esame e non durante l’espletamento del concorso; il presupposto di fatto per il quale detta norma richiede la conferma era quindi conosciuto già all’atto della nomina e non sarebbe sussistito alcun valido motivo per il quale la Giunta comunale avrebbe dovuto confermare il dott. Cudicio.

2.1.- Osserva in proposito la Sezione che la censura in esame- a prescindere dal fatto che la parte appellante non ha provato che il competente Organo del Comune di Manzano fosse a conoscenza della circostanza che il dott. Cudicio dall’1.9.1998 non avrebbe avuto dal Comune di Passian di Prato l’autorizzazione ad un ulteriore scavalco presso il Comune di Manzano- non è suscettibile di positiva considerazione.

Invero il Giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’art. 10 del d.P.R. n. 487/1994 contempli l’ipotesi della risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, perché nel caso che occupa il rapporto si era risolto ancor prima dell’inizio dei lavori, in guisa da non rendere necessaria nemmeno una previsione esplicita di decadenza, in assenza di conferma del commissario, essendo la decadenza conseguenza automatica di quanto previsto dall’art. 51, comma 3, lettera A), della legge n. 142/1990, che riserva la funzione di cui trattasi ai dirigenti dell’ente locale, cioè a quelli in servizio presso l’Ente e non a quelli cessati.

Quest’ultima motivazione posta a base dell’accoglimento del motivo da parte del T.A.R. non è stata affatto contestata in sede di proposizione del ricorso introduttivo dell’appello, sicché deve ritenersi che sia passata in giudicato.

A nulla vale che, successivamente, con memoria depositata il 9.12.2010, parte appellante abbia al riguardo dedotto che la nomina del dott. Cudicio era stata effettuata avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 (secondo il quale le commissioni esaminatrici dei concorsi sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime) perché sarebbe stato nominato solo in quanto tecnico esperto; così come non può essere presa in considerazione la doglianza con cui, con la medesima memoria, si deduce che le prescrizioni contenute nell’art. 51, comma 3, della L. n. 142/1990 non solo avrebbero dovuto essere coordinate con detto art. 9 del D.P.R. 487/1994 ma sarebbero state rese obbligatorie solo dall’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, non in vigore all’epoca di espletamento del concorso.

Sono infatti inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa di ampliare il "thema decidendum".

3.- Secondo l’appellante pure erroneamente sarebbe stato affermato in detta sentenza (laddove è stata accolta la censura che, con riguardo alla prova di conoscenza della lingua straniera, il verbale non conteneva alcuna precisazione sull’esito della prova), che sussistesse il difetto di motivazione in assenza di indicazione dell’esito della prova in lingua straniera e in base a quale competenza i commissari avessero effettuato il relativo accertamento.

Il bando di concorso prevedeva una sola prova orale e quindi una sola votazione, sicché, se la commissione avesse espresso una votazione sulla lingua straniera, avrebbe compiuto un atto illegittimo, non essendo essa prevista dal bando.

Inoltre, non solo una autonoma votazione sulla lingua straniera avrebbe messo sullo stesso piano la conoscenza della lingua (di cui si voleva accertare solo una conoscenza sommaria) e la preparazione specifica prevista dal bando, ma il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che la commissione aveva a disposizione la traduzione del brano e che due commissari che ne facevano parte ben conoscevano la lingua inglese.

3.1.- Considera al riguardo il Collegio che, stante la confermata fondatezza del primo motivo posto a base dell’accoglimento del ricorso di primo grado effettuato con la sentenza impugnata, cui consegue la necessità del rinnovo delle operazioni svolte dalla commissione di gara, risulta inutile verificare la fondatezza o meno del motivo di appello in esame, rivolto alle statuizioni del primo Giudice in ordine ad attività svolte da una commissione invalidamente costituita, che deve valutarsi quindi assorbito.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- Nessuna determinazione può essere assunta con riguardo alle spese della presente fase del giudizio stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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