Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2822 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

delega dell’ avv. D’Elia, e Laudadio;
Svolgimento del processo

A seguito del bando pubblico della Regione Campania concernente "POR Campania 2000 – 2006 – Misura 4.5 – Azione A Regime di Aiuto alle PMI del settore turistico nell’ambito dei Progetti Integrati a valere sulle risorse del POR 2000 – 2006" (di cui al decreto dirigenziale regionale n. 85 del 21.3.2005), la "I. S.a.s. di P. D. P. & C." ha presentato istanza di ammissione alle agevolazioni regionali ivi previste, allegando alla stessa una allegata perizia giurata presentata ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara.

Pur avendo, in riscontro a richiesta dell’Amministrazione del 19.12.2005, trasmesso detta società una copia della domanda di rilascio del permesso a costruire del 29.10.2004 (relativa ad un garage) e, per i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile, una D.I.A. presentata al Comune di Maiori l’11.11.2002, la Regione Campania ha dichiarato l’inammissibilità di detta domanda, per "mancanza della D.I.A. o delle concessioni edilizie (art. 8 p. V. lett. g) 1° cpv del bando)".

Successivamente (ritenuto che dalla documentazione prodotta da essa società non si evinceva alcun riferimento a richiesta di concessione edilizia dimostrante ritardo o inadempienza delle autorità preposte al rilascio della stessa e che la documentazione stessa non era stata comunque prodotta entro i termini di chiusura del bando come espressamente richiesto dall’art. 8, comma V, lettera g)), la Regione ha adottato i provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nelle quali la "I. S.a.s. di P. D. P. & C." non è stata inclusa.

Detta società ha quindi chiesto l’annullamento delle graduatorie provvisoria e definitiva, nonché degli atti presupposti in epigrafe indicati, con ricorso al T.A.R. Campania, Salerno, seguito da motivi aggiunti, che sono stati respinti nell’assunto che era risultata tardiva la trasmissione di copia della D.I.A. dell’11.11.2002, rispetto alle cadenze temporali delineate dal bando (dovendo essa essere prodotta, a pena di decadenza, contestualmente alla medesima domanda) e che non era condivisibile la tesi che l’Amministrazione intimata, con la richiesta di integrazione documentale del 19.12.2005, aveva legittimato la produzione del predetto documento.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la citata società ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Error in iudicando. Violazione di legge (art. 21 della L. n. 1034/1971 e s. m. i.; art. 112 c.p.c.; artt. 24 e 113 Cost.). Motivazione incongrua, erronea e perplessa. Omessa pronuncia. Travisamento.

Ha inoltre riproposto i motivi posti a base del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, instando per il loro accoglimento.

Con atto depositato il 13.7.2010 si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 5.11.2010 si è costituito in giudizio l’Hotel P. D. L. s.r.l., che ha eccepito la irricevibilità, l’inammissibilità e dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con note di udienza depositate il 30.11.2010 il costituito Hotel ha diffusamente motivato circa la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 3.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la società in epigrafe specificata ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Sez. Staccata di Salerno, Sezione I, n. 01024/2010, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del decreto n. 16 del 20.3.2006 del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario – Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività a supporto turistico (con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie e degli elenchi dei progetti esclusi concernenti il P.O.R. Campania 20002006 – Misura 4.5), nonché dei motivi aggiunti, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006 (con il quale sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione dei progetti stessi)

2.- Innanzitutto, il Collegio ritiene di dover verificare la tempestività del deposito in giudizio, in data 30.11.2010, delle note di udienza dal costituito l’Hotel P. D. L. s.r.l..

L’art. 73 del c.p.a. stabilisce infatti che le memorie possono essere prodotte dalle parti fino a trenta giorni liberi prima della udienza; a sua volta l’art. 54 del c.p.a. statuisce che la presentazione tardiva delle memorie può essere autorizzata eccezionalmente dal Collegio quando la produzione nel termine di legge risulti particolarmente difficile.

Nel caso che occupa dette note, sostanzialmente qualificabili come vera e propria memoria, sono state depositate solo due giorni liberi prima della udienza di trattazione dell’appello, fissata per il giorno 3.12.2010, e non risultano sussistere le particolari difficoltà cui fa riferimento detto art. 54 del c.p.a., sicché il deposito delle stesse va dichiarato tardivo e va disposto lo stralcio dagli atti del giudizio delle note in questione.

3.- Con l’unico, complesso, motivo di appello è stato dedotto che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore di giudizio scaturente da una distorta e travisante interpretazione della "lex specialis" laddove ha affermato che il titolo edilizio, o la DIA, o il permesso di costruire (relativi ai lavori cui si riferiva il progetto cui veniva chiesta l’ammissione) avrebbero dovuto essere allegati "ab origine" alla domanda di partecipazione e che, solo in caso di inadempienze nel rilascio del titolo concessorio, sarebbe stato consentito differire la trasmissione del titolo fino al momento di presentazione della richiesta di erogazione della prima rata di acconto del contributo.

Non sarebbe stato invero tenuto debito conto delle peculiarità della fattispecie (in cui sussisteva concomitanza della DIA e della concessione edilizia) non contemplata dal bando (in base al tenore letterale dell’art. 8, comma 2, par. V, lettera g), dello stesso), che sul punto era poco chiaro ed è stato interpretato dalla appellante nel senso che il ritardo dipendente dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia comportava l’obbligo di produrre le previste perizie per l’intero intervento (pur essendo essa già in possesso della D.I.A. entro il termine di chiusura del bando).

Neppure sarebbe stato tenuto nel debito conto della circostanza che di tanto ha dimostrato di essere consapevole anche la Regione Campania, che, all’atto della pubblicazione del nuovo bando P.O.R. 20002006 per la misura 4.5, ha modificato le previsioni contenute nel precedente bando, prevedendo una distinzione tra la D.I.A. e la "concessione /autorizzazione" ed in ogni caso il deposito, in alternativa a quello di dette figure, di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6.

Correttamente avrebbe quindi la appellante prodotto, in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui trattasi, una perizia giurata a firma di tecnico abilitato (attestante la conformità delle relative opere agli strumenti urbanistici) e successivamente, solo a seguito di richiesta della Regione, la documentazione tecnica costituita dalla DIA relativa alla unità immobiliare (di cui era già in possesso la appellante al momento della presentazione della domanda) e dalla concessione relativa ai box pertinenziali.

Le considerazioni che precedono dimostrerebbero anche la erroneità delle argomentazioni poste dal T.A.R. a base della mancata condivisione della tesi della appellante che la richiesta di integrazione documentale effettuata il 19.12.2005 dalla Amministrazione legittimava la produzione tardiva della D.I.A. e che la nota del responsabile del Settore regionale del 17.5.2006 incideva in senso derogatorio sulla tassatività del termine previsto dalla lex specialis.

3.1.- Ritiene il Collegio, al fine di adeguatamente ricostruire i fatti di causa, rammentare che, dopo che la società appellante ha presentato istanza di ammissione alle agevolazioni regionali di cui trattasi, il responsabile regionale della Misura 4.5 con nota del 19.12.2005 ha comunicato ad essa società che "dalla perizia giurata presentata da codesta impresa ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara non si evince in maniera univoca l’avvenuta presentazione della richiesta di concessione edilizia al Comune competente", invitandola a trasmettere "copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata, munita di numero di protocollo e di data del Comune ricevente".

Dopo che la appellante ha trasmesso la richiesta documentazione la Regione Campania ha dichiarato l’inammissibilità di detta domanda, per "mancanza della D.I.A. o delle concessioni edilizie (art. 8 p. V. lett. g) 1° cpv del bando)".

Successivamente, con nota prot. n. 2006.0368817 del 26.4.2006, detta Amministrazione ha precisato che "la ditta fornisce perizia giurata attestante la conformità delle opere da realizzarsi agli strumenti urbanistici ma non fa riferimento ad alcuna richiesta di concessione edilizia che dimostri che ricorre il caso di ritardo e/o inadempienza delle autorità preposte al rilascio delle concessioni edilizie previsto dal bando art. 8, comma 2, punto V, lett. g). Con nota del 19.12.2005, prot. 2005.1041132 la Regione Campania ha richiesto copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata. La Ditta, con nota del 22.12.2005, ha prodotto una copia della richiesta di rilascio del permesso a costruire del 29.10.2004 relativa al solo garage e, per i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile, una D.I.A. presentata al Comune di Maiori l’11.11.2002 che, pertanto, non è stata prodotta entro i termini di chiusura del bando come espressamente richiesto dall’art. 8, comma V, lettera g)".

In seguito il Responsabile del Settore Regionale, con nota del 17.5.2006, ha precisato che "non potendosi il termine indicato nella nota del 19.12.2005, protocollo 2005.1041132 considerarsi tassativo, la documentazione trasmessa via fax è stata regolarmente trasmessa al R.T.I. istruttore che li ha acquisiti e valutati".

Infine con decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006 sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione dei progetti stessi, con esclusione della appellante.

3.2.- Rileva la Sezione che l’art. 8, comma 1, del bando di cui trattasi stabiliva che "la domanda di richiesta degli aiuti, con la relativa documentazione a corredo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC", cioè entro la data dell’11.4.2005.

Il successivo comma 2 prescriveva inoltre che la domanda di contributo doveva essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte, cioè, come da punto V, lettera g), da: "D.I.A. o concessioni edilizie. Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle concessioni edilizie, perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’opera da realizzarsi agli strumenti urbanistici, mentre le concessioni edilizie dovranno essere presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto contributo".

A sua volta l’art. 3 di detto bando prevedeva che la documentazione da allegare alla domanda, salvo quella per la quale era espressamente consentito il differimento della presentazione, doveva essere prodotta contestualmente, o anche successivamente, ma comunque entro il termine finale di scadenza del bando.

Tanto premesso la Sezione concorda con l’avviso del Giudice di prime cure secondo cui dette disposizioni andavano intese nel senso che, a pena di inammissibilità, al massimo entro il termine finale di scadenza del bando, la domanda di contributo doveva essere corredata dalla D.I.A. o concessioni edilizie, a seconda di quanto necessario con riferimento alla struttura da realizzare e che solo in caso di ritardi o inadempienze delle Autorità preposte al rilascio di uno (o entrambi) detti titoli abilitativi era consentito produrre entro detto termine la relativa perizia giurata attestante la conformità dell’opera.

La circostanza che il comma 2, punto V, lettera g), dell’art. 8 del bando letteralmente faceva riferimento a "D.I.A. o concessioni edilizie" non è, ad avviso della Sezione, idonea a creare dubbi interpretativi sufficienti a giustificare il ricorso alla figura dell’errore scusabile, nel caso, come quello di specie, in cui le opere relativamente alle quali era stato chiesto il contributo necessitavano sia di D.I.A. (già presentata nel termine utile per la sua presentazione previsto dal bando) che di concessione edilizia (non ancora rilasciata a tale epoca), essendo evidente che detta disposizione faceva riferimento all’uno o all’altro titolo abilitativo per il motivo che di norma per la realizzazione delle opere edilizie viene chiesta o l’una o l’altra, ma era sicuramente riferita ad entrambi essi titoli.

D’altra parte non avrebbe avuto senso logico né risponderebbe ad alcuna esigenza pratica o procedurale prevedere che se la parte richiedente il contributo fosse stata già in possesso di uno dei due titoli, mentre dell’altro non aveva avuto la disponibilità per fatto addebitabile alla Amministrazione, sarebbe stata autorizzata a presentare la perizia giurata per entrambi i titoli.

Non avrebbe invero alcuna razionale giustificazione una previsione in tal senso perché contrasterebbe con il principio di economicità, atteso che, viceversa, la allegazione immediata del titolo di cui comunque la parte era già in possesso consentiva alla Amministrazione di esercitare immediatamente su di esso i richiesti riscontri, rimandando ad un secondo tempo la acquisizione e la disamina del solo titolo non rilasciato per fatto addebitabile non alla parte ma alla Amministrazione tenuta al suo rilascio.

A diverse conclusioni non può di certo addivenirsi sulla base della sola circostanza che il nuovo bando P.O.R. 20002006 per la misura di cui trattasi ha modificato le previsioni contenute nel precedente (evidenziando una formale distinzione tra la D.I.A. e la concessione/autorizzazione) ed in ogni caso ha previsto il deposito, in alternativa a quello di detti atti, di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato.

Tanto dimostra invero solo che in un secondo tempo la Regione ha inteso adottare, con il bando relativo ad un successivo lasso temporale, prescrizioni meno rigorose per la produzione di detta documentazione da parte dei privati, ma non può di certo attribuirsi alla detta circostanza forza di interpretazione postuma delle disposizioni contenute nel precedente bando, anche perché ciò violerebbe la par condicio dei partecipanti alla precedente procedura selettiva.

3.3.- Le considerazioni che precedono inducono anche a concordare con il Giudice di primo grado laddove non ha condiviso la tesi della società di cui trattasi, che con la richiesta di integrazione documentale del 19.12.2005 la Regione avrebbe legittimato la tardiva produzione della documentazione di cui trattasi.

Con essa è stato invero comunicato che "dalla perizia giurata presentata da codesta impresa ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara non si evince in maniera univoca l’avvenuta presentazione della richiesta di concessione edilizia al Comune competente" ed è stata invitata la società de qua a trasmettere "copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata, munita di numero di protocollo e di data del Comune ricevente".

Con l’atto non è stata quindi legittimata la acquisizione tardiva di tutta la documentazione in luogo della quale era stata presentata la relazione tecnica, ma solo chiesta copia della concessione edilizia, che, pur richiesta, non era stata ancora rilasciata per fatto addebitabile all’Amministrazione (e solo rispetto alla quale sarebbe stata ammissibile la produzione della relazione tecnica in luogo dell’atto autorizzativo).

Legittimamente quindi, accertato che essa concessione non riguardava tutte ma solo alcune opere oggetto della domanda di ammissione e che per le rimanenti opere era stata presentata D.I.A., è stata rilevata, interpretando correttamente il bando di gara, la inammissibilità della domanda a causa della tardiva esibizione di essa D.I.A..

3.4.- Stesse considerazioni vanno effettuate con riferimento alla nota del Responsabile del Settore Regionale del 17.5.2006, con la quale era stato asserito che "non potendosi il termine indicato nella nota del 19.12.2005, protocollo 2005.1041132 considerarsi tassativo, la documentazione trasmessa via fax è stata regolarmente trasmessa al R.T.I. istruttore che li ha acquisiti e valutati", essendo la ammissione di non perentorietà del termine evidentemente riferita solo a quello indicato in detta nota e non a quello fissato dall’art. 8, comma 1, del bando.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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