Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 11-05-2011, n. 18360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In esito a sentenza di applicazione della pena per il delitto di peculato, in relazione all’impossessamento di denaro riscosso nella qualità di addetto alle vendite della società di trasporti pubblici cittadina, con separata ordinanza il GIP di Venezia disponeva in danno di G.V. la confisca della somma di Euro 8.135, rinvenuta in esito a perquisizione personale e presso la sua abitazione (somma della quale 7.500 Euro in banconote da 500, in una busta). In particolare il Giudice argomentava la pertinenza della somma al reato dall’entità della somma, dalle dichiarazioni della moglie (che nulla affermava di sapere della stessa) e dalla giudicata inverosimiglianza di un possibile riferimento all’attività calcistica svolta in forma amatoriale.

2. Il ricorso, proposto nell’interesse del V. dal difensore fiduciario, con primo motivo deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione, perchè "censurabile" nel suo contenuto, anche in relazione all’inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dalla moglie, che non sarebbe stata avvertita della facoltà di astenersi dal renderle; non sussisterebbe alcun onere di inversione della prova, ed il taglio delle banconote sarebbe incompatibile con le modalità della condotta di appropriazione contestata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 240 c.p., perchè le argomentazioni del GIP non sarebbero idonee, in particolare la somma di 7.500 Euro (unica per la quale le deduzioni specifiche sono svolte), a comprovare l’affermata provenienza illecita.

3. E’ innanzitutto manifestamente infondata la censura di inammissibilità delle dichiarazioni della moglie, posto che proprio dal verbale allegato allo stesso ricorso risulta, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, che l’avviso della facoltà di astensione fu espressamente e correttamente dato e che l’interessata intese invece rispondere (primo paragrafo del verbale di sommarie informazioni in data 13.4.2010).

Le restanti censure sono generiche e attengono comunque al merito dell’apprezzamento del GIP che, congruo agli elementi probatori richiamati, si sottrae per sè ai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano in questa sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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