Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2816 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’Avvocato dello Stato Dettori;
Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal sig. B. D. B. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha respinto un ricorso giurisdizionale presentato in quella sede per l’inquadramento dello stesso nella settima qualifica funzionale.

L’appellante, premesso di essere stato inquadrato nei ruoli regionali nella sesta qualifica funzionale proveniente dall’ISSCAL (sciolto), ove aveva svolto funzioni di assistente sociale e con inquadramento nella qualifica di segretario di seconda classe, rivendica, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, l’inquadramento nella settima qualifica funzionale dei ruoli regionali.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione dell’art. 10 della legge n. 93 del 1983 e dell’art. 1 della legge regionale Veneto n. 25 del 1990, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 34 della legge regionale suddetta; in quanto la Regione Veneto ha recepito il contratto collettivo degli enti locali senza stabilire una diversa regolamentazione per la figura dell’assistente sociale, che doveva quindi, per la normativa del suddetto contratto collettivo, necessariamente comportare l’inquadramento dell’appellante alla settima qualifica funzionale;

Eccezione di incostituzionalità degli artt. 1 e 34 della legge regionale del Veneto n. 25 del 1990, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione; non essendo ammesse modificazioni della normativa contrattuale "in pejus" per i lavoratori.

L’Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando altresì la non equiparabilità del rapporto di lavoro pubblico con quello del rapporto di lavoro privato, il fatto che la normativa contrattuale collettiva non ha effetto per la Regione in mancanza di recepimento in sede legislativa regionale, mentre l’accordo collettivo richiamato riguarda esplicitamente solo gli enti locali.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Non può non rilevarsi, infatti, che l’accordo collettivo nazionale di lavoro invocato dall’appellante non riguarda il personale delle regioni, ma quello degli enti locali, per cui lo stesso non può trovare applicazione per il personale delle regioni medesime, se non relativamente alla parte di essa recepita.

Ora, relativamente alla posizione di "assistente sociale", la Regione Veneto nulla ha disposto e non ha individuato la figura professionale dell’assistente sociale, per cui in corretta applicazione delle norme che concernono l’inquadramento del personale da essa dipendente, non ritenendo di recepire la parte dell’accordo relativa all’assistente sociale, perché non conferente rispetto al proprio apparato organizzatorio, la stessa Regione Veneto ha inquadrato il ricorrente nella sesta qualifica funzionale e non ha previsto il passaggio nella settima qualifica funzionale del ricorrente, per effetto della normativa collettiva non recepita.

Peraltro e "ad abuntandiam" va altresì rilevato che l’appellante ha dichiarato di aver svolto l’attività di assistente sociale, ma tale mera dichiarazione è di per se stessa insufficiente a provare lo svolgimento in concreto nell’ente di appartenenza di tale attività.

Va rigettata, siccome manifestamente infondata, anche la questione di costituzionalità proposta, in quanto, come è evidente, ogni pubblica amministrazione deve calare le regole della contrattazione collettiva rispetto a quelle che sono le proprie esigenze, e ciò assume particolare rilievo nel caso, come nella specie, in cui un’amministrazione regionale, nel recepire l’accordo collettivo degli enti locali, lo modella sulla base delle proprie esigenze.

L’autonomia del legislatore regionale nella materia è fuori discussione ed è anzi doverosa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, onde la infondatezza della questione di costituzionalità, così come proposta.

L’appello va, perciò, respinto.

Tuttavia, in considerazione della natura della controversia azionata, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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