Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 11-05-2011, n. 18355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 aprile 2009, la Corte di appello di Venezia, sull’appello dell’imputato, riformava – quanto alla determinazione della pena – la sentenza del Tribunale di Verona che aveva ritenuto Z.S. responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni dolose e danneggiamelo, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia la violazione della legge processuale, lamentando la nullità delle notifiche a lui effettuate dell’avviso per l’udienza di appello e della sentenza di appello, effettuate presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., avendo il giudice equivocato la dichiarazione contenuta nella nomina del difensore di fiducia (l’imputato avrebbe soltanto "eletto" il difensore e non il domicilio) e non essendo stata mai effettuata una elezione di domicilio presso il difensore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

All’udienza del 2 luglio 2007 davanti al Tribunale di Verona, l’imputato ha dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore di fiducia.

Pertanto, la notifica dell’avviso di udienza è perfettamente regolare.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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