Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2815 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello il soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il quale, pur accogliendo il ricorso, tra gli altri, dell’odierno appellante, circa la debenza della indennità integrativa speciale nell’indennità consortile, dichiara la intervenuta prescrizione del diritto per decorso quinquennio.

Questi i motivi dell’appello:

Ultrapetizione; in quanto la prescrizione è eccezione da sollevarsi dalla parte, cosa non avvenuta nella specie, ove invece vi è stata una pronuncia d’ufficio del giudice;

Rinuncia alla prescrizione da parte dell’ente pubblico; avendo lo stesso proceduto alla riliquidazione dell’indennità senza nulla eccepire in ordine alla prescrizione;

Decorrenza del termine della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè, nella specie, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 9 marzo 1990;

Nuovo motivo sulla prescrizione in relazione all’efficacia degli atti di natura ministeriale riguardanti la materia.

Non costituite in giudizio le amministrazioni intimate, la causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va rilevato, infatti, al di là del fatto che il termine prescrizionale non poteva che decorrere dal momento in cui il diritto poteva farsi valere, e cioè dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale indicata in narrativa che, per la prima volta, aveva sancito l’inserimento dell’indennità integrativa speciale nell’indennità spettante ai segretari comunali operanti nei consorzi di segreteria, vi è la circostanza assorbente che il giudice di primo grado ha, pur accogliendo il ricorso propostogli, limitato la debenza delle somme dovute all’appellante nei limiti della prescrizione quinquennale.

Ma, come è evidente sia dalla memoria di resistenza dell’Amministrazione in primo grado e sia dal comportamento concludente della stessa amministrazione, che aveva proceduto a liquidare l’indennità senza invocare la prescrizione (la delibera era stata poi illegittimamente annullata dal Comitato regionale di controllo), non vi era stata né in giudizio né precedentemente alcuna eccezione di prescrizione maturata, per cui non poteva il giudice decidere d’ufficio l’intervenuta prescrizione, dovendo la relativa eccezione essere specificamente formulata dall’Amministrazione resistente.

L’appello è, perciò, fondato e va accolto, con eliminazione del limite prescrizionale indicato dalla sentenza appellata "in parte qua".

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, non individuandosi alcun comportamento in qualche modo decisivo della vicenda da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, riforma la sentenza nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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