Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2814 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha respinto un ricorso presentato presso quella sede giudiziaria per l’annullamento del provvedimento regionale di rigetto dell’istanza nell’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale.

L’appellante, rilevato di aver svolto per almeno due anni insegnamenti di carattere teorico e di aver diritto, ai sensi della legge regionale n. 37 del 1988, all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, rileva che la sentenza è errata sulla base delle seguenti considerazioni:

Inutilità del criterio della prevalenza dell’insegnamento teorico, non essendo questo il motivo del ricorso; mentre l’attività dello "chef" e del "maitre" non può rientrare nell’attività pratica, trattandosi invece di un’attività complessiva di alta managerialità che prescinde e supera le singole attività operative, oltre al fatto che l’attività di segreteria è stata fatta rientrare dalla Regione Abruzzo nell’insegnamento terorico.

L’Amministrazione regionale si costituisce in giudizio e resiste all’appello e ne domanda la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Il Collegio rileva in ordine al "petitum" di cui all’appello che l’appellante ha svolto attività di insegnamento nelle strutture regionali di carattere eminentemente praticooperativo, come sicuramente è quella concernente le mansioni tipiche del "maitre" o dello "chef".

Pertanto, non è tanto questione di prevalenza dell’insegnamento pratico su quello teorico, che peraltro è evidente, ma individuazione di una tipologia di insegnamento che non può che essere pratica: infatti, se pure è vero che in ogni materia esiste un nucleo di nozioni di carattere teorico, sintesi del modo di essere dell’attività, non può negarsi che, secondo il comune sentire, l’insegnamento teorico si distingue da quello pratico, per essere il primo un sistema di lezioni relativo ad una scienza o ad una tecnica senza la successiva messa in opera, come concreto esercizio di quelle nozioni, dell’attività operativa, mentre quando la parte propedeutica è soltanto preparatoria e direttamente connessa a quel concreto esercizio, il relativo insegnamento non può considerarsi di carattere teorico, assumendo invece la più coerente indicazione di un’attività di indicazione preparatoria della medesima attività.

Dunque, l’attività di insegnamento svolta dall’appellante ricade esclusivamente in quella tipologia di insegnamento che non può non considerarsi eminentemente pratica, con la conseguenza della correttezza del suo inquadramento da parte della Regione nella qualifica allo stesso assegnata in sede di inquadramento.

L’appello va, conseguentemente, respinto, con conferma integrale della sentenza del giudice di primo grado.

Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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