Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 11-05-2011, n. 18524 Testimoni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in data 23/1/02 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, M.P.W. veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p. per avere cagionato, a seguito di un incidente stradale, la morte di G.C., e veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Avverso detta pronuncia proponeva appello la difesa dell’imputato e la Corte di Appello di Ancona, investita del gravame, rendeva sentenza predibattimentale con cui dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato, in quanto nelle more del giudizio era maturata la relativa prescrizione.

Detta sentenza veniva assoggettata a ricorso per cassazione da parte della difesa del prevenuto, che eccepiva la nullità della pronuncia predibattimentale, perchè non prevista dall’ordinamento processuale per il grado di appello e perchè emessa al di fuori dal contraddittorio delle parti.

Questa Corte, Sezione 4^ penale, accoglieva il ricorso, e, rilevando la abnormità della sentenza resa dal giudice di appello, annullava la stessa e disponeva la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Ancona per l’ulteriore corso.

La Corte territoriale, con sentenza del 13/5/2010. in riforma del decisum reso dal Tribunale di Ancona, sez. di Osimo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del M. essendo il reato estinto per prescrizione.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, con i seguenti motivi:

-errata applicazione dell’art. 129 c.p.p., rilevato che la Corte anconetana ha adottato un iter logico, per pervenire al decisum, acritico e in incondizionata adesione al discorso giustificativo svolto dal giudice di prime cure in ordine alla dinamica dei fatti relativi all’incidente in cui perse la vita il G., in diletto di una compiuta disamina della vicenda: peraltro, il giudice di prime cure aveva omesso di spiegare il motivo determinante la revoca dell’assunzione a teste del consulente di fiducia del prevenuto, ing. Gi., antecentemente ammesso, elemento questo che ha impedito alla Corte di Appello di correttamente e compiutamente valutare la eventuale evidenza della innocenza del prevenuto, la cui insussistenza è stata, invece stimata sulla base di risultanze assolutamente parziali, oltre che, certamente errate;

-la Corte distrettuale ha preso in considerazione solo la ipotesi della mancata notificazione al difensore di fiducia dei plurimi provvedimenti di differimento della udienza dibattimentale adottati, sia in sede di udienza, che fuori da essa, mancando di considerare la eccepita nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per omessa notifica all’imputato del provvedimento di differimento d’udienza dal 17/5/2000 al 15/11/2000, come, del pari, del differimento dell’udienza dal 30/5/01 al 23/1/02.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il discorso giustificativo, svolto dal decidente a supporto delle ragioni escludenti una pronuncia assolutoria, dell’art. 129 c.p.p.., comma 2 si rivela del tutto logico ed esaustivo. In ordine agli elementi inibenti una pronuncia di innocenza la Corte territoriale evidenzia come dalla piattaforma probatoria emergano i profili fattuali di una eziogenesi dell’evento letale dovuta ad una colposa invasione di corsia da parte del prevenuto, causa questa determinante l’incidente che causò la morte del G., così ritenendo, implicitamente, defatigatorie ed inconferenti le obiezioni mosse sul punto con l’atto di appello.

Peraltro, la censura mossa tende a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è preclusa ogni rianalisi estimativa.

Del pari priva di pregio si rivela la contestazione attinente alla revoca, da parte del Tribunale, della assunzione a testimone del consulente della difesa, ing. Gi., rilevato che non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 c.p.p., comma 4 qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitale a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscono in ordine alla completezza della istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal decidente per sentire le parti stesse in ordine all’andamento e allo sviluppo della istruttoria dibattimentale (Cass. 19/9/08, n. 35986): nel caso che ci occupa nessuna contestazione è stata mossa dal difensore presente alla udienza del 23/1/02 alla decisione del Tribunale di non assumere il testimone precedentemente ammesso.

In ordine alla eccezione di nullità sollevata col secondo motivo di ricorso si osserva che:

-l’imputato, in data 12/8/97, nominava proprio difensore di fiducia l’avv. P.M., eleggendo domicilio presso lo studio di costui, in (OMISSIS), conferendo allo stesso ampio mandato difensivo;

-la notifica di tutti gli atti nel corso del processo di prime grado veniva eseguita, invece, in (OMISSIS), presso lo studio legale dello stesso avv. P., senza che detto difensore muovesse alcuna contestazione;

-la difesa del prevenuto si duole del fatto che il differimento della udienza dal 30/5/01 al 23/1/02 sia stato notificato all’imputato e allo stesso difensore non presso lo studio in (OMISSIS), bensì presso lo studio di Ancona di quest’ultimo, che, come rilevato risulta essere l’originario (e mai revocato) domicilio eletto dal M..

Quanto evidenzialo permette di ritenere infondata la sollevata eccezione, viso la notifica contestata è stata ritualmente effettuata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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