Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18622 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ns. Dott. Iannelli Enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 21/27.9.2010 del tribunale di sorveglianza di Firenze, che confermava il pregresso provvedimento del magistrato di sorveglianza della stessa città in data 12.8.2011,di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo detentivo 8.8.1997 e 13.8.2004.

Con i motivi di impugnazione che fanno riferimento ai (Ndr: testo originale non comprensibile) dall’8.2.1999 al 17.3.2001 e del 11.3.2004 (Ndr: testo originale non comprensibile) si eccepisce la illegittimità del provvedimento perchè in contrasto con la valutazione necessariamente frazionata dei periodi di pena in relazione ai quali si chiede il beneficio per la cui concessione non potrebbe certo ritenersi ostativo la commissione di un delitto, per giunta a distanza di tempo – tre anni – dal periodo preso in considerazione.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

In tanto infatti, in tema di liberazione anticipata, costituisce condizione ostativa al beneficio richiesto in relazione a periodi di custodia cautelare il fatto che il richiedente, in epoca successiva alla cessazione della custodia, abbia commesso un nuovo reato, in quanto questo per tipologia,modalità, tempo di commissione e quant’altro sia indice di mancata proficua partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1, 8.5/4.7.1995, Cavalera Rv 202097). La condotta del condannato posteriore al riacquisto della libertà, in altri termini, in tanto può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, inquanto essa dimostri la non effettiva partecipazione del soggetto alla pregressa opera di rieducazione (Sez. 1, 13.5/5.6.2010, Monteleone, Rv 247423). Una tale indagine, tenuto conto anche della distanza cronologica del tempus commissi delicti rispetto al periodo di detenzione da valutare, dovrà essere affrontata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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