Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (04-12-2008), n. 48188 Ordinanze dibattimentali determinanti il regresso del procedimento – Termini per impugnare e loro decorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, pronunziato nella udienza dibattimentale del 26.5.2008, il Tribunale di Milano dichiarava la nullità del decreto a giudizio perchè non proceduto dalla notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini (ex art. 415 bis c.p.p.).
A ragione osservava che la nomina a difensore dell’avvocato Loris Panfili e l’elezione di domicilio presso lo studio di questo non si riferiva al procedimento in oggetto.
2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, con atto datato 21.6.2008, chiedendo l’annullamento della ordinanza che definisce abnorme perchè, dichiarando una nullità non prevista, avrebbe prodotto una indebita regressione del procedimento (cita sez. 6, n. 18474/2007).
Assume che la nomina di difensore e l’elezione di domicilio presso di lui erano avvenuti nell’ambito degli accertamenti di polizia giudiziaria espletati d’iniziativa a seguito di segnalazione di furto, per il quale il V. era stato tratto in arresto e giudicato per direttissima, ma dai quali scaturiva altresì l’imputazione D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter oggetto del procedimento in esame, separatamente instaurato "per evidenti ragioni di diversità del rito esperibile". E che dunque l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. era stato correttamente notificato presso il domiciliatario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
Il provvedimento impugnato è stato pronunciato, con la contestuale motivazione, in pubblica udienza il giorno 26.5.2008, mentre il Pubblico ministero ha redatto l’atto d’impugnazione il 21.6.2008 e lo ha depositato quindi ben oltre il termine di quindici giorni, decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza in questione, imposto a pena di inammissibilità (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)) dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
Detta norma, pur riguardando formalmente i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve infatti ritenersi applicabile anche a tutti provvedimenti dibattimentali che determinino la regressione del processo (mentre, per le altre, vale il disposto dell’art. 586 c.p.p.). Il termine sopra precisato, d’altro canto, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso in esame la previsione dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale a fortiori per le ordinanze dibattimentali.
E se pure il Pubblico ministero "titolare" del procedimento non era materialmente presente al momento della pronuncia del Giudice di pace, il delegato che svolgeva le funzioni di pubblico ministero d’udienza aveva l’onere di dargliene tempestiva comunicazione. Il che, data l’unitarietà dell’ufficio del Pubblico ministero, rende irrilevante il fatto di quando possa essere avvenuta la trasmissione degli atti e dell’ordinanza impugnata alla Procura della Repubblica (cfr. per una fattispecie affatto analoga, benchè concernente provvedimento del Pretore, Sez. 6, Sentenza n. 2087 del 08/06/1999, Popolo, nonchè, più in generale, Sez. 3, Ordinanza n. 34656 del 14/06/2005, Mrichi).
Non v’è dubbio, d’altra parte, che il rispetto dei termini per impugnare va osservato anche in presenza di atti assertivamente abnormi (Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli), tali dovendosi ritenere quelli che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale, nonchè quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite (Cass., sez. un., c.c. 10 dicembre 1997, Di Battista, Cass., sez. un., c.c. 9 luglio 1997, Baldan, rv.
208220; Cass., sez. un., c.c. 18 giugno 1993, Garonzi, rv. 194061).
2. E’ appena il caso di notare, perciò, che – come giustamente ha osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte – il provvedimento in esame non scaturisce dalla rilevazione di una nullità in realtà non prevista, ma dichiara una nullità espressamente comminata seppure, secondo la prospettazione del pubblico ministero, erroneamente. Sicchè il provvedimento impugnato in nessun caso poteva considerarsi abnorme e suscettibile di autonoma impugnazione (cfr. da ultimo, per ipotesi affatto simile e con argomenti appieno condivisibili: Sez. 3, Sentenza n. 26770 del 28/05/2008, Amatucci e ivi citate).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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