T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 305 Giudicato amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sindacato di categoria degli anestesisti con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale la nota 18 dicembre 2007, n. 1781/DG, a firma congiunta del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda USL 03 di LancianoVasto, di riorganizzazione del Servizio di Anestesia e di Sala Operatoria. In particolare, con tale atto è stata sospesa a decorrere dal 1° gennaio 2008 la guardia anestesiologica, che è stata sostituita da un apposito turno di pronta disponibilità notturna, diurna festiva e domenicale.

Ha dedotto le seguenti censure:

1) che l’atto avrebbe dovuto essere assunto dal Direttore Sanitario;

2) che la determinazione impugnata si poneva in contrasto con gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;

3) che la scelta effettuata era illogica ed irragionevole;

4) che l’organizzazione sindacale non era stata previamente informata.

L’Azienda USL di LancianoVasto si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 24 luglio 2008 ed il 15 marzo 2011, dopo aver evidenziato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere dell’impugnativa proposta, ha pregiudizialmente anche eccepito la tardività, l’inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione attiva e l’improcedibilità per mancata impugnazione di atti conseguenti; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’associazione sindacale ricorrente ha impugnato dinanzi questo Tribunale la nota 18 dicembre 2007, n. 1781/DG, a firma congiunta del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda USL 03 di LancianoVasto, di riorganizzazione del Servizio di Anestesia e di Sala Operatoria. In particolare, con tale atto è stata sospesa a decorrere dal 1° gennaio 2008 la guardia anestesiologica, che è stata sostituita da un apposito turno di pronta disponibilità notturna, diurna festiva e domenicale.

Questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.

Va al riguardo ricordato che l’art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha oggi devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (comma 1), nonché quelle relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni (comma 3), mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ad alcuni specifici rapporti di lavoro, che non rilevano in questa sede (comma 4).

Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza ha oggi precisato che tutte le controversia inerenti la gestione di un rapporto di lavoro privatizzato sono estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo, la quale è oggi limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a. e a quelle di contestazione della legittimità di atti autoritativi di c.d. macroorganizzazione, cioè di quegli atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e si determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. da ultimo, T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 novembre 2010, n. 3873, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 21817, T.A.R. Toscana, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6464, e Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010, n. 816).

In particolare, sono stati distinti al riguardo gli atti di organizzazione degli uffici, dagli atti di gestione e di organizzazione del personale. I primi costituiscono espressione del generale potere di autoorganizzazione di cui all’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e si estrinsecano nell’esercizio di una vera e propria funzione autoritativa di razionalizzazione delle risorse, rispetto alla quale il pubblico dipendente eventualmente leso vanta una posizione di interesse legittimo. I secondi, invece, hanno come oggetto immediato il rapporto di pubblico impiego nell’ambito del quale l’Amministrazione – in coerenza con il nuovo modello della privatizzazione – assume il ruolo di datore di lavoro. Pertanto, nel caso di atti aventi ad oggetto la disposizione in via diretta del rapporto di impiego, anche se con finalità di carattere organizzatorio, quali ad esempio l’assegnazione a mansioni diverse, la giurisdizione spetterà all’autorità giudiziaria ordinaria proprio perché il potere di incidenza sarà assimilabile a quello tipicamente datoriale con configurazione di posizioni di diritti soggettivi. Nell’ipotesi in cui, invece, l’atto amministrativo si profili come di natura esclusivamente organizzatoria generale – le cui eventuali ripercussioni sulle posizioni dei dipendenti costituiscono solo un suo effetto riflesso – la giurisdizione sarà quella propria di legittimità del giudice amministrativo, atteso che la posizione vantata dal dipendente sarà di interesse legittimo (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 1 aprile 2010, n. 5411).

La stessa giurisprudenza ha, inoltre, anche precisato che sussiste la giurisdizione del g.o. anche nelle ipotesi in cui il comportamento antisindacale dell’Amministrazione pubblica incida non solo sulle prerogative dell’associazione sindacale ricorrente ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, ma altresì su situazioni individuali di dipendenti pubblici (Cass. Civ., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20161).

Ciò posto, ritiene il Collegio che la controversia dedotta non abbia ad oggetto un atto di organizzazione degli uffici (cioè un atto di macroorganizzazione), ma un atto di gestione e di organizzazione del personale la cui legittimità, come sopra precisato, può essere contestata solo dinanzi al giudice ordinario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pertanto essere dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta, in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al giudice ordinario.

Sussistono, per concludere, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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