T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 718 Concessione per nuove costruzioni criteri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. F.R. è proprietario di immobili residenziali siti nel Comune di Filadelfia, che sorgono nelle vicinanze di un immobile in cui è allocato un esercizio, di cui è titolare il controinteressato sig. A.D., in cui è svolta attività di panetteria, sito alla via Napoli di quel Comune.

Con la concessione edilizia n. 55 del 15 ottobre 2001 il Comune di Filadelfia ha consentito al sig. Dastoli la realizzazione di una canna fumaria, utilizzata per l’attività di panetteria.

2. Il sig. R. impugna la concessione edilizia, unitamente al parere del 28 settembre 2001 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia.

Resistono al ricorso il Comune di Filadelfia ed il controinteressato A.D..

Quest’ultimo ha eccepito, peraltro, l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell’ASL di Vibo Valentia, che ha emanato il parere oggetto di impugnazione.

L’eccezione non ha ragion d’essere, atteso che nessuna censura viene dedotta avverso il parere in questione, che viene solo menzionato in epigrafe.

È quasi superfluo aggiungere che, comunque, tale parere non avrebbe alcuna valenza lesiva nei confronti del ricorrente.

Va rilevata la tardività del deposito della memoria del Comune resistente, avvenuto il 25 febbraio 2011, oltre i termini di legge. Di essa, pertanto, non si può tenere conto.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76, comma 5°, 80, 62, 99, 137 e 141 del Regolamento Edilizio annesso al PRG del Comune di Filadelfia.

Risulterebbe violato, innanzi tutto, il disposto dell’art. 76, comma 5°, per il quale "il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti da motrici, devono scaricarsi attraverso un camino o a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti".

La censura è palesemente infondata, atteso che la concessione edilizia impugnata riguarda la canna fumaria di un forno e non di motori, apparecchi a vapore o motrici.

Per al stessa ragione è privo di fondamento l’ulteriore rilievo che fa leva sulla violazione dell’art. 141 del Regolamento, che fa riferimento al vapore proveniente da motori o da altri apparecchi ed ai gas provenienti da motrici a gas.

Risulta, invece, incomprensibile il richiamo all’art. 137 del Regolamento, che impone di tenere conto, per la determinazione dell’altezza dei camini, della situazione meteorologica e dell’eventuale ricorrente stato di inversione termica.

È, infine, inammissibile, per assoluta genericità, la censura con cui si rileva la violazione degli artt. 80, 62, 99 del Regolamento, che impone che, nella costruzione di fumaioli, deve essere rispettato il decorso urbano. Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che la canna fumaria, per le sue dimensioni, non si inserisce urbanisticamente nel centro storico di Filadelfia. Si tratta, evidentemente, di asserzione priva di qualsiasi supporto argomentativo e riscontro concreto.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 14 delle NTA.

L’attività di panetteria sarebbe incompatibile con la destinazione urbanistica della zona, non essendo ammesse destinazioni d’uso contrastanti con i caratteri specifici dell’edilizia residenziale.

Il motivo è inammissibile.

Oggetto del giudizio è esclusivamente la legittimità della concessione edilizia e non già l’ammissibilità dell’insediamento di una panetteria.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della l.r. n./1998.

Tale norma, attuativa dell’art. 20 della legge n. 741/1981, imporrebbe la denuncia ed il deposito del progetto presso il settore tecnico decentrato regionale, per la realizzazione di strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme antisismiche.

La censura è infondata.

L’adempimento degli oneri imposti dalle norme antisismiche non incidono sulla legittimità del titolo edilizio, ma. al più, sull’efficacia dello stesso (TAR Lazio, Latina, 18 giugno 2008 n. 757; TAR Calabria, Catanzaro, 22 giugno 1995, n. 704).

Risulta, peraltro, dalle difese del Comune che il progetto in questione è stato depositato presso il Dipartimento LL.PP. ed acque settore tecnico decentrato di Vibo Valentia.

6. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione dell’art. 6, commi 15 e 17, del DPR 22 dicembre 1970 n. 1391.

In particolare, sarebbe violata la previsione del comma 15, che dispone che "Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri".

Il Comune obietta che la distanza rispetto all’immobile del ricorrente è pari ad undici metri.

Distanza inferiore vi sarebbe rispetto all’immobile di tale Fruci Domenico, che, tuttavia, ha consentito, mediante dichiarazione, la costruzione della canna fumaria.

La censura è fondata.

Va premesso che, con sentenza n. 1585 dell’11 dicembre 2000, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’odierno controinteressato avverso il diniego della concessione edilizia per la realizzazione dell’opera.

Tra gli elementi posti alla base della decisione vi è quello relativo al mancato rispetto della distanza di cui al menzionato comma 15, che avrebbe imposto di rialzare il camino di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Orbene, rilevato il carattere poco perspicuo degli atti e dei documenti prodotti, deve osservarsi che l’unico elemento di novità, che sembra avere indotto l’Amministrazione comunale al rilascio del titolo edilizio prima negato, sembra essere rappresentato dall’assenso alla costruzione della canna fumaria, proveniente dal soggetto il cui immobile è collocato a distanza inferiore a quella indicata.

Quindi, la norma richiamata non è stata rispettata, ma il proprietario dell’immobile posto a meno di dieci metri ha prestato il proprio assenso alla costruzione.

Rileva il Collegio che le norme in questione hanno finalità diversa da quelle in materia di rispetto delle distanze tra le costruzioni, essendo previste a tutela del superiore interesse della protezione dall’inquinamento.

Ciò implica che, a differenza delle regole relative alla distanza tra costruzioni, tali norme non sono derogabili sulla base del consenso proveniente dai soggetti proprietari degli immobili vicini, in quanto tali regole, come accennato, non sono poste a difesa dell’interesse del singolo, ma di un interesse della collettività, che le norme hanno fatto assurgere ad interesse pubblico.

Alla luce di ciò, non appaiono fondati i rilievi del Comune, secondo i quali solo il soggetto proprietario dell’immobile posto a meno di dieci metri potrebbe dolersi della violazione, per cui l’odierno ricorrente non sarebbe addirittura legittimato all’impugnazione.

Il Comune resistente ed il controinteressato osservano che il forno da pane rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui al DPR 25 luglio 1991.

Le parti resistenti, tuttavia, non specificano quali conseguenze derivino da siffatta classificazione, operata dal menzionato DPR, concernente modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989. In particolare, non è dato sapere come la previsione testé menzionata incida sull’applicazione delle norme in questione.

Appare, infine, del tutto irrilevante la circostanza, richiamata anche in sede di discussione orale, che le norme in questione siano state abrogate dal Codice dell’ambiente, essendo chiaro che occorre fare riferimento alle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto impugnato.

7. La fondatezza della censura richiamata implica l’illegittimità dell’impugnata concessione edilizia, che deve essere, pertanto, annullata. Restano assorbite le censure non esaminate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata concessione edilizia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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