T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 707 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento del Ministero della difesa del 21.11.2003, notificato il 30.6.2004, con il quale il ministero, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto le istanze presentate dall’interessato in data 9.11.1995, 11.6.1996 e 22.12.1997 per la concessione dell’equo indennizzo.

Con il ricorso in epigrafe, dunque, chiede l’annullamento del suddetto provvedimento e l’accertamento del diritto all’equo indennizzo previsto per il personale militare dalla legge 3.6.1981, n. 308.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo, la difesa di parte ricorrente deduce difetto di motivazione, in quanto l’atto impugnato si limita ad un mero richiamo del parere espresso dal comitato per le pensioni privilegiate, oltre tutto non messo a disposizione dell’interessato, senza fornire alcuna motivazione in merito alla scelta di uniformarsi a tale parere negativo rispetto a quello, divergente e più favorevole all’interessato, espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al C.P.P.O. -ora denominato Comitato di Verifica per le cause di servizio- il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medica Ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato si impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4282).

In sostanza, i pareri resi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere e dal Comitato di Verifica non sono pariordinati, spettando al Comitato il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. Il parere del Comitato, infatti, costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli altri organi precedentemente intervenuti (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16724).

Sebbene debba rilevarsi che, in violazione dell’art. 3, c. 3 della legge 241 del 1990, non sia stato reso disponibile all’interessato il parere del Comitato richiamato nel provvedimento negativo, dal quale risultano le ragioni del diniego, deve ritenersi che tale omissione costituisca un vizio di forma del provvedimento non determinante l’illegittimità dello stesso, ma la mera irregolarità di esso; infatti, l’interessato, esercitando il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, avrebbe potuto acquisire agevolmente il parere stesso; conseguenza di tale omissione poteva essere solo la rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso, in questo caso non necessaria, dovendosi ritenere che l’incompletezza della parte motiva del provvedimento impedisca all’interessato di avere piena conoscenza dell’atto e della sua lesività.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione della legge 308 del 1981, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la concessione dell’equo indennizzo: fatti di servizio, infermità e rapporto di causalità tra i primi due.

Il motivo è infondato.

Il Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie, con parere reso il 10.12.2001, richiamato nel provvedimento impugnato, ha considerato non dipendente da causa di servizio l’infermità "ulcera duodenale recidivante" in quanto, nel caso di specie, la brevità del servizio prestato ed i relativi fatti di servizio non si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti sull’insorgenza o quanto meno sul decorso della patologia sofferta.

Il procedimento logico seguito dall’organo tecnico, facendo applicazione delle regole della scienza medicolegale, deve ritenersi immune da vizi di legittimità, considerato che la brevità del servizio militare, prestato per soli sei mesi, non può indurre a ritenere i fatti di servizio come concause della patologia.

Infatti, al giudice amministrativo è consentito un sindacato c.d. "debole" in materia di verifica dell’operato degli organi tecnici preposti alla verifica della spettanza dell’equo indennizzo. In virtù delle particolari competenze tecnico – amministrative e della composizione del Comitato di Verifica di cui all’art. 10, d.P.R. n. 461 del 2001 -corrispondente al comitato pensioni privilegiate esistente all’epoca dei fatti controversi, il parere reso da tale organo può, quindi, essere sindacato in sede di legittimità solo per irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o per difetto di istruttoria e carenza di motivazione o di esaustività (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).

In conclusione il ricorso deve essere respinto per infondatezza delle censure avverso il provvedimento impugnato.

Le spese e gli onorari professionali, peraltro, possono essere interamente compensati tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti stesse.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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