Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18616 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento in epigrafe, depositato il 31.8.2010, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, decidendo, nell’ambito della procedura di prevenzione nei confronti di A.V., sull’incidente di esecuzione proposto il 17.6.2010 avverso il pregresso provvedimento dello stesso giudice, datato 17.5.2010, di rigetto della richiesta di autorizzazione alla prosecuzione del lavoro presso la società Tourtuga s.r.l. dalla quale il prevenuto era stato estromesso, dichiarava "non luogo a provvedere rilevando che la questione proposta nulla ha a che vedere con l’oggetto tipico degli incidenti di esecuzione".

Per la verità il ricorrente premette ai motivi di ricorso, svolti in rito, diffuse notazioni volte a sottolineare l’incompatibilità del giudice, G.V., che ha sottoscritto i due provvedimenti, per essersi lo stesso astenuto nel corso del procedimento di prevenzione conclusosi con l’adozione delle misure patrimoniali stabilite dal Collegio. La premessa non può tradursi però in una eccezione di nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. a che attiene al difetto di capacità generica all’esercizio di tale funzione, con la conseguenza, che a parte la possibilità di rilievi a carattere disciplinare, il giudice non astenutosi o incompatibile conserva pur sempre la sua qualità di organo giudiziario legalmente dotato della potestà di decidere.

Il ricorso, comunque, va deciso in rito, in forza della regola, peraltro richiamata in prima battuta nell’atto di opposizione mediante incidente di esecuzione depositato il 17.6.2010, alla cui stregua sono opponibili davanti al tribunale della prevenzione, nelle forme dell’incidente di esecuzione, i provvedimenti che il giudice delegato adotti nel procedimento di esecuzione delle misure ablatorie di prevenzione reale (v. sez. 1^, c26.5/22.6.2010, Cancemi, Rv 247950) e solo il provvedimento emesso all’esito di tale procedura, nel contraddittorio delle parti, è soggetto a ricorso per cassazione (sez. 5, 3.5/24.7.2003, Copelli e a., Rv 234523; sez. 1, 29.11.2000/8.3.2001, P.M. in proc. Cassarà, Rv 218551).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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