Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2011, n. 18319 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore dell’INPS di una somma dovuta a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili in relazione alla posizione assicurativa di alcuni soci di una cooperativa, della quale anche lo S. era socio e che aveva come oggetto sociale l’esercizio in forma associata della pesca, assumendo l’INPS che i lavoratori in questione avevano prestato la propria attività alle dirette dipendenze dello S. (quali componenti dell’equipaggio della motobarca da pesca che lo S. aveva conferito alla società cooperativa) e che, come emerso dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, la cooperativa era stata costituita al solo scopo di sottrarre i soci ai loro obblighi fiscali e previdenziali. Il Tribunale di Catania ha accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo con sentenza che, sull’appello proposto dall’ente previdenziale, è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania, che ha respinto l’opposizione. Ha osservato il giudice d’appello che, a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati congiuntamente dall’Ispettorato del lavoro, dall’INPS, dall’Ufficio Iva e dalla Guardia di Finanza, era stato instaurato procedimento penale a carico dello S. per il reato di truffa, concretatosi nella illegittima percezione degli assegni familiari e nell’indebito godimento del trattamento previdenziale e assicurativo, e così anche nella sottrazione agli obblighi contributivi, e che, pur essendo stato il reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, era stata comunque confermato il giudizio di colpevolezza dell’imputato in conseguenza del ritenuto carattere fittizio della cooperativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Salvatore S. affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, errata interpretazione del giudicato penale, falsa applicazione della L. n. 250 del 1958 e della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 8.5.1968, contestando il giudizio di "inesistenza" della cooperativa che sarebbe stato formulato dal giudice d’appello e chiedendo a questa Corte di stabilire se "la giuridica inesistenza della Cooperativa Mare Sud a r.l. possa dipendere dalla carenza dei requisiti per l’ammissione ai benefici previdenziali di cui alla L. n. 250 del 1958". 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1415 e 1418 c.c., chiedendo a questa Corte di stabilire "se, nel caso di specie, il giudizio di inesistenza della Cooperativa potesse prescindere da un’apposita richiesta tendente a far valere la simulazione assoluta dell’atto costitutivo della Cooperativa Mare Sud o, in subordine, la sua nullità". 3.- Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il personale che faceva parte dell’equipaggio della motobarca.

4.- I primi due motivi devono ritenersi inammissibili in quanto privi di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata ed alla ratio decidendi che sorregge la decisione. Le censure si fondano, infatti, sull’erroneo presupposto che la sentenza impugnata abbia dichiarato l’inesistenza giuridica della Cooperativa, laddove la Corte territoriale, richiamando gli accertamenti compiuti dal giudice penale, ha semplicemente affermato che l’appellato, al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali a suo carico, aveva fatto figurare come armatore della motobarca la cooperativa e come soci della Cooperativa tutti i soggetti facenti parte dell’equipaggio, che dovevano invece essere considerati come lavoratori alle dipendenze del proprietario della imbarcazione.

Le suddette censure devono ritenersi pertanto del tutto inconferenti in quanto fondate sul presupposto di un accertamento che non è stato effettivamente compiuto dalla Corte territoriale e, come tali, inidonee ad investire di valido gravame la sentenza impugnata; e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che non stati specificamente indicati i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte d’appello nell’interpretazione del giudicato penale (di cui è stata solo genericamente denunciata la violazione nell’epigrafe del primo motivo), nè è stato riportato nel ricorso il testo integrale della circolare ministeriale di cui pure si lamenta la violazione con il primo motivo.

5.- Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente motivato il proprio convincimento con il richiamo agli atti del procedimento penale, nei quali veniva ribadito "l’evidente carattere fittizio" della Cooperativa e della sua pretesa qualità di armatore della motobarca, nonchè ai ruolini di equipaggio, dai quali risultavano le generalità di tutti i lavoratori che, imbarcati sulla nave da pesca di cui la Cooperativa risultava come armatore, dovevano considerarsi alle dipendenze del vero armatore. Non sussiste, dunque, il vizio di omessa motivazione lamentato dal ricorrente, nè vengono, del resto, specificamente indicate le ragioni per le quali tale motivazione non dovrebbe ritenersi idonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., comma 2 siccome applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame); dovendo rimarcarsi, peraltro, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla S.C. non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009).

6.- Il ricorso va dunque rigettato.

7.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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