T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 704 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, assumendo di prestare servizio dal 1971 con le mansioni di bidella presso le scuole elementari della borgata di Marina di Roseto Capo Spulco in forza di un anomalo contratto di appalto, approvato dalla giunta comunale per il primo anno e successivamente prorogato, adiva il pretore di Trebisacce con ricorso del 21.9.1983, per chiedere la nullità del contratto di appalto e il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la conseguente condanna del Comune al pagamento della somma di lire 34.082.892.

L’adito pretore dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza del 27.6.1984.

Avverso tale sentenza la F. proponeva regolamento di giurisdizione.

Con sentenza del 18.2.1988 le Sezioni unite della Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con il ricorso il epigrafe, la ricorrente chiede il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Roseto, del diritto al trattamento economico dei bidelli dipendenti, la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, l’ordine al Comune di inserimento nel ruolo organico.

Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto per infondatezza.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della riassunzione non è fondata.

Il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del processo decorre -art. 367 c.p.c.- dalla comunicazione della sentenza che ha dichiarato la giurisdizione; non essendo stata allegata la data di comunicazione, la relativa eccezione è sfornita di prova e, quindi, deve essere respinta.

Il comune eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per insussistenza di un atto impugnato.

Anche questa eccezione è infondata, perché la domanda di accertamento di un diritto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non ha natura impugnatoria.

Il comune eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per omessa trascrizione, nella copia notificata, del mandato a margine.

Anche tale eccezione è da respingere.

Infatti, l’omessa o incompleta trascrizione della procura in calce o a margine dell’originale del ricorso nella copia notificata rende inammissibile il ricorso solo quando non sia dato, da altri elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata medesima, acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. Pertanto, qualora, come nella fattispecie, nella copia notificata del ricorso sia indicato in epigrafe il rilascio della procura speciale, apposta a margine dell’originale, in favore del procuratore che abbia sottoscritto il ricorso e richiesto che esso venisse notificato al resistente – circostanza quest’ultima risultante dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione -, non può dubitarsi dell’anteriorità del rilascio della procura e, quindi, dell’ammissibilità del ricorso. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 04 dicembre 1996, n. 10813)

Con una quarta eccezione di rito, il Comune deduce l’inammissibilità del ricorso dall’omessa richiesta di declaratoria di nullità del contratto di appalto.

Anche tale eccezione è da respingere, perché l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego non presuppone necessariamente la declaratoria di nullità del contratto di appalto in virtù del quale il rapporto è stato inizialmente instaurato, non rientrando tale azione di nullità nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego e non costituendo la questione della validità di tale contratto una questione pregiudiziale alla pronuncia sulla sussistenza del rapporto dedotto in giudizio.

Con un’ultima eccezione di rito, il Comune deduce inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto amministrativo con cui è stato approvato il contratto di appalto.

Anche l’ultima eccezione è infondata, non avendo natura impugnatoria la domanda di accertamento del rapporto di pubblico impiego e non presupponendo l’impugnazione di alcun atto amministrativo.

Nel merito, il ricorso non è fondato.

Per individuare la fattispecie del rapporto di pubblico impiego, dissimulato da un anomalo contratto di appalto di servizi, occorre fare riferimento al seguente, condivisibile, principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte:

Le prestazioni lavorative effettuate da un bidello in una scuola comunale, secondo un regolare orario, con divieto di farsi sostituire tranne che in caso di malattia, e sotto il controllo e le direttive quotidiane di un incaricato del comune, danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, ancorché esso sia stato formalmente qualificato come appalto di servizi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 ottobre 1979, n. 5032).

È necessario accertare, dunque, se il bidello in questione sia stato inserito, con carattere di stabilità, nell’organizzazione scolastica.

Nel caso contestato, manca il requisito dello stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente, affinché possa rinvenirsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Infatti, l’art. 2 del capitolato d’appalto disciplinante il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, prescrive che "rientra negli obblighi dell’appaltatore acquistare ed impiegare tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori" di pulizia; ne deriva che la lavoratrice non ha impiegato mezzi e materiali forniti dal Comune nell’espletamento delle proprie mansioni, ma ha agito in qualità di lavoratore autonomo, approntando mezzi e materiali propri e sostenendo il relativo rischio economico.

Parte ricorrente chiede, in via istruttoria, l’acquisizione di prova testimoniale per dimostrare il rispetto dell’orario di lavoro e lo svolgimento di compiti di bidella e di addetta alle pulizie, ma tale prova testimoniale è da ritenersi irrilevante, per l’insufficienza dei fatti allegati al fine del riconoscimento dell’esistenza del rapporto dedotto, mancando il necessario requisito dello stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione comunale.

In conclusione, il ricorso merita reiezione, per infondatezza.

Le spese devono essere compensate tra le parti, valutate le contrapposte argomentazioni e la natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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