Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2011, n. 18318 Sospensione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del secondo motivo.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda proposta da C. M. contro il Comune di Udine, evocato in giudizio quale erede testamentario di N.A., per il pagamento pro quota di una determinata somma quale compenso per il lavoro prestato da essa C. in favore della N., come collaboratrice domestica.

Su analoga domanda proposta dalla C. con lo stesso ricorso contro F.N., anch’egli quale erede della N., il Tribunale aveva pronunziato l’estinzione del processo, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti.

L’appello del Comune di Udine è stato rigettato dalla Corte d’appello di Trieste, la quale ha osservato anzitutto che infondatamente il Comune aveva eccepito la nullità del ricorso introduttivo per omessa individuazione dell’effettivo convenuto. Nel ricorso il Comune di Udine ed il F. erano stati indicati entrambi come destinatari della pretesa nella qualità di eredi della N.. Del resto, lo stesso Comune nella corrispondenza con la C. si era dichiarato erede universale, qualificando il F. come erede "de residuo", e nelle prime difese aveva ammesso la propria qualità, senza formulare rilievi di sorta sulla nullità del ricorso avversario. In ogni caso, era ammissibile la coesistenza della successione testamentaria e di quella legittima, come pure l’azione giudiziaria nei confronti dei diversi eredi, pro quota.

Del pari infondatamente, secondo la Corte di merito, il Comune di Udine aveva chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un giudizio fra lo stesso Comune ed il F. mirante all’accertamento della qualità ereditaria. La C. era infatti estranea a tale giudizio ed aveva anche definito ogni questione con il F.. La controversia fra l’attrice ed il Comune aveva ad oggetto una obbligazione ereditaria, e quindi non solidale fra gli eredi, ciascuno dei quali rispondeva pro quota. Le due cause avevano oggetto diverso ed, infine, il Comune non aveva mai posto in dubbio la sua qualità di erede, mirando anzi nel giudizio con il F. a farla accertare.

Quanto al merito delle pretese della C., non vi era stata contestazione nell’atto di appello ed in orda o Roma ogni caso sulla base delle risultanze istruttorie esse erano da considerare fondate.

Il Comune di Udine chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati da memoria. C.M. è rimasta intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 414 c.p.c., nonchè con erronea motivazione, escluso la nullità del ricorso introduttivo di primo grado, non tenendo conto della palese ed esplicita contraddizione ivi esistente, relativamente alla individuazione dei convenuti, evocati entrambi quali eredi dell’intera massa ereditaria, e perciò come alternativamente obbligati, con conseguente indeterminatezza della domanda.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., negato la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia tra il Comune ed il F..

Il primo motivo è infondato perchè costruito su una premessa che la sentenza non consente di convalidare.

Infatti i due convenuti sono stati evocati come eredi, ma l’uno quale erede testamentario, l’altro quale erede "de residuo" e perciò sulla base di titoli ereditari diversi e compatibili. A ciascuno di essi inoltre è stato richiesto un pagamento "pro quota", onde, come esattamente rilevato dal giudice di merito, non vi erano incertezze di sorta sulla individuazione delle parti obbligate. Infine, poichè il Comune non ha contestato (ed ha anzi affermato) la propria qualità di erede universale, non ha interesse a dolersi di una condanna limitata alla quota di debito ereditario che in ogni caso gli farebbe carico in concorso con l’altro coerede.

Il secondo motivo è infondato per la considerazione, assorbente di ogni altra che pure potrebbe essere svolta, che ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 18023/2009; 2006/16960).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza pronunzie sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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