T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4147 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 3789/1996) il sig. C.A.B.B., cittadino tunisino ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del 29.2.1996 con cui gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tale diniego risulta espresso in quanto il ricorrente avrebbe presentato la relativa istanza con notevole ritardo rispetto al suo ingresso nel territorio italiano senza alcuna plausibile giustificazione, e per aver chiesto tale riconoscimento a fini strumentali al fine di ottenere un documento di viaggio, essendo stato a lui ritirato il passaporto dalla ambasciata tunisina.

Avverso tale provvedimento ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto ed insufficienza della motivazione.

b) travisamento dei fatti, erroneità e falsità dei presupposti.

c) Violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 10, comma 3 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno.

In data 17.12.2010 l’Amministrazione ministeriale (Sportello unico per l’immigrazione di Roma) ha depositato la nota del 15.12.2020 con cui si rappresenta che la Questura di Roma ha espresso il proprio parere sull’istanza di emersione di lavoro irregolare tra il ricorrente in qualità di datore di lavoro ed altro lavoratore ivi indicato, ed ha altresì convocato le parti, ai fini delle definizione della relativa pratica per il giorno 22.10.2010. L’Amministrazione alla stregua di quanto rappresentato chiede la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio rileva che il presente gravame è stato proposto avverso il provvedimento del 25.1.1996, in epigrafe indicato, con cui è stato negato al ricorrente lo status di rifugiato.

Dalla documentazione depositata in atti ad opera dello Sportello unico per l’immigrazione di Roma, è dato rilevare che il sig. C.A.B.B. è parte di un rapporto di emersione di lavoro irregolare, in qualità di datore di lavoro, con altro soggetto quale lavoratore, e che il verificarsi di tali sopravvenienze, anche indipendenti dal comportamento della controparte, non può che far ritenere venuto meno il suo interesse alla decisione del presente gravame con conseguente relativa improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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