T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4146 finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 5424/2008) la Società C.C. a r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 128 del 29.2.2008, pubblicata sul B.U.R.L. del 21.3.2008, n. 11, con cui sono state approvate le graduatorie definitive del bando di concorso regionale del 29.9.2004, n. 385 per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, nonché delle ulteriori deliberazioni, in epigrafe indicate.

La Società ricorrente riferisce di aver presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Regione Lazio per la concessione di mutui agevolati a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie nelle province anzidette per la concessione di un contributo di euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) per un programma di intervento per la realizzazione di n. 25 unità abitative nel Comune di Fiumicino (RM).

Riferisce, a tale proposito, di aver conseguito punti n. 17 e che la predetta istanza di partecipazione non è stata ammessa al contributo richiesto, per omessa indicazione, in sede di scelta relativa alla ripartizione tra gli operatori dei fondi riservati "80%",della percentuale del venti o dell’ottanta per cento, in applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, punto 2.1 ed al Capo VI, punto 6.2 dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei mutui agevolati.

Espone di aver presentato istanza di riesame alla Regione Lazio che ha confermato l’impugnata non ammissione a finanziamento con successiva delibera giuntale.

Avverso tale provvedimento la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Illegittimità della clausola del bando dispositiva dell’esclusione dei partecipanti alla selezione pubblica in ragione dell’omessa indicazione della scelta della predetta percentuale (punto 6.2 del bando), violazione dei principi delle tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; insufficiente motivazione ed ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza delle censure dedotte.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso la Società C.C. a r.l. chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 128 del 29.2.2008 con cui sono state approvate le graduatorie definitive del bando di concorso regionale del 29.9.2004, n. 385 per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, nonché delle ulteriori deliberazioni, in epigrafe indicate.

Con unico ed articolato motivo di doglianza parte ricorrente lamenta la sua non inclusione nella graduatoria anzidetta, approvata con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 128/2008. Al riguardo, deduce che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione dell’opzione di cui al punto 2.1 (Ripartizione dei fondi) non avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla procedura selettiva, in quanto configurabile quale mero errore materiale, con conseguente violazione dei generali principi di buona fede, affidamento, libera concorrenza degli operatori e del cosiddetto favor partecipationis in materia di gare pubbliche.

La censura non può essere accolta.

Giova osservare, a tale proposito, che il procedimento selettivo in questione risulta disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando di gara, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 24.9.2004, che costituisce la cosiddetta lex specialis, ossia l’insieme di regole alle quali deve attenersi lo svolgimento del procedimento di selezione ed in particolare sia la commissione di gara, sia i soggetti partecipanti alla procedura selettiva soprattutto per quel che concerne le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione ed il possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Osserva il Collegio che il citato bando di gara prescrive (punti 2.1. e 6.2) che gli operatori interessati ai benefici economici effettuino, in sede di ripartizione dei fondi, una scelta relativa ai cosiddetti fondi riservati "80%", mediante indicazione nella domanda di partecipazione alla gara della percentuale del venti o dell’ottanta per cento, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.

La Società ricorrente risulta non essere stata ammessa ai benefici per omessa indicazione dell’opzione – rectius – della scelta anzidetta, e, dunque, per aver contravvenuto alla disposizione precettiva contenuta nel bando di gara.

Al fine del decidere, occorre osservare che, allorquando il rispetto di clausola della lex specialis di gara sia espressamente previsto a pena di esclusione, l’Amministrazione deve dare precisa ed incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, e solo in caso di equivoca formulazione della clausola, nel caso di specie insussistente, può procedersi ad interpretazione tale da consentire il favor partecipationis degli aspiranti alla gara.

Deve, altresì precisarsi che la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di consentire ai partecipanti ad una gara l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione richiesta ai sensi delle prescrizioni contenute nella lex specialis, non può che attenere a meri vizi formali, non potendosi dunque realizzare, come nella fattispecie in giudizio, nelle ipotesi in cui le disposizioni contenute nel bando di gara prevedano, a pena d’esclusione, la completezza della documentazione di gara mediante l’indicazione di specifiche e puntuali prescrizioni alle quali attenersi in sede di compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente la pagamento in favore della Regione Lazio delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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