T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4143 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 ottobre 2007 e depositato presso il TAR Sicilia il successivo 15 ottobre 2007, il ricorrente impugna il verbale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici del 25 settembre 2007, con cui è stato riconosciuto "non idoneo al servizio di Polizia" per deficit staturale, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone:

– di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, n. 94 del 12 dicembre 2006, in quanto in possesso dei requisiti richiesti (in particolare, "volontario in ferma prefissata di un anno");

– che, superata la prova scritta, veniva convocato in data 24 settembre 2007 "per essere sottoposto alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico fisici ed attitudinali previsti dal bando di concorso";

– che, in esito a tali accertamenti, veniva ritenuto non idoneo al servizio di Polizia per "deficit staturale (cm. 164)", in base a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (il quale fissa un’altezza minima di cm. 165).

Avverso tale giudizio il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 874/86; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPCM N. 411/87; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. N. 198 DEL 2003; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DI PRESUPPOSTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA" MANIFESTA TRA ATTI SUCCESSIVI DELLA P.A.. In base alla documentazione prodotta, relativa agli accertamenti psicofisici per il concorso di VFP1 del 19 gennaio 2005, al giudizio di idoneità "ai fini dell’arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale" del 16 novembre 2006 e ad accertamenti presso ASL, il ricorrente rivela una statura pienamente conforme a quella prevista dal bando e dalla normativa di riferimento cui la stessa rinvia. E’, pertanto, più che probabile che la differente statura verificata dalla Commissione medica possa essere giustificata dall’utilizzo di una differente strumentazione, sicché il ricorrente non può essere ritenuto inidoneo.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.

Con atto depositato in data 16 settembre 2008 si è costituita l’Amministrazione intimata.

In esito a quanto stabilito con l’ordinanza istruttoria n. 260 del 6 novembre 2007, l’organo accertatore incaricato ha depositato in data 15 gennaio 2008 una relazione, la quale così conclude: "dalle risultanze emerse nel corso degli attuali accertamenti clinici espletati sulla persona del sig. Z.A., si evince che lo stesso possiede un’altezza di 164,5 cm… Considerate le varie misurazioni… si ritiene probabile una approssimazione della effettiva altezza del soggetto ai 165 cm. richiesti..".

Con ordinanza n. 214 dell’8 febbraio 2008 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Stante la decisione del Consiglio di Stato n. 2962 del 13 giugno 2008 in ordine all’istanza per regolamento di competenza dell’Amministrazione resistente, formulata in data 16 novembre 2007, il ricorso è stato rimesso alla competenza del TAR del Lazio.

In data 15 luglio 2008 il ricorrente ha depositato atto di riassunzione.

In data 8 ottobre 2010 il Ministero dell’Interno ha prodotto documenti.

In data 27 ottobre 2010 la predetta Amministrazione ha depositato una memoria difensiva con cui – dopo aver rappresentato di aver proposto appello avverso l’ordinanza n. 214 del 2008 innanzi al Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, "che, però, lo rigettava con ordinanza n. 454/08 in data 15.5.2008" – ha affermato che le disposte visite mediche hanno confermato la mancanza del requisito previsto dal D.M. 198 del 2003.

Con nota del 3 novembre 2010 il TAR Sicilia ha trasmesso a questo Tribunale la relazione del commissario ad acta dal predetto nominato per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 214/08.

In data 6 dicembre 2010 il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, denunciando l’illegittimità del verbale impugnato anche sulla base del rilievo che – come risulta dal foglio matricolare "compilato dalla scuola allievi agenti di Spoleto" e dalla patente di guida di automezzi rilasciatagli dal Dirigente del servizio sanitario della Polizia di Stato in data 8 luglio 2009 – "la stessa Polizia di Stato ha avuto modo di accertare che" il predetto "possiede una statura di 165 centimetri".

All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 – nel corso della quale il ricorrente ha prodotto copia di una decisione del Consiglio di Stato – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna il verbale in data 25 settembre 2007, con il quale è stato riconosciuto "non idoneo al servizio di Polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 per deficit staturale (164 cm)" dalla Commissione medica, nominata con D.M. n. 333B/12E.1.06/F in data 18 settembre, per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato.

Ai fini dell’annullamento contesta, tra l’altro, il presupposto di fatto su cui poggia il provvedimento impugnato; a supporto della fondatezza del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, invoca accertamenti dei requisiti psicofisici operati in precedenti tornate concorsuali nonché un certificato medico dell’Azienda ASL n. 1 di Agrigento, i quali comprovano un’altezza pari o superiore a 165 cm..

1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., n. 1392 del 27 ottobre 1998), il Tribunale inizialmente adito ha disposto un accertamento d’ufficio "a cura del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Palermo".

Nella relazione in data 9 gennaio 2008, depositata dal predetto organo accertatore il successivo 15 gennaio 2008, sono riportate le seguenti conclusioni: "dalle risultanze emerse nel corso degli attuali accertamenti clinici espletati sulla persona del Sig. Z.A., si evince che lo stesso possiede un’altezza di 164,5 cm, che si considera media delle valutazioni da noi eseguite. Considerate le variabili di misurazione (di ordine soggettivo e di ordine oggettivo..) si ritiene probabile una approssimazione della effettiva altezza del soggetto ai 165 cm richiesti per il profilo idoneativo di cui ai requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 lett. B del DM 30.06.2003 n. 198".

Ciò detto, il Collegio ritiene che la causa di inidoneità menzionata nel provvedimento impugnato sia insussistente.

In tal senso – del resto – depongono anche i risultati degli accertamenti effettuati nelle tornate concorsuali relative al reclutamento presso l’Esercito Italiano quale VFP1 ed all’"arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale", in occasione delle quali il ricorrente fu dichiarato idoneo e, dunque, non fu riscontrato alcun deficit staturale.

Tali risultati rivelano, infatti, un’evidente incongruità dell’operato dell’Amministrazione resistente, oggetto di contestazione in questa sede, la quale non può che supportare la sussistenza dei vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto (cfr., in tal senso, C.d.S., Sez. VI, n. 5075 del 2009).

Tanto è da ritenere sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.

2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 6177/2008 e, per l’effetto, annulla il verbale con il quale, in data 25 settembre 2007, la Commissione medica nominata con D.M. n. 333B/12E.1.06/F del 18 settembre 2007 per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U. – 4^ Serie Speciale n. 94 del 2006, ha riconosciuto il ricorrente "non idoneo al servizio di polizia" per "deficit staturale".

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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