Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-05-2011, n. 18613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- R.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 20.5/2.7.2010 del tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, confermava nei di lui confronti la pregressa ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, deducendo, con F unica ragione di doglianza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), violazione degli artt. 192, 173 e 416 bis c.p..

I giudici del riesame, richiamando la corposa ordinanza cautelare del gip della stessa città datata 12.4.2010, avevano tratteggiato l’organigramma della associazione, indicando l’imputato, quale partecipe in diretto contatto con C.C.B. e I. M., di cui eseguiva le direttive, tanto da mettersi a disposizione del sodalizio per farsi candidare ed eleggere, onde perseguire gli interessi criminali dell’associazione nel campo dei lavori pubblici, al consiglio comunale di Condofuri nelle elezioni amministrative del Giugno 2009, e farsi quindi rilasciare la delega all’assessorato dei lavori pubblici per l’appunto. I gravi indizi di reato i giudici del merito li traevano dalla valutazione di conversazioni ambientali intercettate,da cui si evinceva, già nell’anno 2007, la chiara solidarietà manifestata a I. nell’occasione di un attentato mafioso ai danni di quest’ultimo, la conoscenza, tratta dal colloquio, dei vertici "ndraghetisti" (tale C.) a cui faceva capo lo I., la condivisione della determinazione del R. di "mettere i puntini" in seguito all’attentato subito, la condivisione degli intenti vendicativi dello I. nel senso che "le cose si devono fare pagare a freddo……".

Sempre dalle conversazioni intercettate l’ordinanza impugnata rilevava che l’elezione dell’imputato era stata programmata, preparata e sostenuta da esponenti della ndragheta locale, quali C.C.B., I.M., con la consapevolezza dell’imputato che la sua elezione preludeva ad occupare in seno alla giunta un posto di rilievo a difesa degli interessi dei suoi elettori, in particolare di I. e C.. E sul punto non mancano i giudici del riesame di segnalare le telefonate tra i due, R. ed I., dove il secondo chiede informazioni al primo sull’avvenuto stanziamento di fondi per opere pubbliche nel Comune di Condofuri.

– 2 – Le censure del ricorrente non coinvolgono affatto, per una esplicita introduttiva premessa delle predette, tutto il discorso giustificativo giudiziale in merito alla esistenza di una associazione "ndranghetista" nelle sue articolazione e nelle sue modalità operative, solo mirano con diffuse argomentazioni a depotenziare del significato indiziante le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato, sottolineando, da un lato, che le intercettazioni delle conversazioni con I. hanno riferimento ad un periodo di due anni anteriore alle elezioni amministrative e dalle stesse si può trarre solo la solidarietà manifestata dall’imputato all’amico per l’attentato subito, dall’altro, che una volta eletto e designato assessore ai lavori pubblici non era possibile registrare alcun suo provvedimento di sua iniziativa di favore per gli interessi della associazione, in specie di I. e di altre persone nominativamente individuate.

– 3 – Il ricorso non può essere accolto perchè i motivi posti a suo sostegno sono chiaramente inammissibili in sede di legittimità. In proposito occorre dire che non possono certo ritenersi irrilevanti e neutri i legami,documentati dalle intercettazioni, dell’imputato con I. e C., una volta che dalle intercettazioni, anche prossime alle elezioni, si traggono elementi deponenti per chiari interessi dell’uno, lo I., per gli appalti pubblici e dell’altro, C., per paralizzare, rallentare o comunque impedire la conclusione di una procedura funzionale all’acquisizione al Comune di beni confiscati ed appartenenti a indiziati di mafia.

Peraltro già il dato sicuro,e non contestato dal ricorrente, che componenti della associazione criminosa si erano da tempo impegnati, previa una scelta ponderata, non solo a fare eleggere l’imputato, ma addirittura a spingere perchè avesse un importate incarico nell’organigramma della giunta comunale, relega le critiche difensive a tentativi inidonei allo scopo perseguito. E da ultimo, a replica delle ragioni sostenute nei motivi di ricorso, può dirsi che se pure è vero che dalla nomina ad assessore non era stata compiuta nessun azione di favore, era stata invece posta in essere una condotta omissiva rilevante per non essere stata dato alcun impulso alla procedura per l’incameramento degli immobili confiscati, ed a cui erano interessati i sodali dell’imputato, al patrimonio del Comune, procedura che subiva all’incontro una accelerazione decisiva solo il sesto giorno dall’emissione della custodia cautelare.

Ora è principio consolidato in giurisprudenza che esula dai poteri della corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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