T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato in fatto:

che i ricorrenti hanno partecipato, risultandone idonei non vincitori, al concorso – indetto con d.m. 19.9.2008 – per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate, con d.m. 3.7.2009, a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente;

che, nel corso della relativa procedura selettiva sono stati adottati:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso;

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria;

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria in questione per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

– il d.m. 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010 col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

– il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa in sostituzione di quella approvata con d.m. 01.12.2009;

che con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio (notificato a due controinteressati presso la rispettiva sede di servizio) è stata gravata la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010 nonché – attesa l’indizione, in data 23.7.2009, di altra procedura concorsuale per l’ammissione di 116 unità al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente – è stato, contemporaneamente, richiesto l’accertamento del diritto dei ricorrenti, idonei non vincitori, ad essere ammessi al corso di formazione per Vice sovrintendenti previo scorrimento della graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010;

che l’amministrazione dell’Interno, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnativa del bando del concorso indetto con d.m. del 23.7.2009;

che la Sezione, con l’Ordinanza in epigrafe richiamata, ha, per la parte di interesse, rappresentato e disposto quanto appresso testualmente riportato:

" Considerato che nessuno dei due controinteressati evocati si è costituito in giudizio e che la sede di servizio presso la quale è stata effettuata la notificazione degli atti di ricorso è rispettivamente:

– per il sig. Fiore: il Compartimento della Polizia ferroviaria Lombardia – Sottosezione Porta San Giovanni – via Freud 1 – Milano;

– per il sig. Camilletti: il Compartimento Polstrada di Ancona, via San Giovanni Gervasoni 19/A – 60129 Ancona;

Considerato che, con riguardo alla notificazione al sig. Fiore del ricorso introduttivo del giudizio, non risulta versato in atti neanche il relativo Avviso di ricevimento da parte dell’addetto che dovrebbe aver provveduto al ritiro; mentre e con riguardo alla notificazione nei confronti del sig. Camilletti, il gravame risulta non notificato nelle mani dei destinatario bensì a persona addetta all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale il controinteressato presta servizio;

Considerato che, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato ad un controinteressato, pubblico dipendente, presso la p.a. di servizio, ma non a mani proprie, bensì a persona diversa dal destinatario, ancorché autorizzata a ricevere le notificazioni solo per conto della predetta p.a., non potendosi applicare l’art. 139 comma 2 c.p.c., che concerne le notificazioni a mani di persona addetta all’ufficio e che si riferisce esclusivamente agli uffici privati, cioè ai complessi organizzati rientranti nella sfera di disponibilità dei soggetti notificandi" (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 09 novembre 2005, n. 6255 e sez. V, 12 novembre 1996, n. 1328);

Visto ed applicato l’art.73, c.3 del C.p.a. secondo il quale "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’Ufficio" che emerge "dopo il passaggio in decisione, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"";

Rilevato ancora in fatto:

che entro il termine (giorni 20) assegnatole, parte ricorrente ha depositato memoria con cui:

– ha rappresentato che l’amministrazione, dietro istanza di essa parte ricorrente, ha comunicato solo le sedi di servizio dei controinteressati e non anche l’indirizzo di residenza;

– ha chiesto, non essendo ad essa parte attrice imputabile la nullità della notificazione del gravame, di essere rimessa in termini ai fini della sua rinnovazione;

che all’udienza pubblica del 21.4.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione;

Considerato in diritto:

che, come già in precedenza evidenziato, nel ricorso di cui trattasi si agitano due distinti capi di domanda, azionati contestualmente e senza alcun rapporto di subordinazione dell’un capo rispetto all’altro, del tutto antitetici e contraddittori posto che l’invocato annullamento della graduatoria de qua (in relazione alla quale i ricorrenti non hanno specificato la posizione occupata dichiarandosi solo idonei non vincitori) non consentirebbe di procedere al, parimenti, invocato scorrimento che, ovviamente, presuppone la validità ed esecutività della stessa;

che, quand’anche, benevolmente, si volessero considerare i due predetti capi di domanda come azionati (non simultaneamente, ma) gradatamente, l’uno in subordine all’altro, gli stessi capi, in ogni caso, si rilevano egualmente inammissibili; e difatti:

A) con riguardo al capo di domanda inteso all’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria: a prescindere dalla natura della situazione soggettiva azionata (diritto soggettivo od interesse legittimo), non può non rilevarsi che i ricorrenti pur avendo denunciato che l’amministrazione ha bandito il 23.7.2009 altro concorso, per 116 unità, per analoga selezione (id est: ammissione al corso di formazione per vice sovrintenendenti), di tale bando non ne hanno chiesto l’annullamento giurisdizionale, con riveniente manifesto profilo di inammissibilità (come correttamente eccepito dalla resistente amministrazione);

B) con riguardo al capo di domanda volto all’annullamento della graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010: in nessun tratto del gravame è data contezza dell’esatta posizione occupata dai ricorrenti sia nell’iniziale graduatoria che in quella ultima che la prima sostituisce (e che include 1300 idonei); così come alcun dato informativo è presente in ordine alla eventuale reiterazione, o meno, anche nei loro confronti, della prova scritta. Altrimenti detto l’indeterminatezza della concreta posizione dei ricorrenti nell’ambito della procedura concorsuale (ossia se si tratta di soggetti danneggiati dalla nuova graduatoria per effetto delle discriminazioni che si assumono commesse o di generici aspiranti alla rinnovazione della procedura concorsuale in contraddizione con la richiesta di scorrimento della graduatoria stessa) rende, per questo ulteriore profilo, difettoso l’interesse concreto alla censura di discriminazione di trattamento dianzi ricordata;

Considerato ancora in diritto e sempre con riguardo al capo di domanda sub lett. B) del precedente periodo:

che, in relazione alla notificazione effettuata nei confronti del sig. Fiore, non è stato versato in atti il relativo avviso di ricevimento neanche successivamente all’Ordinanza della Sezione n.2446/2011 sopra citata: avviso che in quanto prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione;

che nel processo amministrativo e nella sede della giurisdizione generale di legittimità, perché il ricorso sia ammissibile è sufficiente, ex art.41 del C.p.a., che sia notificato, nel termine decadenziale di rito, ad almeno un controinteressato; e che, pertanto, una volta appurata la giuridica inesistenza della notificazione del gravame nei confronti del sig. Fiore, occorre concentrare l’attenzione sulla notificazione effettuata nei confronti del sig. Camilletti al fine di apprezzarne l’inesistenza ovvero l’eventuale nullità ed, in quest’ultimo caso, apprezzare la presenza di un eventuale errore scusabile (art.37 C.p.a.) ovvero la presenza di una causa non imputabile al notificante (art.44 c.4. C.p.a.);

Considerato, a tal ultimo riguardo, che:

– non è contestato (né appare, invero, contestabile), che la notificazione degli atti di ricorso al sig. Camilletti sia stata eseguita, presso la sede di servizio dello stesso e "non a mani proprie";

– che tale notificazione (effettuata sotto l’impero della disciplina antecedente all’entrata in vigore del C.p.a.) deve ritenersi invalida:

a) in primo luogo, in quanto la regola generale, nel processo amministrativo, è la consegna a mani proprie ex artt. 3 e 8, r.d. n. 642 del 1907 e ex artt.137 e 138 del c.p.c.;

b) l’art. 3 cit. prevede, quando non si faccia luogo a notifica a mani proprie, che la consegna dell’atto si effettui nella residenza, domicilio, dimora, a mani di persona di famiglia, o addetto alla casa o al servizio; la norma non prevede un ordine di priorità né tra forme di notificazione, né in ordine alle altre persone che possono ricevere l’atto; invece il c.p.c. (art. 139) oltre a considerare prioritaria la consegna a mani proprie, stabilisce anche una graduatoria tra i luoghi di notificazione, e tra le persone che possono ricevere l’atto. Secondo la giurisprudenza civile tale ordine di priorità è tassativo e vincolante e la sua violazione, al pari della omessa indicazione delle ragioni per le quali l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie (come verificatosi nel caso di specie), comporta la nullità della notificazione (cfr. da ultimo Cass., sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; 20 aprile 2005, n. 8214; sez. III, 22 luglio 2004, n. 13625). Sul versante più strettamente processuale amministrativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime nel ritenere che sia tout court affetta da nullità la notificazione effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (come verificatosi nel caso di specie, cfr. ex plurimis le decisioni citate nell’Ordinanza della Sezione sopra richiamate e da ultimo Cons.St., n.4400 del 2008 e n.463 del 2006);

Considerato che gli argomenti addotti dalla parte a sostegno della scusabilità dell’errore commesso e della richiesta di remissione in termini non possono condividersi, atteso che:

– parte ricorrente non si è premurata di depositare la nota di risposta dell’amministrazione alla sua istanza di aver conoscenza dell’indirizzo di residenza di almeno un vincitore del concorso;

– la notificazione degli atti di ricorso avrebbe potuto essere effettuata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione (cfr. artt. 14, r.d. n. 642 del 1907, e 150 c.p.c.), per pubblici proclami (procedura che, per altro, non necessita della conoscenza della residenza dei destinatari e che, con riferimento al capo di domanda di cui trattasi (supportato da censura imperniata sulla discriminazione di trattamento tra i candidati che hanno ripetuto la prova scritta, cui sono stati assegnati 60 secondi per ciascuna domanda, e quelli esclusi da tale ripetizione che hanno beneficiato di sessanta minuti per rispondere ad 80 domande) costituiva un espediente necessario atteso l’elevato numero di controinteressati e la connessa, nonché obiettiva, difficoltà di procedere alla notificazione nei modi ordinari);

– era possibile, previa richiesta motivata all’Ufficiale d’anagrafe comunale (art. 33 del d.P.R. n.223 del 1989), accertare la residenza del Camilletti ovvero appurare che lo stesso in Ancona (città nella quale ha sede l’ufficio ove presta servizio) non è residente (assolvendo così ad un onere di diligenza che il Collegio non avrebbe potuto trascurare di apprezzare);

Considerato, sotto altra angolazione, che:

– a fondamento della rimessione in termini deve sempre configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo; circostanza questa che non si verifica quando l’errore sia stato determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell’interessato, di tal ché il rischio del ritardo grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile a terzi;

– l’errore scusabile è stato riconosciuto, rigidamente, solo a fronte di una situazione normativa obbiettivamente non conoscibile o confusa, connessa a difficoltà interpretative, alla particolare complessità della fattispecie, ai contrasti giurisprudenziali, al contegno ambiguo dell’amministrazione emanante (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3389; ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1);

– nel caso di specie non si rinvengono tali condizioni: l’inadempimento dell’onere è dovuto ad una errata strategia imputabile alla parte; né sono stati dimostrati il caso fortuito o la forza maggiore;

Considerato, pertanto, che, per le ragioni in precedenza rassegnate, il ricorso deve ritenersi inammissibile in relazione ad entrambi i capi di domanda prospettati e che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando, dichiara, inammissibile, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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