Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-05-2011, n. 18610 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 2/6.12.2010 il tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato conflitto di competenza a conoscere del reclamo proposto da B.F. avverso il provvedimento del Ministro della Giustizia in data 24.7.2009 di applicazione per la durata di anni due del regime di sorveglianza particolare (art. 41 bis ord. pen., comma 2 quinquies e art. 2 sexies ord. pen.). L’ ordinanza conseguiva alla pregressa ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino, datata 11/25.11.2009 che dichiarava la propria incompetenza a decidere del suddetto reclamo. Il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 c.p.p., conseguente al fatto che due organi giurisdizionali rifiutano di giudicare un reclamo contemplato dalla legislazione penitenziaria, con stasi insuperabile del procedimento di sorveglianza, deve risolversi affermando la competenza del tribunale di sorveglianza di Torino. Invero, per giurisprudenza consolidata, la norma dell’art. 41 bis ord. pen., comma 2 quinquies, come introdotta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, lett. g), secondo cui competente a decidere sul reclamo avverso i provvedimenti in materia di regime detentivo differenziato è il tribunale di sorveglianza di Roma, ha natura processuale, e non è pertanto applicabile in relazione ai reclami depositati anteriormente alla sua entrata in vigore (v. in termini, Sez. 1, 25.11/15.12.2010, Conf. comp. in proc. c. Torino, Rv 249061; Sez. 1, 26.10/ 23.12.2010, in conf. comp. in proc. Simeoli, Rv 249037; Sez. 1, 20.10/11.11.2010, Nigro, Rv. 248846).

Nel caso di specie il reclamo all’origine del conflitto di competenza in esame risulta depositato il 2.8.2009 presso la casa circondariale di Cuneo,dove il ricorrente era detenuto, in epoca antecedente quindi all’entrata in vigore – l’8.8.2009 – della L. n. 94 del 2009, art. 2 comma 25, lett. g, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.7.2009, e che ha introdotto, tra le altre, la normativa della competenza esclusiva a decidere sui reclami del tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Torino cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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