Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18603 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19 agosto 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale alla quale D.G.E.J. era stato ammesso in data 1.10.2009 con riferimento all’esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il (OMISSIS).

Riteneva, in specie, il tribunale che il comportamento dell’affidato non consentisse una valutazione positiva della prova, atteso che il (OMISSIS) era stato controllato in stato di ebbrezza a bordo di un’auto condotta da persona priva della patente di guida ed in stato di ebbrezza; inoltre, nel corso del primo controllo veniva trovato in possesso della somma di Euro 5.545 che non era in grado di giustificare. Rilevava, inoltre, il Tribunale che la misura era stata sospesa perchè l’affidato in data 21.7.2010 era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere perchè indagato della partecipazione, con il ruolo di stabile fornitore, ad un’associazione a delinquere finalizzata al commercio di stupefacenti, collegata ad un sodalizio mafioso calabrese ed operante dal 2005 sino all’attualità.

Nell’ordinanza impugnata, quindi, si afferma che non avendo avuto la misura alternativa un decorso regolare sin dall’inizio tenuto conto delle suddette violazioni alle prescrizioni, doveva essere disposta la revoca con effetto ex tunc dell’affidamento in prova.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, D.G.E. J., il quale denuncia:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter Ord. Pen., rilevando che il Tribunale – contrariamente ai principi affermati dalla Corte di cassazione – aveva revocato la misura alternativa omettendo di effettuare un giudizio complessivo sugli elementi posti a fondamento della misura cautelare applicata al ricorrente dalla quale emergeva che i fatti contestati si collocano in epoca anteriore a quella in cui è stato commesso il fatto per il quale il ricorrente è stato condannato ((OMISSIS));

b) violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla disposta revoca con effetti ex tunc dell’affidamento in prova non avendo il Tribunale valutato complessivamente il comportamento del ricorrente durante la misura alternativa; invero, i due episodi Indicati nell’ordinanza impugnata non possono ritenersi violazione delle prescrizioni e costituire espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, nè il Tribunale ha adeguatamente verificato, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 343 del 1987), la regolarità della condotta del ricorrente durante l’applicazione della misura alternativa a far data dal 2.10.2009, avendo immotivatamente disposto la revoca con effetti ex tunc.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto appresso indicato.

Posto che la revoca dell’affidamento non è stata fondata esclusivamente sulla base di due episodi considerati espressione di condotta non coerente con le finalità della misura alternativa, il Tribunale era tenuto ad indicare l’epoca delle condotte poste a fondamento della contestazione mossa al ricorrente cui si riferisce la misura cautelare, essendosi, invece, limitato a rilevare che il ricorrente è indagato della partecipazione ad un’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, collegata ad un sodalizio mafioso calabrese, operante dal 2005 a tutt’oggi.

Tanto contrasta con i principi ermeneutici consolidati affermati da questa Corte per i quali l’affidamento in prova al servizio sociale non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l’affidato venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell’ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell’esperimento rieducativo (Sez. 1, n. 14668, 19/03/2008, Uliano, rv. 239405).

La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale viene dichiarata nel corso della prova, tenendo conto della gravità di singoli e specifici episodi tali da impedirne la prosecuzione, con una decisione che deve contenere, alla luce della sentenza n. 343 del 1987 della Corte Costituzionale, l’indicazione del "quantum" di pena detentiva da eseguire, in relazione alla limitazione della libertà personale già sofferta e alla gravità della trasgressione; la valutazione complessiva e finale circa l’esito della prova è invece il risultato di un esame globale dell’intero periodo, che, se negativo, impone la dichiarazione di non estinzione della pena anche se non sussistano episodi che abbiano dato luogo a revoca (Sez. 1, n. 12430, 16/01/2001, Ruggero, rv. 218457).

Pertanto, alla luce dei predetti rilievi, è fondata la censura relativa alla mancanza di adeguata valutazione e conseguente motivazione in ordine alla efficacia ex tunc della revoca della misura alternativa che può essere determinata da un comportamento del condannato tale da rivelare l’inesistenza "ab initio" dell’adesione al processo rieducativo, valutazione sulla quale è attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purchè adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare (Sez. 1, n. 29343, 13/06/2001, Modaffari, rv. 219477).

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano, limitatamente alla decorrenza della revoca della misura alternativa.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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