T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 688

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’introdotto gravame la Società ricorrente impugna il provvedimento dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Mantova del 16/11/2009, che ha imposto l’annullamento dell’intero corso per il recupero dei punti della patente di guida identificato con il n. 2009/006 (iniziato il 12/10/2009 e destinato a concludersi il 5/11/2009) e ha sospeso l’autorizzazione al compimento di corsi di recupero delle A.B. per 6 mesi.

L’atto è stato adottato sul presupposto del verbale n. 18/09 del 5/11/2009, predisposto in esito ad un’ispezione svolta presso la sede dell’autoscuola, il quale ha dato conto di "atteggiamenti oltraggiosi e delle minacce perpetrate ai danni del Sig. A. A. dal legale rappresentante delle suddette autoscuole…, che avevano turbato la regolarità del servizio ispettivo" tanto da indurre i funzionari incaricati ad interrompere l’attività di accertamento e ad allontanarsi. Ulteriore profilo evidenziato dall’atto 16/11/2009 è la consegna dell’attestato di frequenza del corso (in data posteriore al previsto termine di conclusione) ad un soggetto risultato assente il 5/11/2009, senza che l’amministrazione sia stata avvertita della variazione del calendario delle lezioni per recuperare i periodi di assenza consentiti (come previsto dalla comunicazione di servizio 2/2006 del 28/7/2006 del Direttore dell’ex S.I.I.T. 2 della Lombardia e della Liguria – doc. 7 amministrazione).

Avverso il provvedimento in epigrafe il ricorrente propone gravame, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Eccesso di potere per carenza e/o travisamento di presupposti essenziali, poiché gli ispettori hanno riportato del tutto falsamente lo svolgimento della lite sviluppatasi in occasione del sopralluogo;

b) Falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.M. 29/7/2003 e dell’art. 2 del D.M. 30/3/2006, poiché non sussisteva il dedotto obbligo di dare notizia della modifica del calendario delle lezioni di recupero a favore del Sig. R. L., assente durante la visita ispettiva;

c) Eccesso di potere per contraddittorietà, poiché il verbale dà conto dell’impossibilità di svolgere attività ispettiva ed al contempo attesta l’assenza di R. L. alla lezione del 5/11/2009.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 120 – emessa nella Camera di Consiglio del 25/2/2010 – questa Sezione ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 13/4/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura la determinazione con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei confronti dell’Autoscuola ricorrente l’annullamento del corso n. 2009/006 ed ha sospeso l’autorizzazione ad effettuare attività di recupero per un periodo di 6 mesi.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con il primo motivo la Società ricorrente deduce l’eccesso di potere per carenza e/o travisamento di presupposti essenziali, poiché i funzionari hanno riportato del tutto falsamente lo svolgimento della lite sviluppatasi in occasione del sopralluogo, mentre il Sig. B., provocato da A. A., è stato vittima e non artefice degli oltraggi ed ha in proposito sporto querela all’autorità giudiziaria.

La censura è priva di pregio.

1.1 Il verbale di ispezione n. 18/2009 e la relazione sulla medesima visita (cfr. docc. 7 e 9 amministrazione) fanno fede fino a querela di falso – in quanto compilati da organi dotati di potestà pubbliche – delle attività espletate dai pubblici ufficiali redigenti e dei fatti accaduti sotto la loro diretta percezione. Espongono i funzionari della Motorizzazione civile che il titolare del’autoscuola ha impedito il regolare svolgimento dei controlli, assumendo un atteggiamento indisponente sfociato in diffamazioni oltraggiose e minacce di percosse. La semplice contestazione dei fatti (precisi e circostanziati) enunciati nel verbale e la querela sporta dal Sig. B. in sede penale non sono da sole sufficienti ad incidere sulla forza giuridica del verbale, e le dichiarazioni ivi racchiuse sono destinate a prevalere in quanto dotate di fede privilegiata.

1.2 Le conseguenze previste nel caso descritto dagli ispettori sono indicate nella comunicazione di servizio del S.I.I.T. 2 della Lombardia e della Liguria del Ministero dei Trasporti 28/7/2006 n. 2, la quale a pag. 6 enuclea tra le ipotesi di "grave irregolarità" in grado di giustificare la sospensione dell’autorizzazione ad effettuare i corsi quella di un "accesso in aula e/o ai documenti dei corsi negato od ostacolato ai funzionari UMC in occasione di verifiche ispettive". Pertanto sotto questo profilo il provvedimento assunto è immune da vizi.

2. Con ulteriore doglianza parte ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del D.M. 29/7/2003 e dell’art. 2 del D.M. 30/3/2006, poiché non sussisteva il dedotto obbligo di dare notizia della modifica del calendario delle lezioni di recupero a favore del Sig. R. L., assente durante la visita ispettiva. Sostiene la Società che la comunicazione di servizio 2/2006 del 28/7/2006 del Direttore dell’ex S.I.I.T. 2 della Lombardia e della Liguria ha sul punto minore forza normativa e non specifica quale soggetto ha il potere di irrogare le sanzioni per l’irregolare svolgimento dei corsi.

2.1 Come ha ben evidenziato l’amministrazione nella sua difesa, l’art. 5 del D.M. 29/7/2003 – rubricato "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida" – dopo aver stabilito che le autoscuole le quali "intendono tenere un corso comunicano all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso" (comma 1), e che per ogni corso vanno indicati giorni e orari delle lezioni, docenti, responsabile ed elenco dei partecipanti, puntualizza al comma 3 che "Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio".

2.2 L’art. 6 a sua volta disciplina le lezioni di recupero, e dispone al comma 4 che gli allievi i quali "non hanno superato il limite massimo di ore di assenza…" devono recuperare le lezioni non frequentate, ed "A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero"… da "svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie". A prescindere dal valore giuridico della nota di servizio 2/2006, è evidente che l’obbligo di notiziare l’amministrazione ex art. 5 del D.M. 29/7/2003 si estende alle lezioni di recupero, dal momento che l’adempimento comunicativo contempla giorni ed orari delle lezioni e qualsiasi variazione di calendario: se la Motorizzazione civile deve prendere cognizione di questi eventi, al contempo deve essere avvertita dello svolgimento dei recuperi, i quali altro non sono che il prolungamento dei corsi ordinari disposto per colmare la mancata partecipazione alle lezioni e garantire la preparazione minima indispensabile affinchè il conducente si riappropri delle competenze tecnicopratiche necessarie. Quanto al soggetto chiamato ad irrogare la sanzione, all’assenza di indicazioni sopperiscono i principi generali sul funzionamento degli Enti pubblici, che prevedono l’intervento dell’organo burocratico di vertice.

3. Non sussiste l’invocato eccesso di potere per contraddittorietà, poiché il verbale dà conto dell’impossibilità di svolgere attività ispettiva ed al contempo attesta l’assenza di R. L. alla lezione del 5/11/2009. Al riguardo è sufficiente osservare che il verbale illustra la scansione temporale degli eventi, ossia che l’attività ispettiva ha avuto inizio – e ciò ha consentito di appurare l’assenza del corsista menzionato – ma ha dovuto essere anticipatamente sospesa per le vivaci intemperanze del rappresentate legale dell’autoscuola.

In conclusione il gravame è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.500 Euro a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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