T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Provincia di Mantova in data 2 ottobre 2009 ha chiesto alla Regione la concessione di alcune aree golenali demaniali del fiume Po, allo scopo di realizzare interventi di valorizzazione ambientale coerenti con gli indirizzi regionali per la gestione dei corridoi ecologici, con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle ZPS, con il piano forestale provinciale, con il progetto strategico "Valle del Fiume Po", e con il progetto di riqualificazione dell’Autorità di Bacino.

2. Successivamente la Provincia con nota del 12 luglio 2010 ha formulato un’istanza di accesso agli atti con cui la Regione aveva nel frattempo concesso ai privati le aree del demanio idrico oggetto della richiesta provinciale del 2 ottobre 2009. In risposta la Regione con nota del 10 agosto 2010 ha trasmesso il disciplinaretipo e gli elenchi delle concessioni rilasciate, con le rispettive planimetrie.

3. Attraverso una nota del 31 agosto 2010 la Provincia ha rinnovato la richiesta di accesso estendendola alle domande dei privati e ai relativi piani di gestione. La Regione con nota del 28 ottobre 2010 ha trasmesso alla Provincia i tredici decreti di concessione ma non le domande dei privati e i relativi piani di gestione. Per quanto riguarda questa parte della documentazione la Regione con nota del 19 novembre 2010 ha specificato che la richiesta di accesso doveva intendersi respinta a causa dell’opposizione degli interessati.

4. Per ottenere l’accesso a tale documentazione la Provincia ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 116 cpa con atto notificato il 29 ottobre 2010 e depositato il 9 novembre 2010. In seguito sono stati presentati motivi aggiunti. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. All’udienza del 4 maggio 2011 la Provincia ha comunicato che medio tempore la Regione aveva integralmente consegnato copia di quanto richiesto con l’istanza di accesso. Peraltro la Provincia insiste per la condanna alle spese.

6. A questo solo scopo si osserva che l’istanza di accesso era giustificata e avrebbe dovuto essere tempestivamente soddisfatta, evitando così l’instaurazione del presente ricorso. Sono presenti infatti alcune caratteristiche idonee a individuare un diritto pieno di accesso. In particolare (a) la richiesta è riferita a un procedimento amministrativo il cui oggetto giuridico (la concessione delle aree golenali demaniali) attiene alla sfera di competenza istituzionale della Provincia; (b) l’interesse all’accesso è descritto in modo puntuale e circostanziato, e si fonda su una visione dell’utilizzo delle aree alternativa a quella dei privati; (c) l’opposizione dei privati è irrilevante, essendovi per la Provincia la necessità di contestare nel merito i titoli rilasciati dalla Regione al fine di subentrare nella posizione di concessionario (il diniego avrebbe potuto limitare il diritto di difesa nel ricorso n. 1380/2010 proposto dalla Provincia davanti a questo TAR).

7. Il presente ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia contenziosa. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale e possono essere liquidate in Euro 2.500 oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la Regione a versare alla Provincia, a titolo di spese di giudizio, l’importo di Euro 2.500 oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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