Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18601 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento dell’8.10.09, il G.U.P. del Tribunale di Vicenza ha respinto l’istanza proposta dal D.E., intesa ad ottenere l’applicazione dell’indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, in relazione alla pena a lui inflitta con sentenza del 15.2.08, con esclusivo riferimento ai reati commessi prima del (OMISSIS).

2. Secondo il G.u.P. di Vicenza il momento consumativo del reato di cui alla lett. g) della rubrica, era da ritenere successivo al 2.5.06; inoltre, dagli atti di causa, non era dato desumere che le ipotesi criminose di cui al reato sub lett. h) della rubrica fossero cessate prima del (OMISSIS).

3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Vicenza D.E. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato era illogico ed incomprensibile, essendo molto dibattuta la natura del reato contestatogli sub g), se cioè esso fosse da ritenere permanente ovvero istantaneo; inoltre, con riferimento al reato di cui al capo g), ha rilevato la non condivisibilità del provvedimento impugnato, circa la non scindibilità dei diversi episodi criminosi di sfruttamento della prostituzione a lui contestati.
Motivi della decisione

1. Con riferimento al ricorso proposto da D.E., si osserva quanto segue.

2. Nella specie si verte in un’ipotesi di applicazione dell’indulto nella fase esecutiva.

L’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 prevedono che i relativi provvedimenti vengano adottati dal giudice dell’esecuzione "de plano" e cioè senza formalità e senza che venga fissata l’udienza di comparizione delle parti. Contro tali provvedimenti gli interessati possono proporre opposizione innanzi al medesimo giudice dell’esecuzione, il quale dovrà questa volta trattare il gravame con le forme dell’incidente di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p., procedendo cioè a convocare le parti ad un’udienza appositamente fissata.

3. Ritiene questo Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nell’applicazione dell’indulto nella fase esecutiva, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che esso abbia deciso, come nel caso in esame, "de plano", sia che abbia irritualmente provveduto ex art. 666 c.p.p., è data sempre e soltanto la facoltà all’interessato di proporre opposizione (cfr., in termini, Cass. 3^ 19.2.03 n. 8124;

Cass. 3^, 7.7.95 n. 1182). La soluzione sopra prospettata appare invero preferibile in quanto, opinando diversamente e ritenendo cioè che, qualora il provvedimento sia stato adottato ex art. 666 c.p.p., sarebbe intervenuta un’anticipata garanzia del contraddittorio, con conseguente possibilità di adire direttamente questa Corte di legittimità, il ricorrente verrebbe comunque ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena ed in fatto delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni che sono normalmente sottoponigli ad un giudice di merito.

Aderendo cioè a tale ultima soluzione il ricorrente verrebbe, in definitiva, ad essere privato di un grado del giudizio in una materia particolarmente delicata, qual’è quella dell’applicazione dell’indulto, per la quale il legislatore ha previsto l’opposizione nell’ottica del c.d. "favor libertatis", che costituisce uno dei capisaldi del vigente ordinamento penale, avendo riconosciuto come l’indulto tocchi il delicato tema della libertà personale.

4. Alla stregua poi dell’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte di legittimità, ritiene il Collegio che il ricorso in esame può essere dichiarato non inammissibile, ma qualificato come atto di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 1^, 14724/04; Cass. 3^, n. 8124/2003; Cass. 4^, 34403/03).

5. Il ricorso pertanto, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vicenza per il giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 5 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Vicenza per il corso ulteriore.

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