Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18599 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2010 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da M.M., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati da più sentenze, non meglio specificate.

2. Il Tribunale di Roma ha rilevato la carenza della prova dell’unitarietà del disegno criminoso, trattandosi di reati diversi e commessi a rilevante distanza temporale gli uni dagli altri, si che non era emerso alcun elemento, dal quale poter desumere che fossero stati preventivamente deliberati nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione M.M. per il tramite del suo difensore, il quale, oltre al ricorso principale, ha altresì depositato in data 23 febbraio 2011 memoria integrativa, deducendo in entrambi i casi inosservanza ed erronea applicazione della normativa in tema di reato continuato, nonchè difetto di motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la gran parte dei reati per i quali era stato condannato erano riferiti allo spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti ed i fatti erano stati commessi a distanza di poche settimane l’una dall’altra, avendo come loro precipuo collante la circostanza che esso ricorrente fosse un extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inoltre il Tribunale aveva omesso di applicare il chiesto beneficio della continuazione a gruppi di reati, come da lui chiesto in via subordinata; ed al riguardo il ricorrente, nell’ambito delle 10 sentenze emesse nei suoi confronti, ha indicato quali gruppi di condanne potessero essere riferite a reati commessi nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.M. è fondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del beneficio della continuazione fra i reati, giudicati dalle dieci sentenze, descritte in ricorso.

3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che non sussistesse nella specie l’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non essendo emerso che le singole violazioni costituissero parte integrante di un unico programma in precedenza deliberato.

4. La motivazione addotta dal Tribunale di Roma per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è generica e solo apparente, non avendo il Tribunale valutato in concreto tutte le circostanze delle fattispecie sottoposte al suo esame ed avendo anzi omesso di specificare il numero ed il contenuto delle sentenze, in ordine alle quali era stata chiesta l’applicazione della continuazione.

Il Tribunale non ha adeguatamente esaminato le singole motivazioni addotte dalle sentenze, che hanno giudicato i reati per i quali è stata chiesta la continuazione, onde accertare in concreto la sussistenza degli elementi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituiscono validi indici della sussistenza di un unico disegno criminoso, quali, principalmente, la distanza cronologica fra i fatti, elemento in ordine al quale il provvedimento impugnato si è espresso in termini del tutto generici;

le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati;

la natura dei beni tutelati nei singoli casi; l’eventuale omogeneità delle violazioni commesse; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati risultano essere stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Roma in diversa composizione (cfr. art. 34 c.p.p.), affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dal M., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale ordinario di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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